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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AP, in data 21 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1517/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. BALDISERRA ANTONIO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La signora egli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 ha lavorato Parte_1 alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza sino al termine delle Controparte_1 attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 2.500, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto in ordine all'a.s. 2019/2020.
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
2 Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
3 lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente negli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024 ha concluso contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Nell'a.s. 2019/2020 la ricorrente ha, invece, ricoperto un incarico part time per n. 3 ore settimanali.
Come sancito dalle pronunce della Corte di Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa
C-268/24, l'esclusione della docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Nel caso di specie, la prestazione resa dalla ricorrente per l'a.s. di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie, in cui
4 l'orario di lavoro complessivo della ricorrente era pari a 3 ore settimanali. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus mentre nel caso di specie la domanda della ricorrente deve essere respinta.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. dal 2020/2021 al
2023/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 2.000,00), valori minimi in ragione della natura documentale della controversia e della non complessità giuridica delle questioni trattate, in € 1.314,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di i beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Rigetta la domanda avanzata da in riferimento all'a.s. Parte_1
2019/2020;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.314, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to BALDISERRA ANTONIO.
Ivrea, 21 novembre 2025
Il Giudice
Meri AP
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AP, in data 21 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1517/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. BALDISERRA ANTONIO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La signora egli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 ha lavorato Parte_1 alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza sino al termine delle Controparte_1 attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 2.500, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto in ordine all'a.s. 2019/2020.
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
2 Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
3 lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente negli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024 ha concluso contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
Nell'a.s. 2019/2020 la ricorrente ha, invece, ricoperto un incarico part time per n. 3 ore settimanali.
Come sancito dalle pronunce della Corte di Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa
C-268/24, l'esclusione della docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Nel caso di specie, la prestazione resa dalla ricorrente per l'a.s. di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie, in cui
4 l'orario di lavoro complessivo della ricorrente era pari a 3 ore settimanali. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus mentre nel caso di specie la domanda della ricorrente deve essere respinta.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. dal 2020/2021 al
2023/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 2.000,00), valori minimi in ragione della natura documentale della controversia e della non complessità giuridica delle questioni trattate, in € 1.314,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di i beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. dal 2020/2021 al 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Rigetta la domanda avanzata da in riferimento all'a.s. Parte_1
2019/2020;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.314, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to BALDISERRA ANTONIO.
Ivrea, 21 novembre 2025
Il Giudice
Meri AP
5