Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo, ma non è necessario che tali difensori siano muniti di procura speciale "ad hoc", essendo sufficiente la nomina fatta secondo le formalità di cui all'art. 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2006, n. 21105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21105 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/04/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 794
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 003808/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.M.A.T. SPA;
2) ON MI;
avverso DECRETO del 05/10/2005 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa TAVASSI MARINA ANNA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 5.10.2005, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione, opposizione proposta dal difensore di fiducia della A.M.A.T. S.p.A., parte offesa nel procedimento a carico di IA CH.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione, depositato il 5.12.05, il difensore di fiducia della A.M.A.T., l'Avv. M. ROSSETTI, denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), in relazione all'art. 410 c.p.p., commi 2, 3. Assume il difensore che il G.I.P., nell'ordinare l'archiviazione senza fissare la Camera di Consiglio, avrebbe violato l'art. 410 c.p.p., comma 2, che richiede che sussistano entrambe le circostanze dalla norma indicate per poter provvedere de plano all'archiviazione. Il G.I.P., inoltre, si sarebbe dovuto limitare a verificare l'ammissibilità formale dell'opposizione, rinviando ogni altro giudizio di merito all'esito della camera di consiglio. Sarebbe pertanto censurabile il giudizio di superfluità dallo stesso compiuto relativo alle ulteriori indagini richieste dalla parte offesa.
Concludeva per l'annullamento dell'impugnato provvedimento e la trasmissione degli atti ad altro G.I.P. del Tribunale di Milano per la fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto che venga dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta, in quanto sottoscritta da un difensore non munito di procura speciale. Non essendo egli dotato di mandato speciale per ricorrere in Cassazione, devono ritenersi illegittime le sue doglianze.
Il difensore della società ricorrente ha depositato, in data 14.4.06, una memoria di replica alla requisitoria del P.G. invocando la giurisprudenza a sostegno della sufficienza della procura originaria, conferita al difensore nelle forme di cui all'art. 96 c.p.p., comma 2, anche al fine di proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione e comunque il successivo ricorso per cassazione.
Questo Collegio ritiene di poter condividere la giurisprudenza invocata dalla difesa del ricorrente.
Già la sentenza delle S.U. n. 24 del 16.12.98 (dep. 19.1.99, imp. Messina ed altro, rv. 212076) escludendo che il ricorso potesse essere sottoscritto personalmente dall'imputato, ebbe a chiarire che per la valida instaurazione del giudizio di legittimità debba valere la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., comma 1, secondo cui l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo. La deroga consentita dalla medesima norma, a favore della parte, di sottoscrivere personalmente il ricorso, è applicabile unicamente nei confronti dell'imputato poiché, da un lato, alla luce delle suesposte considerazioni, alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva, dall'altro le parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale". Il vigente ordinamento processuale penale, infatti, dopo aver ribadito all'art. 571 c.p.p. che "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale", ha esteso tale facoltà anche al giudizio per cassazione, in virtù del combinato disposto con l'art. 613 c.p.p., senza limitazione alcuna, venuta meno la distinzione tra dichiarazione di impugnazione e motivi che, ex art. 581 c.p.p., devono essere contenuti in un unico atto. La sentenza delle S.U. continua osservando che, per il principio di tassatività delle impugnazioni che ha valenza non soltanto oggettiva ma anche soggettiva, spettando il relativo diritto, ex art. 568 c.p.p., comma 3, "...soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce", è da escludere che possa attribuirsi la facoltà di ricorrere personalmente per cassazione, concessa all'imputato, anche alla persona offesa, in virtù di un'interpretazione analogica della norma citata. Nè è consentito ritenere che costituisca un ampliamento della titolarità del diritto di impugnazione della persona offesa il potere ad essa attribuito dall'art. 572 c.p.p. di presentare richiesta motivata al P.M. affinché questi proponga impugnazione ad ogni effetto penale. Ma la sentenza in esame afferma poi che "qualora il ricorso sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore dell'offeso iscritto nello speciale albo della Corte di Cassazione l'impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'art. 101 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 96 c.p.p., comma 2, vale a dire mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata, il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall'art.100 c.p.p., comma 1 essendo necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti, per legge, al difensore dell'imputato e delle altre parti private intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione." Partendo quindi dalle indicazioni delle S.U. può affermarsi, in linea con la sentenza di questa stessa sezione n. 49184 del 27/11/2003 (dep. 22/12/2003, imp. Formicola, rv. 227697) che, se il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo, non è tuttavia necessario che tali difensori siano muniti di procura speciale ad hoc ai sensi dell'art. 122 c.p.p.; a tal fine è infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall'art. 101 c.p.p., comma 1 e art. 96 c.p.p., comma 2. Non ignora questa Corte che in altra occasione la sez. 4^ si è pronunciata in termini difformi (la sentenza indicata dal P.G. n. 37562 del 23.9.2004, P.O. in proc. Birolo, rv. 229139), ma rileva che in ogni caso, nella fattispecie in esame, seppure si volesse considerare superato il problema della procura, tuttavia, si deve ritenere che le doglianze articolate con riferimento alla scelta del rito de plano e con riferimento al giudizio di superfluità delle ulteriori indagini siano entrambe manifestamente infondate. Va, infatti, rilevato che il G.I.P. nel provvedimento impugnato, non ha anticipato alcun giudizio prognostico sulla valenza delle indagini proposte, ma ha in via pregiudiziale e risolutiva, considerato che sin dall'inizio della vicenda si era delineato un contrasto circa il compenso spettante al broker indagato, cosicché la controversia si delineava come di carattere esclusivamente civilistico. Solo alla luce di tali considerazioni, il G.I.P. concludeva per la infondatezza della notizia di reato e per la superfluità delle ulteriori indagini. In tale situazione deve ritenersi la correttezza del meccanismo processuale adottato con il provvedimento emesso de plano, in attuazione della previsione di cui all'art. 410 c.p.p., comma 2, avendo il giudice motivato, sia pure in termini sintetici, ma non per questo non efficaci, sia in merito all'inammissibilità dell'opposizione, sia in merito alla infondatezza della notizia di reato.
Il ricorso deve essere comunque dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di Euro 600,00, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (ex art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 (seicento) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006