Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2007, n. 39067
CASS
Sentenza 6 luglio 2007

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Nel corso del dibattimento in Corte d'Assise, la sostituzione temporanea di un giudice popolare effettivo cui abbia fatto seguito, prima della decisione finale in camera di consiglio, il rientro del giudice popolare sostituito, determina la nullità prevista dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., solo qualora risulti dagli atti che la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente esclusa o rifiutata. (Fattispecie in cui il giudice popolare sostituito per temporaneo impedimento è rientrato a far parte del collegio dopo alcune udienze ed è infine entrato in camera di consiglio per la decisione).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale in Corte d'Assise, la sostituzione di un giudice popolare effettivo con un giudice popolare aggiunto non determina la violazione del principio di immutabilità del giudice e non impone la rinnovazione del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2007, n. 39067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39067
    Data del deposito : 6 luglio 2007

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