Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 2
Nel corso del dibattimento in Corte d'Assise, la sostituzione temporanea di un giudice popolare effettivo cui abbia fatto seguito, prima della decisione finale in camera di consiglio, il rientro del giudice popolare sostituito, determina la nullità prevista dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., solo qualora risulti dagli atti che la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente esclusa o rifiutata. (Fattispecie in cui il giudice popolare sostituito per temporaneo impedimento è rientrato a far parte del collegio dopo alcune udienze ed è infine entrato in camera di consiglio per la decisione).
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale in Corte d'Assise, la sostituzione di un giudice popolare effettivo con un giudice popolare aggiunto non determina la violazione del principio di immutabilità del giudice e non impone la rinnovazione del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2007, n. 39067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39067 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento