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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/12/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 149/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso- cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da (C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente nella via Pres. Kennedy n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Cassibba, giusta procura in atti
- ricorrente - contro (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente nella via Roma n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Gerratana, giusta procura in atti
- resistente - e con l'intervento del P.M. in sede (visto in data 27.10.2025) -
Conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 7/2/2025 ed il Giudice Istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, assegnando il termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito di memorie di replica.
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/1/2022 e successivamente notificato, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in ZZ (RG) il 19/12/1979, Controparte_1 rappresentando che dalla loro unione era nata la figlia (Ragusa, 26/02/1990) e che, a Per_1 seguito di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa all'udienza del 7/6/2016, la loro separazione giudiziale era stata pronunciata con sentenza n. 682/2021, con assegnazione della casa familiare a (in quanto convivente con la figlia maggiorenne ed Controparte_1 economicamente non indipendente) ed obbligo a carico di di versare un Parte_1 assegno di mantenimento di € 1.000,00 per la moglie ed altro assegno di pari importo per il mantenimento della figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie per quest'ultima. pagina 1 di 11 Il ricorrente, in particolare, esponeva di avere lavorato come sulle navi CP_2 da crociera e di non essere attualmente in grado di mantenere gli obblighi di mantenimento statuiti nella sentenza di separazione, a causa della contrazione dei propri redditi, conseguente al blocco delle attività crocieristiche per le restrizioni sanitarie applicate durante la pandemia da Covid-19; rappresentava, infatti, di essere rimasto disoccupato e privo di retribuzione fino al 21/10/2020, poi imbarcato dal 21/10/2020 sulla MS MU (con la qualifica inferiore di 2° cuoco e con una paga notevolmente inferiore a quella presa in considerazione dalla sentenza di separazione) e, successivamente, ancora disoccupato.
chiedeva, quindi, la revoca del contributo, posto a suo carico, al Parte_1 mantenimento sia della moglie, che della figlia ovvero, in subordine, la riduzione dei due assegni a complessivi € 3.600,00 all'anno, da corrispondersi con “accrediti durante i soli periodi d'imbarco di € 600, fino a concorrenza del dovuto. Con contestuale revoca di ogni accredito diretto in busta paga”, adducendo l'abbandono di fatto del corso universitario da parte della figlia (la quale lavorava come tatuatrice e barista), l'impossibilità di sostenere Per_1 il ritmo lavorativo degli anni precedenti in ragione della sua età (62 anni), e, inoltre, l'insussistenza di impedimenti all'esercizio di un'attività lavorativa da parte della moglie,
. Controparte_1
Con memoria difensiva del 13/04/2022, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale contestava le avverse domande e deduceva che:
- il ricorrente aveva avviato il giudizio de quo al fine di sottrarsi al proprio obbligo di mantenimento nei confronti della moglie e della figlia maggiorenne, nonostante il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima e l'impossibilità per la resistente di intraprendere un'attività lavorativa, atteso che il matrimonio tra i coniugi (contratto quando la resistente aveva 16 anni), era durato oltre 40 anni, nel corso dei quali la resistente non aveva mai lavorato, per volontà del marito, dedicandosi esclusivamente alla famiglia e subendo maltrattamenti, prevaricazioni e violenze, fisiche e verbali, da parte del predetto marito;
- aveva sempre percepito un reddito elevato, versando alla moglie oltre Parte_1
€ 4.000,00 al mese in costanza di matrimonio e smettendo, ingiustificatamente, di versare tale importo dopo l'instaurazione del giudizio di separazione, così causando gravi difficoltà economiche alla resistente, la quale, senza reddito e con spese crescenti, era stata costretta a chiedere aiuto a parenti ed amici;
- a causa dell'inadempimento del ricorrente nel versamento del contributo al mantenimento dovuto, la figlia maggiorenne non aveva potuto pagare le tasse Per_1 universitarie e sostenere gli esami rimanenti per completare il percorso di studi universitario presso la facoltà di Giurisprudenza. Pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1 chiedeva:
[...]
- l'assegnazione della casa familiare, in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne, economicamente non autonoma;
- il riconoscimento in suo favore di un assegno provvisorio di importo non inferiore ad €
1.051,00 mensili a carico del coniuge, suscettibile di aumento annuale in base agli indici Istat e, conseguentemente, della quota di TFR ex art. 12-bis della L. 898/1970, maturata dal ricorrente durante il matrimonio;
pagina 2 di 11 - di porre, in via provvisoria, a carico di l'obbligo di versare Parte_1 direttamente alla figlia un assegno non inferiore ad € 1.051,00 al mese, a titolo di Per_1 contributo al mantenimento della stessa, dalla data della domanda, oltre al 70% delle spese straordinarie, in considerazione del fatto che le entrate saltuarie derivanti dall'attività di barista e di tatuatrice non costituivano lavoro stabile, ma solo un modo per contribuire almeno alla spesa alimentare per sé e per la madre;
- di ordinare al datore di lavoro del ricorrente di versare gli assegni di mantenimento, in sostituzione dell'obbligato . Parte_1
I coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare all'udienza del 6/10/2022 e il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 10/10/2022, rigettava la richiesta di revoca degli assegni di mantenimento, avanzata dal ricorrente, ritenendo indimostrato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dello stesso e, inoltre, in considerazione del prossimo completamento del percorso di studi in giurisprudenza della figlia (di anni 33), Per_1 mancando soltanto due esami e la tesi per il conseguimento della laurea. In seno alla memoria integrativa depositata il 12/12/2022, insisteva Parte_1 nelle proprie domande, deducendo, quale fatto sopravvenuto, la percezione del reddito di cittadinanza da parte della resistente e il peggioramento delle proprie condizioni economiche, a causa delle dedotte modifiche del suo stato lavorativo, nonché dei debiti accumulati (oltre € 40.000,00) per mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei periodi di disoccupazione, per il cui recupero aveva avviato pignoramenti sui suoi Controparte_1 beni. Nella propria comparsa responsiva del 10/02/2023, la resistente:
- contestava la domanda di revoca o di riduzione degli assegni per sé e per la figlia, nonché la non veridicità dello stato di disoccupazione del ricorrente e il suo regolare lavoro sulle navi da crociera, siccome dimostrato dalla mancata comparizione dello stesso alle udienze all'uopo fissate;
- affermava che il reddito di cittadinanza aveva costituito per la stessa un sussidio temporaneo, non sostitutivo dell'assegno divorzile, che le aveva consentito di sostenere il mantenimento suo e della figlia, dovendo fare ricorso alla nei periodi in cui non le era CP_3 stato corrisposto l'assegno di mantenimento, risultando impossibile iniziare a lavorare all'età di 60 anni;
- evidenziava l'intento punitivo del verso moglie e figlia, tentando egli di Parte_1 sottrarre alle stesse i mezzi di sussistenza, nonostante la disponibilità di una retribuzione mensile netta superiore ad €. 6.000,00, senza spese di vitto, alloggio e spese mediche quando era a bordo delle navi su cui lavorava;
- sosteneva l'insussistenza di fatti sopravvenuti, idonei a ridurre le condizioni economiche del ricorrente, rispetto a quelle prese in considerazione nel corso del giudizio di separazione;
- domandava, ad integrazione di quanto chiesto nel proprio atto costitutivo, l'aumento dell'assegno divorzile nella misura di € 2.500,00 al mese, nonché del contributo al mantenimento della figlia ad € 2.000,00 al mese, oltre all'80% delle spese straordinarie, e, infine, la condanna del “ alle spese e compensi del presente giudizio ivi comprese Parte_1 quelle relative al reclamo in Corte d'Appello in cui il è risultato soccombente”. Parte_1
Con istanza urgente, depositata in data 1/6/2023, chiedeva Parte_1 nuovamente la revoca degli assegni di mantenimento per la moglie e per la figlia, depositando pagina 3 di 11 la documentazione, ottenuta dopo reiterate istanze di accesso agli atti, attestante la percezione del reddito di cittadinanza da parte della per € 693,17 mensili, da gennaio 2022 a CP_1 maggio 2023 e lo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia, risultante dall'estratto contributivo sulla posizione INPS di quest'ultima. La resistente si opponeva a tale domanda e, con ordinanza del 27/9/2023, il Giudice rigettava la predetta istanza, ritenendo che i fatti dedotti dal ricorrente non potessero considerarsi successivi a quelli che avevano determinato l'ordinanza presidenziale. Concessi i termini per memorie ex art. 183, co. VI c.p.c. e ritenute irrilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie spiegate, con ordinanza del 31/08/2024 venivano disposte la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di e Controparte_1 Parte_2 ad € 800,00 ciascuna e le informative presso l'INPS di Ragusa in ordine all'attività svolta dalla figlia (nel frattempo laureatasi a febbraio 2024), oltre che in ordine all'assegno di Per_1 inclusione percepito dalla madre, invitando altresì le parti a depositare la documentazione attestante lo stato lavorativo e le loro condizioni reddituali, oltre a quelle della figlia maggiorenne. A seguito di istanza di parte resistente (che rappresentava il fatto che il ricorrente lavorava per compagnie di navigazione estere e non aveva l'obbligo di presentare dichiarazione dei redditi in Italia) il Giudice, con ordinanza del 10/10/2024, invitava “entrambe le parti, in caso di mancata presentazione di dichiarazione dei redditi o certificazione unica per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, a produrre i contratti di lavoro stipulati in tali anni e tutte le buste paga emesse in relazione a tali rapporti lavorativi,” sino a ottobre 2024. All'udienza cartolare del 7/2/2025 le parti precisavano le conclusioni in seno alle proprie note di trattazione scritta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
<<<>>>> Con sentenza non definitiva n. 1715/2023 del 15/11/2023, il Tribunale di Ragusa ha pronunciato, su specifica richiesta delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
vanno pertanto scrutinate le residue questioni controverse.
I Innanzitutto, occorre accertare la permanenza o meno dell'obbligo di Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne . Per_1
Al riguardo, risulta incontestato il conseguimento, a febbraio 2024, della laurea in Giurisprudenza da parte della predetta figlia, mentre, per quanto concerne l'inserimento della stessa nel mondo del lavoro, è stato documentato lo svolgimento di attività lavorativa di barista e di tatuatrice, con relativa percezione di redditi nell'anno 2021 (da 1.7.2021 a 31.8.2021) per € 81,69, nell'anno 2022 (da 1.5.2022 a 31.8.2022) per € 618,92 e nell'anno 2023 (da 25.4.2023 a 7.9.2023) per € 1.261,92. L'INPS, in risposta alla richiesta di informative da parte del Giudice, ha comunicato, in data 6/11/2024, che sia che hanno percepito l'assegno Parte_2 Controparte_1 di inclusione fino al mese di ottobre 2024 e che nel 2022 ha lavorato con Parte_2 contratto di lavoro intermittente e stagionale, con la qualifica di banconiere di bar, per un totale di 30 giornate, mentre nel 2023 ha lavorato nel periodo 25/4/2023-7/9/2023 per un totale di 41 giornate, mentre nell'anno 2024, ha lavorato nel periodo 19/5/2024-8/9/2024.
pagina 4 di 11 In tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha espresso l'orientamento per cui “l'assegno di mantenimento non persegue una funzione assistenziale incondizionata e illimitata dei figli maggiorenni disoccupati, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venir meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia riconducibile alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro” (Cass. Civ. sez I, 2/7/2021, n. 18785). In presenza di figli maggiorenni, inoltre, il Giudice è tenuto a valutare, con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento, anche se non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, sicché il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni e l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato (Tribunale Cuneo sez. I, 13/07/2021, n.577). Sul punto è, inoltre chiarificatrice la pronuncia n. 29264/2022 della Suprema Corte, confermata da Cass. 12123/2024, secondo cui “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”. Alla luce dei suesposti indirizzi giurisprudenziali e di quanto emerso nel corso del giudizio, deve dirsi cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento, Parte_1 ordinario e straordinario, della figlia , la quale ha compiuto 35 anni, ha completato il Per_1 proprio percorso formativo universitario e, ciononostante, ha continuato a svolgere le attività lavorative di barista e tatuatrice, oltre a percepire l'assegno di inclusione da parte dell'INPS, a seguito di domanda INPS -ADI-2024-587444, presentata in data 11/01/2024 da CP_1
(come risulta dalle informative INPS).
[...]
Non può infatti non tenersi conto dell'ampio superamento della maggiore età da parte della ragazza e della mancata prova della ricerca, da parte della stessa, nell'ultimo periodo, di ulteriori opportunità lavorative, maggiormente attinenti alla laurea conseguita. A nulla rileva, infine, quanto sostenuto dalla resistente in ordine alla necessità per Per_1 di continuare a percepire il contributo al mantenimento da parte del padre, al fine di curare il
“DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO”, documentato da certificazione medica del dott.
del 9/2/2022: tale disturbo, quand'anche ancora esistente, non vale a mantenere Persona_2 in vita l'obbligo di mantenimento del padre, ormai cessato per le ragioni sopra svolte. Ritiene il Collegio che l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1 delle figlia maggiorenne possa dirsi cessato a far data da febbraio 2025, allorchè è Per_1
pagina 5 di 11 trascorso un anno dal conseguimento della laurea da parte della giovane ed allorchè si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. II Va poi esaminata la domanda proposta da di riconoscimento in suo Controparte_1 favore di un assegno divorzile pari ad € 2.500,00 al mese, domanda alla quale il ricorrente si è opposto, chiedendo, anzi, la revoca dell'assegno di mantenimento, stabilito in favore della resistente in sede di separazione nella misura di € 1.000,00 al mese. A tal fine, il ha dedotto il peggioramento delle sue condizioni economiche e, Parte_1 successivamente, la percezione da parte della moglie del reddito di cittadinanza e, poi, dell'assegno di inclusione, nonché il mancato sfruttamento, da parte della medesima, della propria capacità lavorativa al fine di rendersi economicamente autonoma. Giova, sul punto, richiamare il noto arresto delle Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui l'assegno divorzile ha natura sia assistenziale, che perequativo-compensativa (Cass. S.U. 18287/2018; Cass. 8/9/2021, n. 24250; Cass. 9/8/2019 n. 21234; Cass. 23/1/2019 n. 1882) per cui, al fine del suo riconoscimento, in particolare sotto il profilo assistenziale, è necessario l'accertamento in capo al coniuge richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile può essere disposto alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi e in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Posto che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, esso è piuttosto diretto, in funzione compensativo-perequativa, a compensare il coniuge più debole con il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e, in generale, dell'attuazione di scelte condivise della coppia, espressive di un comune progetto familiare, che hanno ad es. portato all'esclusiva dedizione del coniuge richiedente alla cura dei figli e della famiglia;
in definitiva, la finalità compensativa o perequativa dell'assegno divorzile sussiste nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (v. Cass. 32354/2024, secondo cui “in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità”). In funzione assistenziale, invece, l'assegno divorzile è attribuito al coniuge privo di adeguati mezzi di sussistenza ed incapace di procurarseli per ragioni oggettive, dunque in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente,
pagina 6 di 11 non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e in considerazione della oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età e personali;
la Suprema Corte ha affermato che “l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo” (Cass. 21926/2019). Orbene, venendo al caso di specie, emerge ex actis la disparità delle condizioni reddituali dei coniugi e può affermarsi che essa sia stata originata dall'attuazione di un comune progetto familiare, in virtù del quale la , sposatasi con il all'età di 16 CP_1 Parte_1 anni, ha interamente dedicato il tempo di convivenza matrimoniale, quasi quarant'anni, alla cura della famiglia, consentendo al marito di lavorare sulle navi da crociera per lunghi periodi dell'anno, sicchè alla deve riconoscersi un assegno divorzile con prevalente CP_1 funzione perequativo-compensativa, in ragione di € 600,00, e con residua funzione assistenziale, in ragione di € 200,00. Con riguardo alla finalità assistenziale dell'assegno divorzile, la non CP_1 dispone di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, attesa l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età (62 anni) e personali. Nello specifico, dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti, è emerso che:
- , che ad oggi ha compiuto 62 anni, non ha mai lavorato nel corso Controparte_1 della convivenza matrimoniale, durato quasi 37 anni (19/12/1979-7/6/2016) e dopo la separazione ha percepito l'assegno di mantenimento da parte di , nella Parte_1 misura di € 1.000,00 al mese;
- fino a ottobre 2024 (e presumibilmente per tutto l'anno) la stessa ha percepito il sussidio costituito dal reddito di inclusione pari ad € 648,42 al mese, oltre ad avere riscosso il reddito di cittadinanza negli anni precedenti, così come la figlia . Per_1
Quanto alla situazione reddituale di : Parte_1
- le condizioni reddituali dello stesso non hanno subito il peggioramento dedotto, atteso che dall'estratto conto integrato, versato in atti, egli risulta avere lavorato quasi ininterrottamente dal 1977 fino al 31/10/2024, svolgendo lavoro marittimo esterno e, percependo la relativa indennità di disoccupazione nei periodi di mancato imbarco;
- il ha depositato solo un estratto conto relativo ad un conto cointestato con la Parte_1 moglie, acceso su Intesa San Paolo, avente saldo negativo al 30/09/2024, ma appare inverosimile che lo stesso non abbia un ulteriore conto corrente personale, nel quale fare confluire le retribuzioni e le spese proprie, per cui è presumibile che egli non abbia depositato una completa documentazione relativa ai suoi conti bancari, non fornendo al Tribunale, in tal modo, un quadro esaustivo;
- dalle buste paga versate nel fascicolo è possibile evincere (pur se in inglese e prive di allegata traduzione e/o di illustrazione delle singole voci) che lo stesso ha prestato attività lavorativa come Executive chef ed ha ricevuto le relative retribuzioni per l'anno 2022 (da aprile a dicembre, tranne settembre), nel 2023 (tranne i mesi di aprile e novembre) e nel 2024 (tranne maggio e gli ultimi due mesi) di ammontare variabile negli importi, ma in media pari ad oltre € 5.000,00 al mese), da cui sono state detratte mensilmente € 2.000,00 per somme erogate ad a titolo di assegno Controparte_1 di mantenimento, da parte del datore di lavoro (da settembre 2024 sono state versate a pagina 7 di 11 quest'ultima dal datore di lavoro € 1.600,00, cioè € 800,00 per la resistente e lo stesso importo per la figlia);
- il ricorrente non è più obbligato al pagamento della somma di circa € 946,00 al mese per il finanziamento ottenuto nell'interesse della famiglia ed estintosi nel luglio 2023. Alla luce di quanto sopra, si riconosce alla un assegno divorzile con CP_1 sussidiaria componente assistenziale, tenuto conto della percezione, da parte della medesima, dell'assegno di inclusione (v. al riguardo, Trib. Avellino 4/4/2022 n. 594, secondo cui “il reddito di cittadinanza è da considerarsi una componente effettiva del reddito individuale del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, per cui il fatto di beneficiare di tale forma di sussidio potrà incidere sulla liquidazione dell'assegno medesimo, dovendo considerare tale reddito di cittadinanza (oggi assegno di inclusione) a tutti gli effetti un contributo che comporta il mutamento della capacità patrimoniale del soggetto richiedente”). In conclusione sul punto, il Collegio ritiene di attribuire a , con Controparte_1 decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio (20.5.2024), un assegno divorzile, quantificato nella misura complessiva di € 800,00 al mese, avente prevalente funzione compensativo-perequativa, da corrispondersi, da parte di , entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. III Va dichiarata inammissibile, poi, la domanda della di ordinare al datore di CP_1 lavoro del ricorrente di versare gli assegni di mantenimento, id est l'assegno divorzile, in sostituzione dell'obbligato . Parte_1
Osta a tale richiesta il dettato dell'art. 8, co. 3, l. 898/1970, a mente del quale la corresponsione diretta dell'assegno da parte del terzo nel divorzio avviene, direttamente ed in via stragiudiziale, su iniziativa dell'avente diritto, mediante la notifica al terzo, tenuto a corrispondere periodicamente somme di danaro all'obbligato, del provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno, previa costituzione in mora dell'obbligato stesso: una volta effettuata la notifica al terzo debitore, l'avente diritto ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per le somme spettantigli (quarto comma dell'art. 8 cit.). In definitiva, l'obbligo di versamento diretto del datore a cui sia notificato il titolo è previsto direttamente per legge, sicchè un ricorso al giudice per ottenere l'ordine di versamento diretto dell'assegno di divorzio è inammissibile. IV Quanto alla domanda riconvenzionale della di riconoscimento del diritto CP_1 alla percezione della quota di TFR, in proporzione agli anni di matrimonio, va detto che l'art. 12-bis, comma 1, L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. La Suprema Corte ha precisato che la norma in esame va interpretata nel senso che il diritto alla predetta quota sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio (Cass. n. 14129/2014 e Cass. n. 27233/2008). Nel caso di specie, con la sentenza non definitiva n. 1715/2023 del 15/11/2023, pubblicata il 20.11.2023, del Tribunale di Ragusa è stata pronunciata la cessazione degli effetti pagina 8 di 11 civili del matrimonio tra il e la e quest'ultima non è passata a nuove Parte_1 CP_1 nozze. Inoltre la è titolare di assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70, alla luce della CP_1 presente sentenza che lo ha liquidato, al cui passaggio in giudicato è subordinato il riconoscimento del diritto. In particolare, Cass. 12175/2011 ha chiarito che “l'espressione, contenuta nell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R.”. Ne deriva che il diritto alla quota di t.f.r. sorge con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che abbia liquidato l'assegno divorzile e ha ad oggetto soltanto il t.f.r. che sia maturato al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento (v. Cass. 19427/2003). I giudici di legittimità hanno infatti evidenziato che “l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto” (così Cass. 24431/2013). Ancora più chiaramente, secondo Cass. 19046/2005, “L'art. 12 "bis" della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto dell'altro coniuge anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, va interpretato - senza che siffatta interpretazione dia luogo a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 29 e 38 Cost. (v. Corte cost., ord. n. 463 del 2002) - nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione, potendo in tal caso la riscossione della indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione”.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie, il ricorrente ha spiegato in ricorso di avere “da sempre lavorato sulle navi da crociera, come risulta dall'Estratto contributivo estratto dall'account personale myinps (ALL_3)”, aggiungendo: “Il ricorrente non risulta assunto a tempo indeterminato per la società armatrice, ma con contratto di arruolamento a tempo determinato ex art. 325 Cod. Nav., solitamente per circa 4 mesi, per poi essere sbarcato per fine contratto, con tanto di liquidazione del TFR”. Il ha inoltre dedotto che “Dalle numerose buste paga dell'attore si evince Parte_1 che allo stesso sono erogati mensilmente i ratei di TFR, nel senso che per lo stesso la compagnia di navigazione non trattiene le somme per accantonarle. IL SOTTOSCRITTO PROCURATORE HA INVANO EVIDENZIATO CHE IL TRIBUNALE HA TENUTO CONTO DELLA BUSTA PAGA LORDA COMPRENSIVA DEI RATEI DI TFR LIQUIDATI PER DETERMINARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER MOGLIE E FIGLIA. Con il pensionamento, pertanto, l'attore non riceverà alcuna somma per TFR, in quanto le somme di TRF liquidate mensilmente sono state assegnate all'attrice e alla figlia quando è stato determinato l'assegno di mantenimento”. Da parte sua, la , alla pagina 12 della comparsa conclusionale depositata il CP_1
19/3/2025, ha ammesso che “dopo ogni periodo di imbarco, al ricorrente viene riconosciuta una quota di TFR in base ai mesi effettuati a bordo. Infatti, ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo di lavoro del 5.6.2007 e successive modifiche, il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il TFR, l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti)”. A ciò consegue che, sulla scorta di quanto chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, restano escluse dalla base di calcolo della quota di t.f.r. spettante ex art. 12-bis L. 898/70 le somme maturate e percepite a titolo di t.f.r. anteriormente al 14.1.2022, data di proposizione della domanda di divorzio. Infondata è dunque la domanda di attribuzione di quota di t.f.r. in relazione al trattamento di fine rapporto maturato e percepito da sino al 13.1.2022, Parte_1 mentre, per il periodo successivo (ossia dal 14.1.2022), emerge dagli atti che il ha Parte_1 percepito, a titolo di t.f.r. (“severance pay”), la somma di € 674,88 con la busta paga di agosto
2022, di € 756,96 con la busta paga di marzo 2023 e di € 621,11 con la busta paga di ottobre
2023, e così complessivi € 2.052,95. Nessun'altra informazione utile è ricavabile dall'ulteriore documentazione in atti, ed in particolare dagli estratti conto previdenziali INPS, o perché relativi, al pari di altre buste paga, ad annualità precedenti al 2022, o perché comunque gli stessi riportano gli importi complessivi delle retribuzioni per ciascun periodo corrisposte, senza che sia possibile estrapolare la quota t.f.r.. Ora, per determinare la quota di indennità spettante all'altro coniuge – pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, giusta il disposto dell'art. 12-bis comma 2 L. 898/70 – bisogna dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicare il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolare il 40 per cento su tale ultimo importo (cfr. Cass. n. 15299/07). Ai fini della determinazione della durata del rapporto matrimoniale non rileva la cessazione della convivenza a seguito della separazione, dovendo essere considerata la durata del matrimonio, che cessa con la sentenza costitutiva di divorzio. Come chiarito dalla pagina 10 di 11 giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto” (Cass. n. 1348/12). Nella fattispecie in esame, l'indennità da prendere in considerazione è quella maturata a partire dal 14.1.2022 (€ 2.052,95): trattandosi delle uniche somme di cui v'è prova che siano state percepite, a titolo di t.f.r., dal nei mesi di agosto 2022, marzo 2023 e ottobre Parte_1
2023, all'esito di periodi lavorativi tutti compresi nella durata del rapporto matrimoniale (cessato il 20.5.2024, con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio), ne deriva che, stante l'intera coincidenza del rapporto di lavoro con il rapporto matrimoniale, è la stessa somma di € 2.052,95 che costituisce la base di calcolo della quota di t.f.r. spettante alla
. CP_1
In conclusione, ad va attribuito il 40% di € 2.052,95, ossia la Controparte_1 somma di € 821,18, somma che è tenuto a versarle, quale quota ex art. 12- Parte_1 bis L. 898/1970 sul trattamento di fine rapporto dal primo percepita. V Dato l'accordo delle parti sulla domanda di divorzio e considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 149/2022 R.G., PONE a carico di , con decorrenza dal passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza non definitiva di divorzio (20.5.2024), l'obbligo di versare a , Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. DICHIARA cessato, a far data da febbraio 2025, l'obbligo di di Parte_1 contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia maggiorenne . Per_1
DICHIARA inammissibile la domanda di di ordinare al datore di Controparte_1 lavoro di di versare l'assegno divorzile, in sostituzione dello stesso Parte_1
. Parte_1
DICHIARA che ha diritto alla somma di € 821,18, quale quota ex Controparte_1 art. 12-bis L. 898/70 sul trattamento di fine rapporto spettante a e condanna Parte_1 quest'ultimo a corrisponderle la somma di € 821,18, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza. COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 5.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti 1 Periodi lavorativi dal 2.4.2022 al 29.8.2022; dal 1.1.2023 al 30.3.2023; dal 28.5.2023 al 9.10.2023. pagina 11 di 11