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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 28.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6976 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Alfredo Marino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Paolo Volpe n. 46;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Convenuta Contumace
OGGETTO: Impugnativa di sanzione disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/12/2023 esponeva: Parte_1 - che era dipendente della società convenuta dall'1.1.2019 e svolgeva la sua attività lavorativa presso l'unità produttiva sita in Salerno, alla via Tiberio
Claudio Felice n. 1, con inquadramento nel Livello C2 del c.c.n.l. “Industria
Metalmeccanica Privata ed Installazioni Impianti”;
- che in data 22.6.2023 aveva ricevuto, per posta raccomandata, una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore:
“… Abbiamo rilevato che Lei, il giorno 15.6.2023 … si è assentato dal suo domicilio nelle ore in cui doveva essere a disposizione per eventuali controlli medico fiscali, pur non avendo preventivamente comunicato alcuna necessità in tal senso. Con ciò si è sottratto alla visita fiscale richiesta dalla nostra società all'Istituto Previdenziale competente …. Pertanto, il giorno 15.06.2023, La riteniamo assente ingiustificato. La invitiamo, pertanto, a presentare le Sue eventuali giustificazioni entro 5 giorni dalla ricezione della presente che potranno pervenire anche a mezzo pec all'indirizzo …”; Email_1
- che il 22.6.2023 aveva dato riscontro formale alla contestazione de qua, evidenziando, in particolare, di versare in uno stato di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, di essere affetto da una patologia (morbo di Crohn) che, in base alla Circolare n. 95 del 7/6/2016, lo rendeva esente dall'obbligo di CP_2
reperibilità per visita fiscale domiciliare e di avere, in ogni caso, giustificato l'assenza dal domicilio alla sede di Salerno;
CP_2
- che con comunicazione del 28.6.2023 la società datrice di lavoro, avendo ritenuto le sue osservazioni del tutto ininfluenti, aveva adottato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa per la durata di un giorno;
- che tale provvedimento era illegittimo per infondatezza del fatto contestato, in quanto il 15.6.2023 egli si era allontanato dal suo domicilio, risultando assente al controllo medico-fiscale, per la necessità di sottoporsi a visita medica urgente, svolta in pari data presso lo studio del suo medico curante;
- che, inoltre, la sanzione irrogatagli era nulla, ai sensi dell'art. 2 della legge n.
108/1990, dal momento che l'atto che la conteneva non indicava le generalità della persona fisica che l'aveva adottata ed era, altresì, privo di sottoscrizione;
- che la contestazione disciplinale era stata formulata dalla parte datoriale in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, posto che il suo contenuto era generico e sfornito di un'indicazione chiara e puntuale dei fatti addebitati e non aveva consentito, perciò, l'esercizio del suo diritto di difesa;
- che, ancora, la sanzione era palesemente sproporzionata e la società datrice di lavoro, nell'irrogarla, non aveva tenuto conto dell'assenza di precedenti a suo carico, dell'insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella commissione del fatto e delle circostanze che lo avevano determinato;
- che, peraltro, la parte datoriale non aveva affisso nei locali aziendali il codice disciplinare che i dipendenti erano tenuti ad osservare;
- che, infine, la sanzione doveva ritenersi inefficace, perché adottata oltre il termine di sei giorni decorrente dalle sue giustificazioni.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatagli, nonché la nullità e/o l'illegittimità della contestazione su cui essa si fondava, per carenza dei requisiti essenziali ovvero per violazione di forma, ex artt. 2 della legge n. 108/90 e 7, commi 1, 2 e 5, della legge n. 300/70 o, comunque, perché adottata senza l'osservanza del principio di tempestività e di quello della specificità della contestazione.
Invocava, conseguentemente, la condanna della al Controparte_1
risarcimento del danno da lui subito per effetto della sanzione irrogatagli, da liquidarsi in misura pari alla retribuzione globale di fatto che egli avrebbe percepito nel periodo di sospensione dal lavoro, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso il 18.12.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Benchè ritualmente citata, la società convenuta non si costitutiva in giudizio.
Indi, ammessa ed espletata la prova per testi articolata dal ricorrente, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma del procuratore di detta parte, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti di è Parte_1 Controparte_1
parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.
Prima di procedere alla compiuta illustrazione delle ragioni poste dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno, evidenziare, con preliminare rilievo, che la appartenente al gruppo Acciaierie d'Italia s.p.a., è Controparte_1
stata ammessa – con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20.2.2024, alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e, successivamente, con sentenza del Tribunale di Milano del 14.3.2024, è stata dichiarata insolvente
(cfr., sul punto, la documentazione versata in atti dal ricorrente).
Giova in proposito rimarcare che lo stato di dissesto economico irreversibile in cui versa la società convenuta non determina ex se l'incompetenza del giudice del lavoro a decidere sulla domanda proposta dal , né tantomeno è Pt_1
motivo di interruzione del presente giudizio. Invero, l'amministrazione straordinaria rappresenta la procedura concorsuale propria delle grandi imprese insolventi, che può estendersi – com'è avvenuto nel caso di specie – anche al gruppo di imprese che ne facciano parte, avente finalità conservativa del patrimonio produttivo dell'ente, mediante la prosecuzione, la riattivazione o la conversione delle sue attività imprenditoriali
(la materia è stata inizialmente disciplinata, dalla legge n. 95/1979, poi modificata a più riprese e, in maniera significativa, dal d. lgs. n. 270/1999, nonché, da ultimo, dal d.l. n. 347/2003).
Quando, però - come nella fattispecie in esame - non si raggiunga l'auspicato risanamento dell'ente mediante l'attività di gestione della società e di amministrazione dei beni da parte dell'amministratore straordinario, viene dichiarata l'insolvenza dell'impresa e alla stessa si applicano le disposizioni proprie della disciplina fallimentare (in particolare, gli artt. 10 e 11 del R. D. n.
267/1942).
A questo punto, i rapporti di lavoro subordinato in atto alle dipendenze dell'impresa alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso, e ciò ai sensi dell'art. 189, comma 1, del d. lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14, il quale ricalca l'art. 72 della Legge Fallimentare.
Orbene, la pronuncia dichiarativa dello stato di insolvenza ha una forza attrattiva, determinante la traslazione dei giudizi in cui è parte l'impresa insolvente innanzi al Tribunale, Sez. Fallimentare, non in maniera indiscriminata, bensì con esclusivo riguardo a quelle controversie, portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria, dalle quali derivino conseguenze incidenti sull'assetto economico dell'ente.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 14975 del 2020, nell'ipotesi in cui la società datrice di lavoro entri in uno stato di fibrillazione, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria e ne sia dichiarato lo stato di insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria – tal è il caso della
[...]
– gli effetti della dichiarazione di dissesto irreversibile Controparte_1
dell'ente datoriale sul singolo rapporto lavorativo non sono unitari, ma vanno distinti in base alla natura della domanda azionata dal lavoratore nei confronti del datore.
Occorre, cioè, differenziare le richieste giudiziali di natura economica, che necessitano di una pronuncia costitutiva e che incidono sull'assetto patrimoniale dell'ente, da quelle di altra natura, che afferiscono, in particolare, allo status del lavoratore e che necessitano, quindi, di una pronuncia giudiziale meramente dichiarativa.
Ad avviso del Supremo Collegio, premessa di ordine generale è che, in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24, e dal d. lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l'unità e garantire la par condicio creditorum
(cfr., negli stessi termini, anche Cass. Civ., 18.6.2018, n. 15982; 20.7. 2004, n.
13496; 21,12,2001, n. 16183).
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto, e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Civ. 30.3.2018, n. 7990; 16.10.
2017, n. 24363).
In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, occorre distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullità o l'annullamento del licenziamento).
Ciò in considerazione della particolarità della disciplina lavoristica, che è diretta ad una finalità di tutela del lavoro che, per il suo specifico contenuto e per il suo rilievo costituzionale, prevale sulle pur importanti finalità alle quali è diretta la disciplina del fallimento.
Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, laddove, nel secondo caso, viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno della impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (v. Cass. Civ.,
16.10.2017, n. 24363, in motivazione;
3.2/.017, n. 2975; 29.9.2016, n. 19308;
29.3.2011, n. 7129).
Dunque, trasponendo i principi illustrati al caso sottoposto al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto la verifica circa la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per una giornata, va senz'altro affermata la competenza dell'adito Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, in quanto la pronuncia giudiziale de qua ha ripercussioni esclusivamente sullo status del lavoratore, ma non inficia la situazione patrimoniale dell'ente.
Al contrario, per le medesime ragioni, non può essere oggetto di disamina nel presente giudizio la richiesta di risarcimento del danno formulata dal , Pt_1
né tantomeno quella da lui avanzata al fine di ottenere l'adeguamento della sua contribuzione previdenziale e assistenziale: tali istanze, ove accolte, avrebbero l'effetto – precluso – di incidere sull'assetto economico della società versante in stato di insolvenza.
Delineato, nei termini sin qui illustrati, il thema decidendum devoluto alla cognizione di questo giudice, deve ora precisarsi, in via preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre censure sollevate dal ricorrente, che è insussistente il fatto a lui addebitato, ragion per cui la sanzione adottata nei suoi riguardi dev'essere dichiarata illegittima.
Il , infatti, oltre che dei vizi formali che avrebbero caratterizzato il Pt_1
procedimento disciplinare e la sanzione adottata all'esito dello stesso, si duole del fatto che la condotta antigiuridica a lui contestata non sarebbe, in realtà, configurabile, essendo egli esentato, in virtù del suo stato invalidante, dall'obbligo di rimanere presso il suo domicilio, nella fascia oraria dedicata alle visite mediche fiscali, ed essendosi in ogni caso allontanato dallo stesso per una valida e comprovata ragione giustificatrice.
Ritiene il giudicante, sulla scorta delle risultanze dell'espletata prova orale e della documentazione versata in atti, che tale assunto sia sorretto da valide e convincenti argomentazioni e debba essere, perciò, condiviso.
Invero, il , come emerge dalla documentazione sanitaria prodotta in Pt_1
giudizio (si veda il verbale della Commissione Medica del 26.8.2021), è affetto da una grave patologia – “Morbo di Crohn” – la quale ha comportato la riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 67%.
Al riguardo, la Circolare n. 95 del 2016 delinea le regole operative ai fini CP_2
dell'esenzione dall'obbligo di reperibilità dei lavoratori privati, nelle fasce orarie a ciò dedicate, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Detto provvedimento prevede l'esonero dal dovere di reperibilità, nell'orario normativamente stabilito per il settore privato, per i soggetti affetti da gravi patologie e/o comunque da uno stato di invalidità pari almeno al 67% - tal è quello che caratterizza il - purché, in quest'ultimo caso, lo stato Pt_1
patologico in cui il dipendente versa sia “sotteso o connesso” all'invalidità riconosciuta.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente emerge che il 15.6.2023 – in cui il si era allontanato dal suo Pt_1
domicilio e non era stato ivi rinvenuto dal medico dell – il predetto si era CP_2
recato presso lo studio del suo medico curante per sottoporsi ad una visita, circostanza, questa, desumibile dal certificato rilasciato dal sanitario (dott.
) attestante una “crisi ipertensiva” del ricorrente. Persona_1
Tenuto conto, quindi, dell'astratta compatibilità/connessione dello stato patologico ipertensivo con l'invalidità dalla quale il lavoratore è affetto, può senz'altro ritenersi che la condotta da lui serbata nella giornata del 15.6.2023, concretatasi nell'allontanamento dal domicilio, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, nella fascia oraria destinata all'effettuazione delle visite fiscali, sia stata priva di rilievo disciplinare e, in ogni caso, giustificata dall'esigenza di sottoporsi ad un controllo sanitario.
Ne deriva, quale logico e ineludibile corollario, l'accoglimento, in parte qua, del ricorso proposto da , cui consegue la declaratoria di Parte_1
illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall'attività lavorativa per una giornata, irrogata dalla società convenuta con provvedimento in data
28.6.2023.
Le spese del giudizio, in virtù della parziale fondatezza delle pretese originariamente azionate dal ricorrente, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 6976 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, promossa da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al in data 28.6.2023; Pt_1
2) rigetta ogni altra domanda formulata dal;
Pt_1
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 28.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 28.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6976 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Alfredo Marino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Paolo Volpe n. 46;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Convenuta Contumace
OGGETTO: Impugnativa di sanzione disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/12/2023 esponeva: Parte_1 - che era dipendente della società convenuta dall'1.1.2019 e svolgeva la sua attività lavorativa presso l'unità produttiva sita in Salerno, alla via Tiberio
Claudio Felice n. 1, con inquadramento nel Livello C2 del c.c.n.l. “Industria
Metalmeccanica Privata ed Installazioni Impianti”;
- che in data 22.6.2023 aveva ricevuto, per posta raccomandata, una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore:
“… Abbiamo rilevato che Lei, il giorno 15.6.2023 … si è assentato dal suo domicilio nelle ore in cui doveva essere a disposizione per eventuali controlli medico fiscali, pur non avendo preventivamente comunicato alcuna necessità in tal senso. Con ciò si è sottratto alla visita fiscale richiesta dalla nostra società all'Istituto Previdenziale competente …. Pertanto, il giorno 15.06.2023, La riteniamo assente ingiustificato. La invitiamo, pertanto, a presentare le Sue eventuali giustificazioni entro 5 giorni dalla ricezione della presente che potranno pervenire anche a mezzo pec all'indirizzo …”; Email_1
- che il 22.6.2023 aveva dato riscontro formale alla contestazione de qua, evidenziando, in particolare, di versare in uno stato di invalidità riconosciuto in sede amministrativa, di essere affetto da una patologia (morbo di Crohn) che, in base alla Circolare n. 95 del 7/6/2016, lo rendeva esente dall'obbligo di CP_2
reperibilità per visita fiscale domiciliare e di avere, in ogni caso, giustificato l'assenza dal domicilio alla sede di Salerno;
CP_2
- che con comunicazione del 28.6.2023 la società datrice di lavoro, avendo ritenuto le sue osservazioni del tutto ininfluenti, aveva adottato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa per la durata di un giorno;
- che tale provvedimento era illegittimo per infondatezza del fatto contestato, in quanto il 15.6.2023 egli si era allontanato dal suo domicilio, risultando assente al controllo medico-fiscale, per la necessità di sottoporsi a visita medica urgente, svolta in pari data presso lo studio del suo medico curante;
- che, inoltre, la sanzione irrogatagli era nulla, ai sensi dell'art. 2 della legge n.
108/1990, dal momento che l'atto che la conteneva non indicava le generalità della persona fisica che l'aveva adottata ed era, altresì, privo di sottoscrizione;
- che la contestazione disciplinale era stata formulata dalla parte datoriale in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, posto che il suo contenuto era generico e sfornito di un'indicazione chiara e puntuale dei fatti addebitati e non aveva consentito, perciò, l'esercizio del suo diritto di difesa;
- che, ancora, la sanzione era palesemente sproporzionata e la società datrice di lavoro, nell'irrogarla, non aveva tenuto conto dell'assenza di precedenti a suo carico, dell'insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella commissione del fatto e delle circostanze che lo avevano determinato;
- che, peraltro, la parte datoriale non aveva affisso nei locali aziendali il codice disciplinare che i dipendenti erano tenuti ad osservare;
- che, infine, la sanzione doveva ritenersi inefficace, perché adottata oltre il termine di sei giorni decorrente dalle sue giustificazioni.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare comminatagli, nonché la nullità e/o l'illegittimità della contestazione su cui essa si fondava, per carenza dei requisiti essenziali ovvero per violazione di forma, ex artt. 2 della legge n. 108/90 e 7, commi 1, 2 e 5, della legge n. 300/70 o, comunque, perché adottata senza l'osservanza del principio di tempestività e di quello della specificità della contestazione.
Invocava, conseguentemente, la condanna della al Controparte_1
risarcimento del danno da lui subito per effetto della sanzione irrogatagli, da liquidarsi in misura pari alla retribuzione globale di fatto che egli avrebbe percepito nel periodo di sospensione dal lavoro, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso il 18.12.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Benchè ritualmente citata, la società convenuta non si costitutiva in giudizio.
Indi, ammessa ed espletata la prova per testi articolata dal ricorrente, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma del procuratore di detta parte, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti di è Parte_1 Controparte_1
parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.
Prima di procedere alla compiuta illustrazione delle ragioni poste dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno, evidenziare, con preliminare rilievo, che la appartenente al gruppo Acciaierie d'Italia s.p.a., è Controparte_1
stata ammessa – con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20.2.2024, alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e, successivamente, con sentenza del Tribunale di Milano del 14.3.2024, è stata dichiarata insolvente
(cfr., sul punto, la documentazione versata in atti dal ricorrente).
Giova in proposito rimarcare che lo stato di dissesto economico irreversibile in cui versa la società convenuta non determina ex se l'incompetenza del giudice del lavoro a decidere sulla domanda proposta dal , né tantomeno è Pt_1
motivo di interruzione del presente giudizio. Invero, l'amministrazione straordinaria rappresenta la procedura concorsuale propria delle grandi imprese insolventi, che può estendersi – com'è avvenuto nel caso di specie – anche al gruppo di imprese che ne facciano parte, avente finalità conservativa del patrimonio produttivo dell'ente, mediante la prosecuzione, la riattivazione o la conversione delle sue attività imprenditoriali
(la materia è stata inizialmente disciplinata, dalla legge n. 95/1979, poi modificata a più riprese e, in maniera significativa, dal d. lgs. n. 270/1999, nonché, da ultimo, dal d.l. n. 347/2003).
Quando, però - come nella fattispecie in esame - non si raggiunga l'auspicato risanamento dell'ente mediante l'attività di gestione della società e di amministrazione dei beni da parte dell'amministratore straordinario, viene dichiarata l'insolvenza dell'impresa e alla stessa si applicano le disposizioni proprie della disciplina fallimentare (in particolare, gli artt. 10 e 11 del R. D. n.
267/1942).
A questo punto, i rapporti di lavoro subordinato in atto alle dipendenze dell'impresa alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso, e ciò ai sensi dell'art. 189, comma 1, del d. lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14, il quale ricalca l'art. 72 della Legge Fallimentare.
Orbene, la pronuncia dichiarativa dello stato di insolvenza ha una forza attrattiva, determinante la traslazione dei giudizi in cui è parte l'impresa insolvente innanzi al Tribunale, Sez. Fallimentare, non in maniera indiscriminata, bensì con esclusivo riguardo a quelle controversie, portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria, dalle quali derivino conseguenze incidenti sull'assetto economico dell'ente.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 14975 del 2020, nell'ipotesi in cui la società datrice di lavoro entri in uno stato di fibrillazione, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria e ne sia dichiarato lo stato di insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria – tal è il caso della
[...]
– gli effetti della dichiarazione di dissesto irreversibile Controparte_1
dell'ente datoriale sul singolo rapporto lavorativo non sono unitari, ma vanno distinti in base alla natura della domanda azionata dal lavoratore nei confronti del datore.
Occorre, cioè, differenziare le richieste giudiziali di natura economica, che necessitano di una pronuncia costitutiva e che incidono sull'assetto patrimoniale dell'ente, da quelle di altra natura, che afferiscono, in particolare, allo status del lavoratore e che necessitano, quindi, di una pronuncia giudiziale meramente dichiarativa.
Ad avviso del Supremo Collegio, premessa di ordine generale è che, in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24, e dal d. lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche con riferimento a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l'unità e garantire la par condicio creditorum
(cfr., negli stessi termini, anche Cass. Civ., 18.6.2018, n. 15982; 20.7. 2004, n.
13496; 21,12,2001, n. 16183).
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto, e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Civ. 30.3.2018, n. 7990; 16.10.
2017, n. 24363).
In definitiva, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, occorre distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullità o l'annullamento del licenziamento).
Ciò in considerazione della particolarità della disciplina lavoristica, che è diretta ad una finalità di tutela del lavoro che, per il suo specifico contenuto e per il suo rilievo costituzionale, prevale sulle pur importanti finalità alle quali è diretta la disciplina del fallimento.
Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, laddove, nel secondo caso, viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno della impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (v. Cass. Civ.,
16.10.2017, n. 24363, in motivazione;
3.2/.017, n. 2975; 29.9.2016, n. 19308;
29.3.2011, n. 7129).
Dunque, trasponendo i principi illustrati al caso sottoposto al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto la verifica circa la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per una giornata, va senz'altro affermata la competenza dell'adito Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, in quanto la pronuncia giudiziale de qua ha ripercussioni esclusivamente sullo status del lavoratore, ma non inficia la situazione patrimoniale dell'ente.
Al contrario, per le medesime ragioni, non può essere oggetto di disamina nel presente giudizio la richiesta di risarcimento del danno formulata dal , Pt_1
né tantomeno quella da lui avanzata al fine di ottenere l'adeguamento della sua contribuzione previdenziale e assistenziale: tali istanze, ove accolte, avrebbero l'effetto – precluso – di incidere sull'assetto economico della società versante in stato di insolvenza.
Delineato, nei termini sin qui illustrati, il thema decidendum devoluto alla cognizione di questo giudice, deve ora precisarsi, in via preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre censure sollevate dal ricorrente, che è insussistente il fatto a lui addebitato, ragion per cui la sanzione adottata nei suoi riguardi dev'essere dichiarata illegittima.
Il , infatti, oltre che dei vizi formali che avrebbero caratterizzato il Pt_1
procedimento disciplinare e la sanzione adottata all'esito dello stesso, si duole del fatto che la condotta antigiuridica a lui contestata non sarebbe, in realtà, configurabile, essendo egli esentato, in virtù del suo stato invalidante, dall'obbligo di rimanere presso il suo domicilio, nella fascia oraria dedicata alle visite mediche fiscali, ed essendosi in ogni caso allontanato dallo stesso per una valida e comprovata ragione giustificatrice.
Ritiene il giudicante, sulla scorta delle risultanze dell'espletata prova orale e della documentazione versata in atti, che tale assunto sia sorretto da valide e convincenti argomentazioni e debba essere, perciò, condiviso.
Invero, il , come emerge dalla documentazione sanitaria prodotta in Pt_1
giudizio (si veda il verbale della Commissione Medica del 26.8.2021), è affetto da una grave patologia – “Morbo di Crohn” – la quale ha comportato la riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 67%.
Al riguardo, la Circolare n. 95 del 2016 delinea le regole operative ai fini CP_2
dell'esenzione dall'obbligo di reperibilità dei lavoratori privati, nelle fasce orarie a ciò dedicate, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Detto provvedimento prevede l'esonero dal dovere di reperibilità, nell'orario normativamente stabilito per il settore privato, per i soggetti affetti da gravi patologie e/o comunque da uno stato di invalidità pari almeno al 67% - tal è quello che caratterizza il - purché, in quest'ultimo caso, lo stato Pt_1
patologico in cui il dipendente versa sia “sotteso o connesso” all'invalidità riconosciuta.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente emerge che il 15.6.2023 – in cui il si era allontanato dal suo Pt_1
domicilio e non era stato ivi rinvenuto dal medico dell – il predetto si era CP_2
recato presso lo studio del suo medico curante per sottoporsi ad una visita, circostanza, questa, desumibile dal certificato rilasciato dal sanitario (dott.
) attestante una “crisi ipertensiva” del ricorrente. Persona_1
Tenuto conto, quindi, dell'astratta compatibilità/connessione dello stato patologico ipertensivo con l'invalidità dalla quale il lavoratore è affetto, può senz'altro ritenersi che la condotta da lui serbata nella giornata del 15.6.2023, concretatasi nell'allontanamento dal domicilio, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, nella fascia oraria destinata all'effettuazione delle visite fiscali, sia stata priva di rilievo disciplinare e, in ogni caso, giustificata dall'esigenza di sottoporsi ad un controllo sanitario.
Ne deriva, quale logico e ineludibile corollario, l'accoglimento, in parte qua, del ricorso proposto da , cui consegue la declaratoria di Parte_1
illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall'attività lavorativa per una giornata, irrogata dalla società convenuta con provvedimento in data
28.6.2023.
Le spese del giudizio, in virtù della parziale fondatezza delle pretese originariamente azionate dal ricorrente, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 6976 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, promossa da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al in data 28.6.2023; Pt_1
2) rigetta ogni altra domanda formulata dal;
Pt_1
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 28.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni