Art. 108.
A favore dei maestri elementari iscritti al Monte-pensioni sono computati agli effetti della pensione o dell'indennita':
1) gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero anteriormente alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867 ;
2) i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;
3) il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, sempreche' durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole coloniali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli Enti locali pubblici.
Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte al Monte-pensioni le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente e' sostenuta dallo Stato ed e' a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.
A favore dei maestri elementari iscritti al Monte-pensioni sono computati agli effetti della pensione o dell'indennita':
1) gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero anteriormente alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867 ;
2) i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;
3) il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, sempreche' durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole coloniali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli Enti locali pubblici.
Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte al Monte-pensioni le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente e' sostenuta dallo Stato ed e' a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.