Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di reati transnazionali, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro oggetto di attività illecita consumata in Italia e poi trasferite all'estero, qualificando le stesse come il profitto di un delitto che "sia commesso nello Stato ma abbia prodotto effetti sostanziali in un altro Stato", atteso che l'art. 3 lett. d) della l. n. 146 del 2006 si riferisce, con tale dizione, a tutti gli eventi che costituiscono una concreta e diretta conseguenza della commissione del delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo "per equivalente" di cespiti costituenti profitto derivante da un'associazione per delinquere operante in Italia, i cui proventi erano stati trasferiti all'estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 31687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31687 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1463
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 29486/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AL, nato in [...] il [...];
MA CA, nato a [...] l'[...];
MA RG, nato a [...] il [...];
avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Milano in data 5.5.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di MA AL;
per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato in relazione ai reati di cui ai capi B1) ed E2) nei confronti di MA CA;
per con rinvio dell'ordinanza impugnata;
per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato in relazione ai reati di cui al capo E2) nei confronti di MA RG;
udito per i ricorrenti MA RG e MA CA, l'avv. Bongiorno Giulia, del Foro di Roma, difensore di fiducia di MA RG, anche in sostituzione dell'avv. Alleva Guido Carlo, del Foro di Milano, difensore di fiducia di MA CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi. FATTO E DIRITTO
1. Con decreto adottato in data 5.5.2014 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo per valore equivalente, ex art. 321 c.p.p., comma 2, L. n. 146 del 2006, art. 11, dei beni, mobili ed immobili, specificamente indicati nel suddetto provvedimento, nei confronti, tra gli altri, di MA AL, MA RG e MA CA, nell'ambito di un procedimento penale sorto per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti in materia di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, appropriazione indebita, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori, finalizzato ad agevolarne il riciclaggio, ed i connessi reati fine, commessi utilizzando le strutture societarie del gruppo "Sopaf S.p.a.", l'holding di partecipazione, nonché le relative società controllate e collegate, come puntualmente descritto nell'imputazione provvisoria.
2. Avverso tale decreto, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione MA AL, MA RG e MA CA, a mezzo del rispettivi difensori, articolando motivi di impugnazione sostanzialmente comuni. In particolare i ricorrenti lamentano il vizio di violazione di legge, sotto diversi profili, in quanto: 1) il provvedimento impugnato non è sorretto da una reale motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del fumus commissi delicti, sia in relazione al reato associativo che ai singoli reati-fine, poiché, sul punto, il giudice di merito ha operato un mero rinvio per relationem alla motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti dei suddetti indagati;
2) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4, sotto un duplice profilo: da un lato il giudice per le indagini preliminari non ha specificato quale sarebbe il gruppo criminale operante in territorio estero che avrebbe cooperato con quello attivo in Italia per il raggiungimento delle finalità illecite, condizione necessaria, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la sussistenza della menzionata aggravante, non potendo il gruppo criminale transnazionale coincidere con l'associazione stessa;
dall'altro non è possibile affermare che il gruppo criminale italiano abbia operato all'estero, in quanto l'unico dato emerso al riguardo nel corso delle indagini preliminari è il semplice trasferimento di somme di denaro verso l'estero, attraverso società o fiduciari 3) il giudice per le indagini preliminari, prima di procedere al sequestro per valore equivalente, avrebbe dovuto verificare se fosse stato possibile sequestrare direttamente il profitto del reato;
4), il sequestro preventivo è stato disposto anche in relazione ad una serie di reati-fine, in realtà non contestati agli indagati, mentre, rileva il solo MA AL, in relazione al reato di cui al capo B10), il sequestro è stato illegittimamente disposto per l'intero profitto di Euro 10.782.927,93, laddove avrebbe dovuto essere limitato all'entità del profitto conseguito dal ricorrente, nella misura di Euro 509,620, come indicato dal pubblico ministero.
3. In via preliminare va rilevato che in data 30.10.2014 è pervenuta formale rinuncia al ricorso presentato nell'interesse del MA AL dal difensore di fiducia avv. Tommaso Cortesi del Foro di Bergamo.
Ne consegue che, giusto il disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), il ricorso in questione va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del MA AL, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
500,00 in favore della cassa delle ammende.
4. Parzialmente fondati appaiono i ricorsi presentati nell'interesse di MA CA e di MA RG, nel senso che, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, il sequestro preventivo è stato adottato nei loro confronti in relazione ad ipotesi di reato che non sono ad essi addebitati nell'imputazione provvisoria. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di reato contestate, rispettivamente, al MA CA nei capi B1) ed E2), al MA RG nel capo E2) dell'imputazione provvisoria, per cui, limitatamente a tali ipotesi, l'impugnato decreto di sequestro preventivo va annullato senza rinvio.
5. Infondati appaiono, invece, gli altri motivi di impugnazione posti a fondamento dei ricorsi proposti nell'interesse di MA RG e di MA CA, che, vanno, pertanto, sul punto rigettati.
5.1. Al riguardo si osserva che, come affermato dal condivisibile orientamento, prevalente in sede di legittimità, ai fini dell'emissione del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 c.p.p., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 4.6.2014, n. 37851, rv. 260945; Cass., sez. 3, 6.3.2014, n. 18311, rv. 259103). La particolare finalità cui è orientato il sequestro preventivo, ai sensi della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11, vale a dire la confisca dei beni di valore equivalente alle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati previsti dall'art. 3 della medesima legge, tra i quali è ricompreso, comunque, il delitto di cui all'art. 416 c.p., contestato nell'imputazione provvisoria formulata a carico di MA RG e di MA CA, non incide sulla natura del presupposto fondamentale che ne giustifica l'adozione, non essendo necessario, nemmeno in questo caso, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti il sequestro è operato (cfr. Cass., sez. 2, 28.1.2014, n. 5656, rv. 258279; Cass., sez. 5, 26.1.2010, n. 18078, rv. 247134). Al tempo stesso, il giudice può compiutamente adempiere al proprio dovere motivazionale, operando un rinvio "per relationem" al contenuto di altri provvedimenti, noti ai destinatari del provvedimento cautelare reale.
Sul punto, infatti, si è da tempo formato un puntuale orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale poiché la motivazione richiesta dall'art. 321 c.p.p., è diretta a consentire all'interessato e al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimità, allorché nell'ambito dello stesso procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione "per relationem" a uno di quelli precedenti, giacché lo scopo della norma è raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall'interessato (cfr. Cass., sez. 1, 12.1.2000, n. 191, rv. 215364; Cass., sez. 6, 17.3.1995, n. 1022, rv. 201942). Orbene il giudice per le indagini preliminari si è compiutamente attenuto a tali principi, in quanto, nel motivare in ordine alla sussistenza del "fumus delicti", sia in relazione al delitto associativo, sia in ordine ai singoli reati-fine, da un lato, ha operato un rinvio al contenuto dell'ordinanza con cui sono state applicate agli indagati, nell'ambito del medesimo procedimento, le misure cautelari che hanno inciso sulla loro libertà personale, provvedimento da ritenersi pacificamente conosciuto o conoscibile dalle parti;
dall'altro ha operato un'esaustiva valutazione delle risultanze processuali (cfr. pp.
3-5 dell'impugnato decreto), rispetto alla quale i rilievi difensivi non colgono nel segno, connotandosi, piuttosto, in termini di evidente genericità.
5.2. Quanto alla seconda questione di diritto prospettata, si osserva che correttamente il giudice per le indagini preliminari ha adottato il sequestro preventivo di cui si discute, individuando la normativa di riferimento nel combinato disposto della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 e art. 3, lett. d), che ha ratificato e dato esecuzione alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12 - 15 dicembre 2000. Secondo quanto previsto dalla citata L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11, ("Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente"), infatti, "per i reati di cui all'art. 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo" L'art. 3, lett. d), del menzionato testo normativo, richiamato dal suddetto art. 11, nel definire la nozione di reato transnazionale, considera tale il "reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni", in cui "sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", quando, tra l'altro, "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". A completare il quadro delle norme da prendere in considerazione in subiecta materia, concorre, infine, la L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, comma 1, secondo cui "per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà".
In sede di interpretazione delle menzionate disposizioni normative la Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, ha chiarito che "la transnazionalità non è un elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato" (cfr. Cass., sez. un., 31/01/2013, n. 18374, rv. 255038).
Al fine della applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11, dunque, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede, proprio perché, come si è detto, la transnazionalità non rappresenta un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto che abbia i requisiti indicati dalla stessa L. n. 146 del 2006 (cfr. Cass., sez. 3, 15/10/2013, n. 44309). Non è necessario, pertanto, per disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui si discute, che sia contestata e ricorra la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, comma 1, per la cui configurabilità, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite del Supremo Collegio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nei suoi più recenti arresti, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (cfr. Cass., sez. 6, 2.7.2013, n. 31972, rv. 255887;
Cass., sez. 3, 4.12.2013, 7768, rv. 258849), in quanto tale circostanza costituisce solo uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto, la cui insussistenza non impedisce l'adozione del vincolo reale ove il delitto per cui si procede sia comunque caratterizzato dalla condizione di transnazionalità. Cadono, pertanto, in un evidente equivoco interpretativo i ricorrenti nel ritenere irrilevante, ai fini della sussistenza delle condizioni legittimanti il sequestro, l'accertato trasferimento di somme verso l'estero attraverso fiduciari o società comunque riconducibili agli indagati, in mancanza di "qualsiasi indicazione circa le ragioni che varrebbero a differenziare e a distinguere l'associazione operante in Italia.....ed il "gruppo criminale organizzato" di cui all'aggravante" (cfr., in particolare, p 9 del ricorso a firma dell'avv. Bongiorno, nonché, nello stesso senso, p. 9 del ricorso a firma dell'avv. Guido Carlo Alleva). Si tratta, viceversa, di un profilo assolutamente rilevante, sul quale il giudice per le indagini preliminari si è specificamente soffermato, evidenziando come sia coessenziale alla struttura stessa dell'organizzazione criminale "l'utilizzo di fiduciari e/o finanziarie o comunque strutture societarie estere", in termini di "sistematicità, varietà dei luoghi di allocazione delle risorse ed operatività dei soggetti coinvolti, rilevanza degli importi di provenienza illecita movimentati", come dimostrato, ad esempio, dagli episodi descritti nei capi B9) e B10) dell'imputazione provvisoria (cfr. p.
6-7 del decreto impugnato), circostanza di fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti (entrambi i difensori ne parlano in termini del tutto generici) e che da sola appare sufficiente a giustificare il sequestro preventivo previsto dal combinato disposto della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 e art. 3, lett. d). Appare evidente, infatti, che il delitto associativo commesso nel territorio dello Stato italiano, addebitato nel capo A) dell'imputazione provvisoria, tra gli altri, a MA RG, MA CA e MA AL, per il quale è prevista una pena superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, ha prodotto i suoi effetti sostanziali nel territorio degli stati esteri dove operavano le menzionate strutture societarie "con le quali si è inteso schermare le condotte illecite realizzate, ostacolandone l'identificazione e parallelamente agevolando l'occultamento dei profitti così conseguiti" (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato), dovendosi ricondurre in siffatta categoria concettuale tutti gli eventi che costituiscono una concreta e diretta conseguenza della commissione del delitto transnazionale, tale dovendo qualificarsi il trasferimento all'estero delle somme di denaro che costituiscono l'oggetto dell'attività illecita consumata in territorio italiano (cfr. Cass., sez. 5, 7.3.2014, n. 40042, rv. 260546), come, ad esempio, nel caso in esame, i pagamenti di natura distrattiva posti in essere dagli indagati.
Siffatto approdo interpretativo appare, peraltro, anche conforme al contenuto dell'art. 12 della citata Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nella parte in cui prevede l'assoggettabilità a sequestro e confisca dei proventi derivanti dai reati transnazionali, anche nel caso in cui tali proventi siano stati convertiti, in tutto o in parte, in altri beni, assimilando, altresì, espressamente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca, al provento di reato "gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso".
5.3. Infondato, infine, appare il motivo di ricorso sub n. 3). Al riguardo si osserva che, come è stato affermato in un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (cfr. Cass., sez. U., 30.1.2014, n. 10561, rv. 258648).
Tale profilo è stato espressamente preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che ha evidenziato come, al momento della richiesta di applicazione della misura cautelare reale, non era possibile procedere alla precisa e definitiva individuazione del profitto derivante dai reati commessi in capo a ciascuno degli indagati, proprio in ragione della complessità, del numero, dell'articolazione e della reiterazione delle condotte illecite poste in essere secondo l'assunto accusatorio (cfr. p. 10 dell'impugnato decreto), per cui, non potendosi procedere per tale ragione al sequestro preventivo dei beni costituenti tale profitto, del tutto legittimamente è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente. Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato non può dirsi ne' adottato in violazione della L. n. 146 del 2006, art. 11, ne' dotato di motivazione apparente, appalesandosi le censure dei ricorrenti sul punto estremamente generiche, in quanto si risolvono in una mera affermazione tautologica secondo la quale il giudice per le indagini preliminari avrebbe adottato il provvedimento di sequestro oggetto di ricorso senza verificare la concreta possibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, che, peraltro, e significativamente, nemmeno i ricorrenti sono in grado di individuare.
6. Il parziale accoglimento delle ragioni del MA RG e del MA CA, comporta che gli stessi non siano condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio, limitatamente, quanto a MA CA, al profitto dei reati sub B1 ed E2, e, quanto a MA RG, al profitto del reato sub E2. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti ricorrenti.
Dichiara inammissibile il ricorso di MA AL per intervenuta rinuncia e condanna tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00, oltre al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015