Sentenza 19 settembre 2003
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la revoca parziale di un provvedimento di sequestro non è preclusa dalla circostanza che l'attività della quale si intende impedire la prosecuzione sia oggetto in un provvedimento di autorizzazione o concessione amministrativa, anche se quest'ultimo atto è il prodotto di una condotta penalmente rilevante. (Nell'occasione, la Corte ha osservato che in tal caso non si pone un problema di interferenza dell'A. g. o. nell'attività propria dell'autorità amministrativa, non venendo in rilievo gli effetti tipici dell'atto ma la valenza criminosa dello stesso, e, pertanto ne risulta perfettamente consentita, anzi doverosa, la eliminazione del vincolo cautelare, a prescindere da ogni altra iniziativa dell'autorità amministrativa, per le cose rispetto alle quali non c'è rischio di protrazione delle conseguenze del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2003, n. 38951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38951 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RE ACQUARONE - Presidente -
1. Dott. Raffaele LEONASI - Consigliere -
2. Dott. Giovanni DE ROBERTO - Consigliere -
3. Dott. Giangiulio AMBROSINI - Consigliere -
4. Dott. Carlo DI CASOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG RE;
avverso l'ordinanza del 10/12/2002 del Tribunale di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. Cosentino che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv.to Massimo Krogh.
FATTO
Nel corso di procedimento penale - nei confronti di NG RE, legale rappresentante della soc. SO.SE.MI e di PA UG, funzionario istruttore tecnico del settore concessioni e autorizzazioni edilizie del comune di Milano, indagati per concorso in abuso d'ufficio in conseguenza del rilascio di una concessione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, annesso locale del gestore, palazzina per uso commerciale e parcheggio per 400 posti auto in zona di inedificabilità assoluta siccome prossima all'aeroporto Forlanini - il GIP disponeva sequestro preventivo dell'area, confermato dal Tribunale in sede di riesame (successivo ricorso per cassazione dichiarato inammissibile). Successivamente lo stesso GIP respingeva richiesta di autorizzazione a proseguire i lavori almeno per la realizzazione del parcheggio ed analoga istanza, sempre per dissequestro parziale, era respinta con ordinanza dello stesso giudice in data 29/10/2002, confermata dal Tribunale in sede di appello. Il collegio rammentava, tra l'altro, che il reato - come emergente dalla più recente e completa formulazione della imputazione - erasi concretizzato non soltanto nella illegittimità dell'atto amministrativo ma anche nella illiceità di questo, situazione a sua volta derivata, oltre che dalla violazione della legge n. 58/1963 sul vincolo di inedificabilità per la servitù aeroportuale, dalla circostanza che il P. aveva violato il dovere di astensione (avendo prestato attività di consulenza professionale retribuita a favore della società e trattato con vari favoritismi la specifica pratica). Ricorre per cassazione il MARENGO, lamentando: 1) violazione di legge (art. 125 cpp) per omessa motivazione del provvedimento impugnato:
mentre il primo provvedimento (l'impositivo) era fondato sulla violazione delle norme di sicurezza per la navigazione aerea, quello attuale del Tribunale - prendendo evidentemente atto della modifica normativa avvenuta per effetto della legge n. 166/2002 e del successivo regolamento emanato dall'ENAC - ravvisava la illiceità nella violazione dei doveri funzionali da parte del p.u. senza spendere parola sulla innovazione normativa;
2) mancanza assoluta di motivazione in merito alla permanenza delle esigenze cautelari con illegittima modifica dei relativi presupposti: in sostanza, essendosi mutata nella impostazione accusatoria la struttura della fattispecie contestata, il Tribunale avrebbe dovuto motivare e con riguardo al fumus delicti e con riguardo al periculum, tenendo presente, da un lato, che venuta meno la violazione di legge, manca l'ingiustizia dell'evento di vantaggio o di danno come previsto dall'art. 323 C.P. e manca ancora la prova di accordo tra il privato e il p.u. per ritenere il concorso rispetto a un atto amministrativo in ipotesi illegittimo;
dall'altro che, cessato il pericolo (rectius la presunzione di pericolo) per la sicurezza dei voli, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare le diverse esigenze cautelari in rapporto alla radicale modificazione del fatto-reato contestato senza trincerarsi inutilmente dietro il giudicato cautelare in precedenza formatosi.
DIRITTO
Occorre rammentare in breve due principi che sembrano non precisamente colti negli atti e provvedimenti di causa. La revoca parziale di un provvedimento di sequestro - prevista in via generale dal settimo comma dell'art. 324 cpp, con una sola eccezione qui non ricorrente - non è pregiudizialmente preclusa dalla circostanze che l'attività della quale s'intende impedire, col sequestro delle cose che ne sono oggetto, la prosecuzione, sia prevista in un provvedimento di autorizzazione o di concessione amministrativa: se quest'ultimo atto è il prodotto di una condotta penalmente rilevante , non si pone in nessun caso un problema di interferenza dell'a.g.o. nell'attività propria dell'autorità amministrativa (quindi di rispetto delle note limitazioni di cui a L. 20/3/1865 n. 2248 all."e"), non venendo in rilievo gli effetti tipici dell'atto, ma la valenza criminosa dello stesso (in termini, anche sez. VI, 9/5/1994 in proc. Bagnato); ne risulta perfettamente consentita, anzi doverosa, la eliminazione del vincolo cautelare, a prescindere da ogni altra iniziativa dell'autorità amministrativa, per le cose rispetto alle quali non c'è rischio di protrazione delle conseguenze del reato.
La verifica, poi, della legittimità del provvedimento applicativo di misura cautelare reale non può mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa attraverso l'esame del quadro indiziario della colpevolezza, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto (attribuito dall'accusa a un certo soggetto) in una determinata ipotesi di reato (in termini, tra le altre, cass. sez. Il, n. 5472/99 , RV 215089 e, per il divieto di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, SS.UU. 25/3/1993 n. 4, Gifuni). È proprio per questi ultimi principi che, in presenza di un'accusa per concorso dell'estraneo nel reato proprio del p.u., accusa basata tra l'altro sulla violazione del dovere di astensione e sui favoritismi operati da quest'ultimo, c'è quanto basta per inquadrare il fatto ascrivibile all'extraneus nel reato previsto dagli artt. 110 e 323 C.P., come da contestazione.
Quest'ultimo punto di premessa consente di affermare che la parte del secondo motivo di ricorso dedicata al fumus delicti (e lo stesso tenore dei motivi nuovi , pur giuridicamente esatti in punto di necessità della cd. "doppia ingiustizia" del vantaggio) non sono pertinenti nella peculiarità della situazione fattuale e normativa sottesa a questo procedimento cautelare. Visto che l'elemento (violazione di legge) qualificante della condotta era, secondo i limiti di accertamento propri di questa sede, sicuramente presente al momento della consumazione dell'abuso d'ufficio, il problema della modificazione del quadro giuridico di riferimento si pone, per quanto attiene al sequestro preventivo, unicamente al fine di verificare la perdurante esigenza di evitare (finalità propria della norma di cui all'art. 321 cpp) che l'illecito, ancorché ormai consumato con l'esaurimento della condotta tipica e la produzione dell'evento (di vantaggio), continui a procurare conseguenze dannose e antisociali: cass. 12/6/2001 n. 26785, D'Amora; 25/2/1994 n. 1148, Anselmi;
25/6/1992 n. 1101, RS (quale che sia, poi, l'esito di tale verifica, il giudizio del giudice della cognizione non potrà esserne in alcun modo influenzato).
Se tutto questo è, il ricorso appare fondato per le parti, sostanzialmente comuni al primo e al secondo motivo, che lamentano la mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari giacché il Tribunale ha in pratica sorvolato sul perdurante vigore dei vincoli di inedificabilità assoluta di cui alla legge n.58/1963, avendo concentrato l'attenzione sull'altro (concorrente)
elemento di qualificazione della condotta del pubblico ufficiale, ossia sulla violazione del dovere di astensione. Si trattava invece - e si tratta - di stabilire se il quadro normativo (L. 1/8/2002 n.166 e relativi regolamenti tecnici ex art. 26) sopravvenuto alla legge del 1963 e che si assume incidente sulla materia dei vincoli in questione abbia reso legale quanto meno la realizzazione del parcheggio, ossia di opere "al raso" (salva diversa interpretazione della istanza dell'interessato), e quindi consenta di adeguare la misura cautelare reale alle esigenze effettivamente meritevoli di tutela.
A questo quesito non potrà che dare motivata risposta il giudice del merito, trattandosi al postutto di compiere valutazioni proprie di quella sede.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTTOBRE 2003.