Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2003, n. 38951
CASS
Sentenza 19 settembre 2003

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In tema di sequestro preventivo, la revoca parziale di un provvedimento di sequestro non è preclusa dalla circostanza che l'attività della quale si intende impedire la prosecuzione sia oggetto in un provvedimento di autorizzazione o concessione amministrativa, anche se quest'ultimo atto è il prodotto di una condotta penalmente rilevante. (Nell'occasione, la Corte ha osservato che in tal caso non si pone un problema di interferenza dell'A. g. o. nell'attività propria dell'autorità amministrativa, non venendo in rilievo gli effetti tipici dell'atto ma la valenza criminosa dello stesso, e, pertanto ne risulta perfettamente consentita, anzi doverosa, la eliminazione del vincolo cautelare, a prescindere da ogni altra iniziativa dell'autorità amministrativa, per le cose rispetto alle quali non c'è rischio di protrazione delle conseguenze del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2003, n. 38951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38951
    Data del deposito : 19 settembre 2003

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