Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 2
Poiché la motivazione richiesta dall'art. 321 cod. proc. pen. diretta a consentire all'interessato e al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimità, allorché nell'ambito dello stesso procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione "per relationem" a uno di quelli precedenti, giacché lo scopo della norma è raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall'interessato.
Il servizio di sorveglianza di beni immobili, svolto professionalmente da privati con l'utilizzazione di personale, locali e mezzi, costituisce, per sua natura, attività integrativa di quella della polizia e non può inquadrarsi nell'ambito dell'attività di portierato, sicché richiede la licenza prefettizia a norma dell'art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di autovetture adibite all'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza di beni immobili svolta da impresa privata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12/01/00
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 191
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 34135/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SC PP, n. 26/10/49 avverso l'ordinanza emessa il 19/7/99 dal Tribunale di Bari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Febbraro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata udito il difensore Avv. Bolognini (in sostituzione dell'avv. Lofoco) Osserva:
con decreto in data 24/6/99, emesso ai sensi del comma 3-bis dell'art. 321 C.P.P., il GIP della Pretura di Bari ha disposto il sequestro preventivo di due autovetture Fiat Panda con diciture "Servizi Sicurezza" appartenenti alla ditta "Vigilcoop" di Gravina, gestita di fatto da SC PP, ritenendo che detti mezzi venissero utilizzati per l'esercizio abusivo, senza la prescritta licenza del prefetto, di attività di vigilanza in violazione degli artt. 134 e 140 TULPS.
La richiesta di riesame presentata ai sensi dell'art. 324 C.P.P. avverso tale provvedimento dallo SC è stata rigettata dal Tribunale di Bari con ordinanza in data 19/7/99. Il Tribunale, richiamata la motivazione della propria precedente ordinanza in data 9/7/99 reiettiva di analoga richiesta del predetto relativa al sequestro preventivo di altri beni in uso alla "Vigilcoop" disposto il 12/6/99, ha ritenuto che dagli atti di indagine emergesse che tale ditta svolgeva opera di sorveglianza di beni immobili con propri uomini, locali e mezzi (autovetture e telefoni cellulari), così integrando quella normale spettante agli organi di polizia.
Il difensore dello SC ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce: mancanza di autonoma motivazione in ordine alla natura dell'attività concretamente svolta dalla "Vigilcoop", violazione di legge per essere tale attività riconducibile non alla previsione dell'art. 134 TULPS bensì a quella dell'art. 62 secondo cui i portieri di case di abitazione, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, il che per gli operatori della suddetta ditta era stato fatto;
e violazione di legge anche sotto il profilo del pericolo, che si assume inesistente, che la libera disponibilità delle due autovetture potesse, dopo il sequestro degli altri beni, consentire alla "Vigilcoop" la prosecuzione della condotta oggetto dell'addebito. Si tratta di doglianze manifestamente prive di fondamento, e il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P. Va ricordato anzitutto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza della VI Sezione 17/3/95, Franceschini - rv. 201.942) che, essendo la motivazione richiesta dall'art. 321 C.P.P. diretta a consentire all'interessato e al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimità, quando nell'ambito del medesimo procedimento vengono emanati più provvedimenti è legittima la motivazione per relationem a quello precedente giacché lo scopo della forma prevista è raggiunto in quanto al motivazione richiamata è conosciuta o conoscibile dall'interessato, posto dunque in grado di effettuare il suddetto controllo.
È quindi ineccepibile il richiamo che il Tribunale di Bari ha fatto alla motivazione del provvedimento in data 19/7/99, allegato agli atti, nel quale aveva già ampiamente evidenziato come nel corso delle indagini si fosse accertato, attraverso ispezioni e informazioni fornite dagli abbonati alla "Vigilcoop", che questa espletava sui loro immobili un servizio di vigilanza realizzato con periodiche perlustrazioni esterne con le proprie autovetture. Sussiste pertanto senz'altro il fumus del reato ipotizzato poiché una siffatta attività, per sua natura integrativa di quella della polizia quali che fossero le modalità operative, è certamente riconducibile a quella per cui l'art. 134 TULPS richiede la licenza prefettizia, secondo la lata interpretazione di tale norma data, alla luce della sua ratio, dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione che il Collegio ritiene pienamente condivisibile (cfr. le sentenze 28/4/97, Montelli - rv. 207.684 e 2/3/98, Mennuni - rv. 210.253).
Nè la disposizione può essere aggirata con il riferimento contenuto nel ricorso all'attività di portierato, per la quale non è richiesta la licenza prefettizia ma è sufficiente l'iscrizione in apposito registro tenuto dall'autorità di pubblica sicurezza. Tale riferimento non è invero pertinente, perché coessenziale alla figura del portiere è un diretto e stabile rapporto con l'amministrazione degli immobili cui lo stesso deve essere adibito - rapporto mancante nel caso degli operatori della "Vigilcoop" - e lo svolgimento della propria attività in un ben determinato e limitato ambito che giustifica la diversa forma di controllo. L'ordinanza impugnata non può infine trovare censura neppure ciò che riguarda la ritenuta necessità del sequestro delle due autovetture per essere queste, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, state considerate sufficiente a consentire la protrazione dell'illecita attività
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000