Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 191
CASS
Sentenza 12 gennaio 2000

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Poiché la motivazione richiesta dall'art. 321 cod. proc. pen. diretta a consentire all'interessato e al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimità, allorché nell'ambito dello stesso procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione "per relationem" a uno di quelli precedenti, giacché lo scopo della norma è raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall'interessato.

Il servizio di sorveglianza di beni immobili, svolto professionalmente da privati con l'utilizzazione di personale, locali e mezzi, costituisce, per sua natura, attività integrativa di quella della polizia e non può inquadrarsi nell'ambito dell'attività di portierato, sicché richiede la licenza prefettizia a norma dell'art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di autovetture adibite all'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza di beni immobili svolta da impresa privata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 191
    Data del deposito : 12 gennaio 2000

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