Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. (Fattispecie relativa al sequestro di una patente di guida rilasciata sul presupposto di un certificato medico falso, nella quale la Corte ha ritenuto superflua ogni ulteriore valutazione in punto di indizi di responsabilità dell'indagata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2014, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 28/01/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 198
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38861/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna;
avverso l'ordinanza n. 37/2013 del Tribunale di Enna in data 12.06.2013 con la quale, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata in data 06.06.2013 nell'interesse di:
AG AL, n. a Caltanissetta il 27.08.1993;
era stata disposta l'immediata restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gialanella Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
sentito il difensore della AG avv. Gaziano Antonino che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 20.05.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, disponeva il sequestro preventivo della patente di guida categoria "B" n. EN5116684N rilasciata dalla M.T.T.C. di Enna ed intestata a AG AL.
La AG risulta indagata per i seguenti reati: - artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, art. 497 bis, 477 e 482 c.p. (capo 60);
- L. n. 475 del 1925, art. 1, art. 61 c.p., n. 2 (capo 61). Riteneva il Giudice per le indagini preliminari che fossero ravvisabili gravi indizi di colpevolezza a carico della AG con riguardo al reato di falso nelle certificazioni mediche utilizzate a corredo delle pratiche per il conseguimento della patente di guida e che la disponibilità del titolo abilitativo comportasse aggravamento delle conseguenze del reato medesimo.
A seguito di ricorso nell'interesse della AG, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza impugnata, in accoglimento del gravame, disponeva l'immediata restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto, evidenziando come:
- l'unico potere che sul merito della causa il giudice del riesame fosse abilitato ad esercitare, si riferisce al raffronto tra fattispecie astratta (legale) e fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere demolitorio nei soli casi in cui la difformità sia rilevabile "ictu oculi" e tale da impedire alla misura di perseguire il suo fine tipico;
- fossero inutilizzabili ex art. 63 c.p.p. le dichiarazioni rese dalla AG in data 25.01.2013;
- le dichiarazioni del dott. Gaudioso costituissero materiale probatorio a livello indiziario irrilevante ai fini della contestazione di reato in capo alla AG;
- non fossero dirimenti, ai fini dell'integrazione del reato di cui al capo 61), i tabulati telefonici relativi all'utenza in uso all'indagata essendo rimasti oscuri sia i confini territoriali delle celle e l'entità delle aree di riferimento, sia la posizione dell'apparecchio telefonico (e, presumibilmente, del suo utilizzatore) nella frazione di tempo corrispondente a quella in cui erano in corso di svolgimento gli esami.
2. Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione di legge penale oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, lamenta il ricorrente come il Tribunale di Enna non abbia motivato in ordine all'ipotesi accusatoria degli artt. 477 e 482 c.p., ovvero di avere concorso con il coindagato MU PE alla formazione e alla produzione di un falso certificato medico, a firma dott. Gaudioso, ai fini del rilascio della patente di guida. Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'attività di contraffazione del certificato fosse stata posta materialmente in essere da soggetti terzi rispetto all'indagata, tuttavia appare ragionevole ritenere che la stessa sia stata quantomeno realizzata ad iniziativa o con la collaborazione del soggetto direttamente interessato alla formazione di tali certificati, che era uno degli adempimenti necessari per il rilascio della patente. Inoltre, se il certificato medico è falso, la decisione del Tribunale era comunque in contrasto sia con l'art. 119 C.d.S. che con l'art. 240 c.p., essendo la falsa patente in sequestro bene destinato alla successiva confisca. Infine, in ordine al valore dei tabulati telefonici, il Tribunale, andando in contraddizione con le osservazioni svolte nella premessa del provvedimento, aveva finito per compiere una valutazione in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed al requisito della gravità, usurpando di fatto i poteri del giudice del dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente va evidenziato come il ricorso può essere esaminato solo in relazione alla dedotta violazione di legge, non essendo consentita, in materia di misure cautelari reali, la deduzione del vizio di motivazione (cfr., nell'ambito del medesimo procedimento, le precedenti pronunce di questa Corte: Cass., Sez. 2, n. 1437 del 09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Bongiovanni;
Id., n. 1438 del 09/01/2014-dep. 15/01/2014, P.M. c. Cali).
4. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di "fumus" al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata;
è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca.
5. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso in parola - in punto violazione di legge - sia fondato.
Non appare superfluo ricordare che, secondo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Cass., Sez. un., n. 7 del 23/02/2000-dep. 04/05/2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il "fumus delicti commissi", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi d'accusa (cfr., Cass., Sez. 6, n. 2672 del 09/07/1999-dep. 05/08/1999, rv. 214185). Non è perciò necessario che la motivazione riguardi l'attribuibilità del reato alla persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo evidente che tale sequestro può colpire anche beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze connesse all'accertamento dei fatti.
6. Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dott. Gaudioso era ipotizzabile la falsità del certificato medico, presupposto per il rilascio della patente di guida. Le valutazioni ulteriori del Tribunale in punto di indizi di responsabilità dell'indagata in ordine al reato ascrittole sono superflue ed illegittima la decisione di dissequestro dei beni. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014