Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 1
In tema di reati transnazionali, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, del profitto di un delitto che "sia commesso nello Stato ma abbia prodotto effetti sostanziali in un altro Stato", in virtù della previsione dell'art. 3 lett. d) della l. n. 146 del 2006 che, con tale dizione, si riferisce a tutti gli eventi che costituiscono una concreta e diretta conseguenza della commissione del delitto, ivi compreso l'incremento del patrimonio dell'autore del reato reso possibile dall'investimento in territorio estero dei proventi del delitto consumato in territorio italiano. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo "per equivalente" di alcuni cespiti appartenenti all'indagato, costituenti profitto derivante da un'associazione per delinquere operante in Italia e finalizzata alla commissione di furti nel territorio nazionale, i cui proventi erano stati reinvestiti all'estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 40042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40042 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 07/03/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 280
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO ALo - rel. Consigliere - N. 5035/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GJ AL, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Bolzano 27.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO ALo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 27.12.2013 il tribunale del riesame di Bolzano, adito ex art. 324 c.p.p., riformava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano in data 8.11.2013, avente ad oggetto un appartamento sito in Pioltello, revocando il suddetto decreto limitatamente alla quota dell'immobile di proprietà di GJ ST, mentre la quota del medesimo immobile, appartenente al fratello di quest'ultimo, GJ AL, rimaneva in sequestro, ritenendo il tribunale che nel caso in esame il sequestro preventivo sia finalizzato alla confisca per equivalente prevista dalla L. n. 146 del 2006, art. 11, in quanto nei confronti del GJ AL si procede per un reato transnazionale "puro", giusto il disposto della L. n. 146 del 2006, art. 3, trattandosi di reato commesso in Italia, i cui effetti sostanziali si sono svolti in un altro Stato ove sono stati investiti i proventi dell'attività illecita commessa in territorio nazionale (cfr. p. 2 dell'impugnata ordinanza).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Crea Pasquale Fabio, lamentando il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4. Evidenzia, in particolare il ricorrente:
1) che nel caso in esame non è configurabile la circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, in quanto l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di furti contro il patrimonio, di cui l'indagato è accusato di far parte, opera esclusivamente in territorio italiano;
2) che, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, cristallizzando l'imputazione, ha contestato al GJ solo la circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 e non un delitto transnazionale "puro"; lo stesso giudice per le indagini preliminari, rileva inoltre il ricorrente, nel provvedimento cautelare oggetto di riesame, fa riferimento alle condizioni di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. b) e c) comunque non configurabili, e non anche a quelle di cui alla lett. d) del medesimo articolo, del pari insussistenti, in quanto la circostanza, peraltro non accertata concretamente, che alcuni dei componenti del sodalizio inviassero i proventi dei furti commessi in esecuzione in AN, non consente di affermare che gli effetti sostanziali del reato commesso in Italia si siano prodotti all'estero, trattandosi di somme di denaro indirizzate ai parenti degli indagati, che non confluivano in una cassa comune istituita tra questi ultimi.
3. Il ricorso appare infondato e non può essere accolto.
4. Ed invero, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame, il sequestro preventivo della quota di proprietà dell'immobile sito in Pioltello appartenente a GJ AL, indagato, unitamente ad altri soggetti di etnia albanese e rumena, per avere fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione in territorio italiano di un numero indeterminato di furti in abitazione e presso esercizi commerciali, e per la consumazione di numerosi reati-fine, si giustifica alla luce del combinato disposto della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 e art. 3, lett. d), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000.
Secondo quanto previsto dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, cit. art. 11, ("Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente"), infatti, "per i reati di cui all'art. 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo". L'art. 3, lett. d), del menzionato testo normativo, richiamato dal suddetto art. 11, nel definire la nozione di reato transnazionale, considera tale il "reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni", in cui "sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", quando, tra l'altro, "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".
A completare il quadro delle norme da prendere in considerazione in subiecta materia, concorre, infine, la L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, comma 1, secondo cui "per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà". In sede di interpretazione delle menzionate disposizioni normative la Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, ha chiarito che "la transnazionalità non è un elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni:
a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato" (cfr. Cass., sez. un., 31/01/2013, n. 18374, rv. 255038). Al fine della applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11, dunque, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede, proprio perché, come si è detto, la transnazionalità non rappresenta un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto che abbia i requisiti indicati dalla stessa legge n. 146/2006 (cfr. Cass., sez. 3^, 15/10/2013, n. 44309). Non è necessario, pertanto, per disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui si discute, che sia contestata e ricorra la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, comma 1", per la cui configurabilità, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite del Supremo Collegio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nei suoi più recenti arresti, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (cfr. Cass., sez. 6^, 2.7.2013, n. 31972, rv. 255887;
Cass., sez. 3^, 4.12.2013, 7768, rv. 258849), in quanto tale circostanza costituisce solo uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto, la cui insussistenza non impedisce l'adozione del vincolo reale ove il delitto per cui si procede sia comunque caratterizzato dalla condizione di transnazionalità.
4.1 Orbene il tribunale del riesame di Bolzano si è puntualmente attenuto a tali principi, rilevando, da un lato come lo stesso pubblico ministero, nella formulazione dell'imputazione provvisoria contenuta nella richiesta di sequestro preventivo, ha sottolineato che una parte dell'attività illecita posta in essere dal ricorrente e dai suoi sodali aveva prodotto effetti sostanziali in AN, nel cui territorio era confluito denaro contante, frutto della suddetta attività; dall'altro che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente L. 16 marzo 2006, n. 146, ex art. 11, ha evidenziato come gli esiti dell'attività di indagine, ed, in particolare, delle disposte intercettazioni telefoniche, abbiano fatto emergere che il GJ, unitamente ad altri sodali, ha investito in AN (dove aveva fatto pervenire in più occasioni denaro contante trasportato in un autobus, quasi sempre subito dopo la consumazione dei furti) i profitti della sua attività illecita, acquistando immobili nella propria terra d'origine ed aprendo un ristorante/bar a Durazzo. Appare evidente, pertanto, che, nel caso in esame, il delitto associativo commesso nel territorio dello Stato italiano addebitato al GJ, per il quale è prevista una pena superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, ha prodotto i suoi effetti sostanziali nel territorio di un altro Stato (l'AN), dovendosi ricondurre in siffatta categoria concettuale tutti gli eventi che costituiscono una concreta e diretta conseguenza della commissione del delitto transnazionale, come l'incremento del patrimonio dell'autore del reato, reso possibile dall'investimento in territorio estero dei proventi del delitto consumato in territorio italiano, trovando, per tale ragione, adeguata giustificazione il sequestro finalizzato alla confisca di una parte del patrimonio del ricorrente, il cui valore corrisponde all'importo (Euro 103.965,00) provento del reato avente carattere transnazionale, investito all'estero, circostanza, quella dell'avvenuto investimento in AN del provento del reato, in relazione alla quale le doglianze del ricorrente devono ritenersi inammissibili per genericità e perché attinenti al merito. Siffatto approdo interpretativo appare, peraltro, anche conforme al contenuto dell'art. 12 della citata Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nella parte in cui prevede l'assoggettabilità a sequestro e confisca dei proventi derivanti dai reati transnazionali, anche nel caso in cui tali proventi siano stati convertiti, in tutto o in parte, in altri beni, assimilando, altresì, espressamente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca, al provento di reato "gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso".
4.2 Va, infine, rilevato che l'intervenuta contestazione da parte del pubblico ministero della circostanza aggravante di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, comma 1, non assume valore decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure difensive al riguardo, in quanto non appare revocabile in dubbio che la contestazione contenuta nella richiesta cautelare formulata dall'organo della pubblica accusa, come si è detto, abbia compreso in sè anche il "predicato" della transnazionalità del delitto addebitato al GJ. D'altronde non va dimenticato che, secondo il costante e condivisibile orientamento del Supremo Collegio, in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l'esistenza di un "fumus" di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto stesso (cfr. ex plurimis Cass., sez. 1^, 14/10/2009, n. 41948, rv. 245069), per cui in ogni caso la contestazione della menzionata circostanza aggravante ad effetto speciale non impediva al tribunale del riesame di Bolzano di qualificare il "fatto-reato" per cui si procede nei confronti del ricorrente in termini di "reato transnazionale" ai sensi e per gli effetti della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 3. 5. Sulla base delle svolte considerazione il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014