Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti.
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L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2017, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
00643-1 8 REPUBBLICA ITALIANA B In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - Sent. n. sez. 1529/2017 CATERINA MAZZITELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.31745/2017 ANDREA FIDANZIA ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: c/ TE PA HL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] S.R.L. nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 06/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di VERONA sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha concluso per il rigetto udito il difensore avv. ALESSANDRO MELCHIONDA del Foro di Bologna in difesa di Morera s.r.l. e IT s.r.l., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso udito il difensore avv. CARLO BERTACCHI, del Foro di Verona, per PE AU PO e CO CO, che si é riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento udito il difensore avv. MASSIMO LEVA del Foro di Verona, per Terraferma s.r.I., NS MA PO e altri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6-7/7/2017 il Tribunale del Riesame di Verona ha confermato l'ordinanza del 12/6/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, che, dopo aver convalidato il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro preventivo delle quote societarie delle società Sistema Vacanze s.r.l., Lungomare s.r.l. e Terraferma s.r.l., respingendo i ricorsi presentati dagli indagati CO CO e PE AU PO, dalle società IT s.r.l. e Apollon s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali Vincenzo Belcastro e NS MA PO, e dalle società Terraferma s.r.l. e Porto Greco s.r.l., in persona del legale rappresentante RI AS.
2. In data 23/8/2016 la Procura della Repubblica di Verona ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, oltre a misure cautelari personali nei confronti degli indagati, l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo su numerosi immobili (e cioè: complesso alberghiero Villaggio Torre del Faro» di Scanzano Ionico, complesso alberghiero Hotel Porto Greco» di Scanzano Ionico, complesso alberghiero «Hotel Villaggio San Sicario» di San Sicario Alto di Cesana Torinese, complesso alberghiero «Hotel Rio Envers» di San Sicario Alto di Cesana Torinese, complesso alberghiero Hotel Solaria» di Messana, Marileva 1400, complesso alberghiero «Villaggio Torre Santa Sabina» di Carovigno, complesso alberghiero «Villaggio Cala dei Com Normanni» di Calatabiano). Con ordinanza del 22/5/2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha concesso il sequestro, ritenendo che la proprietà effettiva delle varie strutture alberghiere fosse in capo agli indagati PE AU PO e CO CO e che sussistesse il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. Si procedeva nei confronti dei due predetti indagati PE AU PO e CO CO in qualità di extranei concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex art.223 e 216 legge fall. per aver acquisito a prezzo incongruo gli immobili in questione, facenti parte del patrimonio della società fallita Soglia Hotel Group s.r.l. (e a sua volta pervenuti alla fallita dalla dismissione degli assets del Gruppo CIT in amministrazione straordinaria). In data 5/6/2017 il Pubblico Ministero ha provveduto a nominare ex art.104 disp.att. cod. proc.pen. due amministratori giudiziari degli immobili sequestrati e in data 6/6/2017 ha disposto il sequestro preventivo urgente ex art.321, comma 3 bis, cod.proc.pen. delle quote societarie (ritenute provento di reato ed anzi strumento di realizzazione della distrazione) di tre società, ossia la Sistema Vacanze s.r.l. (proprietà del complesso alberghiero «Hotel Porto Greco>> 2 i di Scanzano Ionico), la Lungomare s.r.l. (proprietaria dei complessi alberghieri Villaggio Torre del Faro» di Scanzano Ionico, «Hotel Villaggio San Sicario>> di San Sicario Alto di Cesana Torinese, «Hotel Rio Envers» di San Sicario Alto di Cesana Torinese, «Hotel Solaria» di Messana, Marileva 1400, « Villaggio Torre Santa Sabina» di Carovigno, « Villaggio Cala dei Normanni» di Calatabiano) e la Terraferma s.r.l. (società mandataria della gestione operativa delle strutture ricettive sopra indicate). Quali amministratori giudiziari delle quote sequestrate ex art.104 bis disp.att. cod.proc.pen. sono stati designati gli stessi soggetti già nominati quali amministratori dei complessi immobiliari. In data 12/6/2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha convalidato il sequestro adottato in via di urgenza dal Pubblico Ministero e ha disposto il sequestro preventivo delle sopra citate quote sociali. A fronte delle richieste di riesame il Tribunale di Verona con ordinanza del 6/7/2017 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari impugnato, ritenendolo sufficientemente motivato per relationem per effetto del rinvio, esplicito e totale, al precedente decreto dello stesso ufficio del 22/5/2017. Il Tribunale ha quindi ritenuto le argomentazioni proposte a giustificazione del sequestro degli immobili perfettamente sovrapponibili al richiesto sequestro delle quote sociali, suscettibili anzi di circolare più facilmente;
ha qualificato dette quote come veicoli della distrazione e pertinenti al reato;
ha osservato quanto a Terraferma s.r.l. che l'espletamento dell'attività ricettiva rappresentava mezzo di protrazione delle conseguenze del reato;
ha infine reputato ininfluente la transazione raggiunta con il Fallimento della Soglia Hotel Group s.r.l.
3. Il provvedimento è stato impugnato: dall'avv.Carlo Bertacchi, quale difensore di fiducia di PE AU PO, • dall'avv.Carlo Bertacchi, quale difensore di fiducia di CO CO, dal prof.avv.Alessandro Melchionda quale difensore di fiducia di IT • s.r.l., unica proprietaria delle quote della Lungomareze s.r.l., dal prof.avv.Alessandro Melchionda quale difensore di fiducia di • Morera s.r.l. unica proprietaria delle quote della Sistema Vacanze s.r.l., dall'avv. Massimo Leva quale difensore e procuratore speciale di • NS MA PO, amministratore unico e legale rappresentante di Apollon s.r.l., UD CO, GI CO e RI AS, quale presidente e legale rappresentante della Porto Greco s.r.l., soggetti tutti soci di Terraferma s.r.l. 3 4. L'avv.Carlo Bertacchi, nell'interesse dell'indagato PE AU PO, ha svolto quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale riferimento al combinato disposto degli artt.324 e 309, comma 9,con cod.proc.pen. Il ricorrente ricorda che il Tribunale del riesame non è dotato di potere integrativo della motivazione adottata dal Giudice della cautela, se questa è totalmente mancante, come pure se essa è soltanto apparente, risolvendosi in mere clausole di stile o affermazioni apodittiche, ma in tal caso è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo, così come deve fare se questo è privo della autonoma valutazione ex art.292 cod. proc.pen. delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Inoltre la motivazione per relationem è consentita solo allorché il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale del provvedimento di riferimento e l'abbia meditato e ritenuto coerente con la sua decisione. Nella fattispecie sussisteva patente vizio di motivazione perché il Giudice si era limitato a richiamare il proprio precedente provvedimento del 22/5/2017 aggiungendo, solo peraltro relativamente alla posizione di Terraferma s.r.l., che la prosecuzione dell'attività ricettiva era la modalità attraverso la quale venivano aggravate le conseguenze del reato in contestazione, tramite cessione di quote a terzi in buona fede. A fronte della contestazione mossa con la richiesta di riesame in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo ex art.321, comma 1, cod. proc.pen. con riguardo al diverso oggetto (quote societarie di società pacificamente non coinvolte nell'operazione distrattiva), alla sussistenza del nesso pertinenziale e del periculum, il Tribunale, secondo il ricorrente, ha indebitamente introdotto la motivazione omessa dal Giudice della cautela e ritenendo perfettamente sovrapponibili le ragioni ispiratrici del sequestro degli immobili a quella delle quote sociali, circolanti ancor più facilmente, anziché annullare il provvedimento insanabilmente carente della prescritta motivazione in ordine alla pertinenzialità delle quote sociali e del pericolo insito nella loro detenzione da parte di soggetti diversi dagli indagati.
4.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 342 e 321, comma 1, cod.proc.pen. in relazione agli artt. 216, commi 1 e 2 legge fall. nonché difetto di pertinenzialità della cosa oggetto del sequestro preventivo impeditivo rispetto al reato contestato e motivazione apparente sul punto. 4 Anche solo alla luce dell'esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza del 22/5/2017, doppiamente richiamata per relationem, era evidente l'insussistenza dell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose individuate dal Pubblico Ministero, in difetto di apprezzabili indizi di commissione del fatto e della sussistenza delle ragioni che rendevano sostenibile l'impostazione accusatoria. Lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva infatti assunto che i vari compendi immobiliari ex CIT, asseritamente distratti, non erano mai entrati a far parte del patrimonio della fallita Soglia Hotel Group s.r.l., che era solamente il partner imprenditoriale interessato alla loro gestione contro corrispettivo, privo anche solo dei mezzi finanziari necessari, e non il partner finanziario interessato all'acquisto (investitore istituzionale quale un fondo gestito da SGR). Non era poi comprensibile come potesse essere ravvisato il nesso di pertinenzialità rispetto a quote di società neppure sussistenti al momento della ipotizzata distrazione o addirittura prive di alcun diritto reale sugli immobili, che invece utilizzavano in forza di rapporto di locazione. In ogni caso, la pretesa distrazione si riferiva ad una sola complessa operazione immobiliare, ormai da tempo conclusa e insuscettibile di essere aggravata, mentre il fallimento aveva definito transattivamente la controversia risarcitoria, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere nei confronti degli indagati per i fatti oggetto di imputazione provvisoria, sicché non era neppure astrattamente ipotizzabile un aggravamento delle sue conseguenze. Il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale avevano piegato la misura a scopi diversi da quelli previsti dalla legge, ossia quello di congelare il patrimonio delle società proprietarie dei beni asseritamente distratti per consentirne il recupero al ceto creditizio della fallita, peraltro già integralmente e transattivamente soddisfatto;
ancor più grave il vizio quanto alle quote societarie della Terraferma s.r.l. che gestiva gli immobili in forza di contratti di locazione, la cui regolarità non era neppure messa in discussione e non era proprietaria di alcunché.
4.3. Con il terzo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza dell'art.321, comma 1, cod. proc.pen. per la non configurabilità del pericolo dell'aggravamento delle conseguenze del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione già oggetto dell'autonomo sequestro impeditivo. L'ipotesi di cessione delle quote societarie a terzi di buona fede era del tutto irrealistica alla luce del già disposto sequestro degli immobili alberghieri, peraltro già gravati da ipoteche ed esecuzioni in corso. La semplice prosecuzione dell'attività ricettiva nei complessi alberghieri configurava mera attività di gestione e amministrazione ordinaria, indipendente 5 da diritti dei soci e non aveva alcun riflesso sulla possibile circolazione delle quote delle società.
4.4. Con il quarto motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza dell'art. 275 cod. proc.pen. e motivazione apparente sul punto, con riferimento ai necessari requisiti di proporzionalità adeguatezza e gradualità delle misure cautelari. Il decreto originario di sequestro dei complessi alberghieri era più che sufficiente a salvaguardare dal pericolo di circolazione del bene, senza che vi fosse alcuna necessità a tal fine di spossessare delle quote di controllo le società proprietarie degli immobili stessi.
5. Il ricorso proposto dall'avv.Carlo Bertacchi nell'interesse dell'indagato CO CO svolge quattro motivi perfettamente sovrapponibili a quelli presentati nell'interesse del co-indagato PE AU PO.
6. Il ricorso proposto dal prof.avv.Alessandro Melchionda nell'interesse della IT s.r.l., unica proprietaria della quote sequestrate della società Lungomare s.r.l. articola due motivi.
6.1. Con il primo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 321, comma 1, e 324 cod.proc.pen. per insussistenza e/o mera apparenza della motivazione. In seguito alla notificazione del provvedimento del 12/6/2017, totalmente incomprensibile in difetto di indicazioni circa i reati e i fatti contestati agli indagati e soprattutto privo di indicazioni circa i ravvisati presupposti della necessità e proporzionalità del vincolo cautelare e solo in prossimità dell'udienza del riesame, la IT aveva appreso del tenore delle accuse mosse fra gli altri al CO e al PO, così integrando le proprie difese con il rilievo di specifici vizi di legittimità del provvedimento già impugnato. Il Giudice per le indagini preliminari di Verona si era limitato a riproporre le argomentazioni del Pubblico Ministero (pedissequamente riprodotte dal testo della nota della Guardia di Finanza del 23/6/2016, nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 22/5/2017 e del provvedimento del P.M. del 6/6/2017 di sequestro preventivo) e ad affermare la «riconducibilità» delle quote di IT s.r.l. ad altre società, alcune di tipo fiduciario, dietro le quali si celerebbero gli indagati CO e PO. 6 Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Verona, era mancata qualsiasi valutazione critica autonoma del materiale probatorio proposto dalla Polizia Giudiziaria con conseguente omessa motivazione e violazione di legge. Inoltre la tesi della motivazione per relationem ravvisata dal Tribunale non era accettabile perché la IT versava nella più completa assenza di informazioni sulla base dell'unico provvedimento che le era stato notificato, tanto più che il provvedimento del 22/5/2017 era stato richiamato dal Giudice per le indagini preliminari solo a fini rinvio storico fattuale e non già a fini motivazionali. Di conseguenza il Tribunale del riesame non aveva proceduto a una consentita integrazione motivazionale ma - in difetto di potere a fronte del vuoto motivazionale del provvedimento cautelare- aveva autonomamente e soggettivamente introdotto un rinvio per relationem che il Giudice per le indagini preliminari non aveva esplicitato e valorizzato.
6.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 321, comma 1, e 324 cod.proc.pen. in relazione alle esigenze cautelari del sequestro. In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a terzi estranei il giudice è gravato dallo specifico dovere motivazionale sul requisito del periculum sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento dei beni in mora con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi indicativi dell'effettiva disponibilità dei beni per quest'ultimo per effetto del carattere fittizio dell'intestazione o di particolari rapporti fra terzo e indagato. Al proposito il provvedimento cautelare non conteneva alcuna autonoma valutazione di tale profilo;
il rischio di trasferimento delle quote societarie era stato rappresentato apoditticamente dal Pubblico Ministero senza alcuna indicazione delle ragioni di urgenza, in via di mera supposizione priva di supporti argomentativi e il Giudice per le indagini preliminari nulla aveva detto sul punto. Ciò era tanto più necessario tenuto conto del disposto dell'art. 104, lett. b), disp.att. cod.proc.pen. che in via generale prevede come rimedio tipizzato la trascrizione del provvedimento di sequestro di immobili presso i competenti uffici. Il Tribunale aveva fatto leva sul rinvio per relationem al provvedimento del 22/5/2017, peraltro meramente storico-fattuale, operato dal provvedimento del 12/6/2017 che era privo di qualsiasi apprezzamento indipendente del presupposto del periculum in mora, carenza così indebitamente sanata dal Tribunale del riesame. 7 7. Il ricorso proposto dal prof.avv.Alessandro Melchionda nell'interesse della Morera s.r.l., unica proprietaria della quote sequestrate della società Sistema Vacanze s.r.l. svolge due motivi perfettamente sovrapponibili, mutatis mutandis, a quelli presentati nell'interesse di IT s.r.l., a cui si fa pertanto richiamo.
8. ricorso proposto dall'avv. Massimo Leva, nell'interesse di Apollon s.r.l., in persona del rappresentante legale NS MA PO, UD CO, GI CO, e Porto Greco s.r.l., in persona del legale rappresentante RI AS, rispettivamente proprietari delle quote del 30%,15%,15%, 40%, della società Terraferma s.r.l. svolge due articolati motivi.
8.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale con riferimento al combinato disposto degli artt. 324 e 309, comma 9, cod. proc.pen., per difetto di potere di emenda in capo al Tribunale del Riesame nell'identificare un nuovo presupposto cautelare della misura. Come già osservato in sede di riesame, le ragioni che erano state poste a sostegno del decreto di sequestro dei beni immobili del 22/5/2017 e in quello del 12/6/2017 ma non erano in alcun modo trasponibili al sequestro delle quote della società di gestione degli immobili, mentre la cripto-motivazione addotta dal food decreto 12/6/2017 si risolveva in una formula del tutto vuota, almeno in quanto esulante dalla situazione delle società proprietarie. In ogni caso il provvedimento del 22/5/2017 non conteneva alcuna motivazione relativa alla possibile circolazione delle quote societarie ma solo alla possibile cessione dei compendi immobiliari da parte degli indagati ritenuti reali proprietari delle strutture. Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, le argomentazioni del provvedimento 22/5/2017 non erano affatto perfettamente sovrapponibili all'ipotesi di sequestro delle quote societarie. Pertanto il Tribunale aveva abusato dei suoi poteri, in violazione dell'art. 309, comma 9, poiché la motivazione della misura cautelare era totalmente mancante e quindi era insuscettibile di integrazione. Inoltre tale potere di integrazione non sussisteva con riferimento alla mancanza del requisito di nuovo conio dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi difensivi, applicabile anche alle misure cautelari reali. Infine la motivazione per relationem è consentita solo se la motivazione trasposta è congrua rispetto all'esigenza motivazionale propria del provvedimento di destinazione, mentre evidentemente il pericolo di dispersione 008 del compendio immobiliare era del tutto eccentrica rispetto all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione, poiché l'eventuale cessione a terzi delle quote delle società di gestione non generava nemmeno in tesi alcuna modifica degli assetti proprietari.
8.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale con riferimento al combinato disposto degli artt. 324 e 309, comma 9, cod.proc.pen., per assenza di motivazione о di autonoma valutazione nell'identificazione del nuovo presupposto cautelare della misura a giustificazione del sequestro delle quote di Terraferma s.r.l. In primo luogo, mancava la deduzione di qualsiasi elemento a sostegno della catena inferenziale proposta dal Tribunale, in ordine alla riferibilità della società terraferma s.r.l. alle persone degli indagati per interposta persona;
non sussisteva alcuna strumentalità o pertinenzialità fra le quote detenute all'interno di Terraferma e la sua costituzione, avvenuta nel 2012 e la prospettata bancarotta per distrazione realizzata in tesi nel 2008; nessun dato attestava il carattere fittizio dell'intestazione delle quote sociali a persone appartenenti ai nuclei familiari dei due indagati. La ragione di cautela era stata ravvisata (nel provvedimento di sequestro urgente) attraverso la riconduzione della gestione alberghiera al profilo del Eddy profitto ulteriormente scaturente dal fatto distrattivo originario, così sembrando configurare una ipotesi di sequestro ablativo ex art.321, comma 2, cod. proc.pen., mentre il provvedimento del G.i.p. confermato dal Tribunale si era attestato sul versante del sequestro impeditivo di cui all'art.321, comma 1, cod.proc.pen. In terzo luogo, anche sotto il profilo del sequestro impeditivo, era mancata da parte del Tribunale l'indicazione dei modi in cui l'attività di gestione possa protrarre le conseguenze del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, poiché il pericolo per le ragioni del ceto creditorio non si realizzava nella mera gestione dei compendi, che anzi ne preservava l'avviamento e nemmeno nella percezione di un utile pacificamente lecito. Infine il Tribunale aveva ipotizzato un permanente collegamento fra le persone dei co-indagati e i beni senza verificarne la pertinenzialità rispetto al reato. Oggetto del sequestro preventivo avrebbero semmai potuto essere i singoli beni strumentali della società qualora si paventi la loro provenienza, attraverso un fatto distrattivo, dal patrimonio del fallito... Tutto ciò s'intende purché siano fatte salve le ragioni dei creditori concursuali, che a quanto risultava dall'istanza di riesame proveniente dalla 9 difesa degli indagati erano state integralmente soddisfatte con la stipulazione di un accordo transattivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi promossi negli interesse dei co-indagati PE AU PO e CO CO denuncia violazione o inosservanza della legge penale con riferimento al combinato disposto degli artt.324 e 309, comma 9, cod.proc.pen.; il tema è affrontato, con accenti solo lievemente differenti, anche dal secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di IT s.r.l. e di Morera s.r.l. e dal primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Terraferma s.r.l. e dei suoi soci. Le doglianze, riconducibili ad un unico ceppo comune, possono essere esaminate congiuntamente.
1.1. I ricorrenti partono dall'assunto che in caso di motivazione adottata dal Giudice della cautela, totalmente mancante, o soltanto apparente, per il ricorso a mere clausole di stile o affermazioni apodittiche, il Tribunale del riesame non è dotato di potere integrativo della motivazione ed è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo;
altrettanto deve fare se il provvedimento è privo della autonoma valutazione ex art.292 cod. proc.pen. delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Tale considerazione di premessa è del tutto condivisibile. L'art. 324, comma 7, cod.proc.pen., come modificato dall'art.11 della legge 16/4/2015 n.47, estende al riesame delle misure cautelari reali l'operatività del disposto del comma 9 dell'art.309. L'art.309, comma 9, cod. proc.pen., ultimo periodo (inserito dall'art.11 della legge 16/4/2015 n.47), dopo la previsione in capo al Tribunale del potere di annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso ha stabilito che «il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8/4/2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 dello stesso codice in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del 10 riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, P.M. in proc. Campanella, Rv. 265212); si è precisato, tuttavia, che le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 hanno solo esplicitato la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante;
ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa (Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015 - dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050); viceversa in tema di appello cautelare, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, proprio perché l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., norma di carattere eccezionale e insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione (Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015 - dep. 2016, De Gol, Rv. 265646).
1.2. Inoltre i ricorrenti ricordano che il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem è consentito solo allorché il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale del provvedimento di riferimento e lo abbia meditato e ritenuto coerente con la sua decisione. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16/4/2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del 11 procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità «seriali», non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350); in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16/4/2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016 - dep. 23/08/2016, P.M. in proc. Elezi, Rv. 26811301). Più in generale la giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica ritiene che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale sia legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220095).
1.3. Nella fattispecie provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Verona, dopo aver preso atto della richiesta di convalida di sequestro preventivo e di emissione di sequestro preventivo delle quote societarie delle s.r.l. Sistema 12 Vacanze, Lungomare e Terraferma, ha premesso che nei confronti degli indagati era stata emessa ordinanza di applicazione di misure personali coercitive e interdittive e contestuale sequestro di svariati complessi immobiliari in data 22/5/2017 e ha quindi rilevato che la proprietà delle tre società faceva capo agli indagati PE AU PO e CO OZ tramite altri soggetti giuridici o ai loro gruppi familiari, per concludere con l'asserzione che «la prosecuzione dell'attività ricettiva è la modalità tramite la quale vengono aggravate le conseguenze del reato in contestazione, tramite cessioni di quote a terzi in buona fede», salvo aggiungere che non erano emersi elementi nuovi poiché gli indagati si erano avvalsi nel corso dell'interrogatorio della facoltà di non rispondere.
1.4. Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Verona ha affermato che nel provvedimento del G.i.p. del 12/6/2017 era contenuto un rinvio esplicito e totale al decreto emesso dallo stesso ufficio..... in data 22.5.17», che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza Primavera» del 2000) costituiva un legittima tecnica di motivazione dei provvedimenti giudiziari. Il secondo decreto, secondo il Tribunale, costituiva «l'effettiva prosecuzione del percorso fattuale e argomentativo» del primo provvedimento, che aveva Ecoto adeguatamente valutato i presupposti del fumus e del periculum. Infine le argomentazioni del provvedimento del 22/5/2017 che aveva inciso solo sulla circolazione dei beni immobili erano «perfettamente sovrapponibili>> all'ipotesi di sequestro delle quote sociali.
1.4. Secondo il Collegio, giustamente i ricorrenti lamentano che il provvedimento del 12/6/2017 era privo di motivazione su aspetti fondamentali inerenti la misura cautelare reale applicata o tuttalpiù corredato da motivazione meramente apparente, in tutto e per tutto equiparabile alla motivazione omessa.
1.5. In primo luogo non è affatto vero che l'ordinanza del G.i.p. del 12/6/2017 abbia operato un «rinvio esplicito e totale al decreto emesso dallo stesso ufficio..... in data 22.5.17». Se pur ammissibile, la tecnica di motivazione per relationem che, a certe condizioni, può soddisfare l'adempimento del dovere motivazionale con il rinvio ad altra fonte, nota o conoscibile, che contenga le ragioni giustificative del provvedimento, richiede pur sempre che il Giudice affermi in modo chiaro ed - non equivoco che le ragioni di quanto va disponendo possono essere trovate in - altro atto di cui indichi gli estremi. Il che non è affatto avvenuto nella fattispecie, perché il Giudice per le indagini preliminari veronese si è astenuto finanche dal declinare la funzionalità del richiamo, citando il precedente provvedimento semplicemente come una delle premesse «storico-fattuali», come osserva la difesa della Terraferma s.r.l. e 13 dei suoi soci, senza neppur spingersi a giustificare il sequestro concesso per le ragioni ivi indicate.
1.6. In secondo luogo, la giurisprudenza in materia di motivazione per relationem, a cui il Tribunale del riesame veronese proclama di attenersi, esige, innanzitutto, che il provvedimento giudiziale si riferisca ad un altro legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
il che, pacificamente non poteva essere, visto che si trattava di giustificare il sequestro delle quote delle società di capitali proprietarie dei complessi immobiliari sequestrati in precedenza, sicché era necessario, per forza di cose, un quid pluris di motivazione. Il giudice che motivi per relationem deve poi dimostrare di aver presente il contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
il che non poteva valere, se non del tutto marginalmente, nel caso in esame. Infine l'atto di riferimento, non allegato o trascritto nel provvedimento in motivazione, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di Gol controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.
1.5. A tal proposito, è ineccepibile il rilievo sviluppato con il primo motivo dei ricorsi IT e Morera, e valido solo per le posizioni dei terzi interessati, secondo i quali il provvedimento del 12/6/2017, loro notificato, era totalmente incomprensibile in difetto di indicazioni circa i reati e i fatti contestati agli indagati e soprattutto era privo di indicazioni circa i ravvisati presupposti della necessità e proporzionalità del vincolo cautelare. Al riguardo il Tribunale veronese (pag.2, ultimo capoverso) mostra di ritenere superabile tale obiezione mossa dai soggetti estranei all'atto di riferimento, assumendo che per essi il provvedimento richiamato era ostensibile nel momento in cui si attualizzava l'esercizio della capacità di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, così equivocando sul reale significato della giurisprudenza richiamata e trascurando il fatto, fondamentale, che la conoscibilità/ostensibilità deve precedere, e non seguire, l'esercizio del diritto di impugnazione, che non si può pretendere che gli interessati attivino «alla cieca», solo per conoscere le carte. Il Tribunale incorre in evidente errore nell'applicazione della legge (e della giurisprudenza che la interpreta) soprattutto nell'individuazione del momento di riferimento dell'ostensibilità (ossia: possibilità di mostrare) della fonte richiamata, che deve precedere il momento dell'impugnazione e riguardare il 14 momento in cui il soggetto interessato valuta criticamente il contenuto della motivazione.
1.7. In ogni caso, come sottolineato dai vari ricorrenti e con più insistenza dai terzi interessati, nella struttura del provvedimento del G.i.p. del 12/6/2017 il richiamo del precedente provvedimento del 22/5/2017 svolgeva una funzione meramente storico fattuale, costituendo una sorta di premessa introduttiva (rilevato che nei confronti degli indagati è stata emessa ordinanza di applicazione di misure personali coercitive e interdittive in data 22 maggio 2017 e contestuale sequestro dei seguenti compendi immobiliari....», in totale assenza di qualsiasi formulazione linguistica volta ad esprimere l'opinione del Giudice di ritenere valide le ragioni esposte nel provvedimento del 22/5/2017 per giustificare la decisione assunta il 12/6/2017. 1.8. E' pur vero che il provvedimento del G.i.p. del 12/6/2017 conteneva anche un apporto ulteriore, effettivamente riferibile alla problematica cautelare ulteriormente sottopostagli, nella parte in cui, recependo le allegazioni del Pubblico Ministero, assumeva che le tre società interessate destinatarie della misura, le prime due, Sistema Vacanze e Lungomare, proprietarie dei complessi turistico-ricettivi, e la terza, Terraferma, incaricata della loro gestione operativa, fossero in qualche modo riconducibili ai due indagati attraverso schermi, intestazioni fiduciarie, relazioni parentali. E tuttavia era totalmente carente la motivazione in ordine alla pertinenzialità dei beni sequestrati al reato e al requisito del periculum in mora che l'adozione della misura intendeva cautelare, a parte l'ultima affermazione, del tutto apodittica e pressoché incomprensibile, relativa all'aggravamento del reato attraverso la prosecuzione dell'attività ricettiva, tramite cessione di quote a terzi in buona fede.
1.9. In realtà il G.i.p. sembra considerare, riunendoli senza un nesso nella stessa frase, due elementi del tutto eterogenei. Il primo elemento, tuttalpiù riferibile alle società proprietarie, concerneva la cessione delle quote societarie a terzi, senza porsi problema fondamentale che il terzo acquirente di buona fede delle quote sarebbe pur sempre divenuto, tramite la società, proprietario di un bene immobile sequestrato in forza di provvedimento validamente opponibile. Il secondo elemento era la prosecuzione dell'attività ricettiva, riferibile tuttalpiù alla società incaricata della gestione, per il quale il riferimento alla cessione a terzi in buona fede risultava totalmente criptico. Non veniva in alcun modo spiegato, con conseguente totale assenza di motivazione sul punto, in qual modo il reato contestato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva potesse essere portato a ulteriori 15 conseguenze, visto che la gestione di beni commerciali produttivi salvaguardava semmai l'avviamento nell'interesse anche dell'eventuale avente diritto, a tacer del fatto che, a rigore, il provento del reato fallimentare era semmai l'ingente quota di prezzo risparmiata e non già il bene immobile di per sé.
1.10. Il provvedimento del 12/6/2017 era quindi privo di motivazione o tuttalpiù corredato di una motivazione meramente apparente, non comprensibile e priva di collegamento apprezzabile con il contenuto della decisione a cui si doveva correlare.
1.11. Il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la motivazione mancante, assumendo, da un lato, che le argomentazioni del provvedimento del 22/5/2017, comunque menzionato ma non richiamato per relationem dal G.i.p., che aveva inciso solo sulla circolazione dei beni immobili, fossero «perfettamente sovrapponibili≫ all'ipotesi di sequestro delle quote sociali di controllo delle società proprietarie. Ciò, per definizione, non poteva esser vero, sia ai fini della pertinenzialità, trattandosi di beni diversi, sia soprattutto del pericolo nel ritardo, che ovviamente doveva essere valutato con riferimento alle conseguenze di un trasferimento delle quote di controllo dei soggetti giuridici proprietari dei beni comunque sequestrati. D'altro canto, il Tribunale ha aggiunto due ulteriori motivazioni, precisando, Ecoas dapprima, che le quote societarie erano suscettibili di circolare più velocemente e liberamente degli immobili, il che a fortiori rendeva vieppiù adeguata e proporzionata la misura, così prestando una sua ulteriore argomentazione a colmare la lacuna del provvedimento impugnato;
poi, sempre additivamente, ipotizzando che proprio la circolazione delle quote societarie potesse rappresentare l'obiettivo ultimo per portare a compimento il disegno criminoso perseguito dagli indagati, senza considerare comunque in alcun modo la tipicità del periculum a cui si intendeva sovvenire e cioè dimenticando un punto assolutamente fondamentale: e cioè che se il proprietario di un bene immobile sequestrato non può alienare a terzi il bene senza il vincolo reale che lo ha attinto, debitamente trascritto, il titolare di una quota di controllo ei una società di capitali, proprietaria di un bene immobile sequestrato, può alienare a terzi la propria quota ma l'acquirente resta proprietario pro quota, attraverso la società, del bene immobile sequestrato sottoposto al vincolo reale.
1.12. Di conseguenza il Tribunale del riesame non ha proceduto a una consentita integrazione motivazionale ma, in difetto di potere, ha autonomamente e soggettivamente introdotto dapprima un inesistente rinvio per relationem, non esplicitato e valorizzato, e comunque non tempestivamente ostensibile ai terzi nella fonte richiamata, e poi ha integrato la motivazione 16 meramente apparente in punto pertinenzialità e pericolo con argomentazioni aggiuntive, oltretutto fallaci.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
3. Per tutte queste ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio;
non avrebbe senso la rimessione degli atti al Giudice a quo per una decisione, del tutto vincolata, ossia il doveroso annullamento del decreto di sequestro preventivo del 12/06/2017, cui provvede la Corte ai sensi dell'art.620, lett./) e 621 cod.proc.pen. I beni sequestrati (quote societarie) debbono essere restituiti agli aventi diritto. La Cancelleria provvederà immediatamente agli adempimenti di rito e alla comunicazione del dispositivo al Procuratore generale per l'adozione dei provvedimenti occorrenti ex art.626 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro preventivo del 12/06/2017. Ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso il 6/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio_Bruno Umberto Luigi Scotti B B b Expert Cott Depositato in Cancelleria Roma, li 1.0.....GEN...2018. ALCANCELLIERE 17