Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
LLO 74 O B .3 E N ) E , E N 1 ZIO 9 C 1-19 A P A 00056 / 0 1 I R 1-1 IST D 2 E G . E IC L R 9 D A 3 IU D E E G T REPUBBLICA 6 4 ESEN E . T.N T T R (IS A IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto GIUDIZIO DI EQUITA SEZIONE PRIMA CIVILE SEC GIUDICE DI PACE NAMMISSTA' DEL RICKS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCHIDott. Alfredo - Presidente R.G.N. 2803/99 Cron.57 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 09/05/00 Dott. Giuseppe MA BERRUTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 402 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 -3 GEM 2001 per diritti sul ricorso proposto da: CIRCOLO RICREATIVO AICS BLACK OUT, in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso dus l'avvocato PACIFICI P.. rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato PIRARI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DITTA ALIBAR SERVICE Srl;
- intimata 2000 avverso la sentenza n. 46/97 del Giudice di pace di 987 NUORO, depositata 1'11/12/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Gional per diritti L.
3.000 FEBFEB 2001 il IL CANCELLIERE Why CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 19.5.1997 il circolo ricreativo Aics Black Out, in persona del legale rappresentante Deplano Alessia, propose opposizione al decreto 19.3.1997 del giudice di pace di Nuoro, notificato nei suoi locali a Nuoro, via S. Francesco 6, con cui era stato ingiunto al circolo Endas Black Out di pagare in favore della società Alibar Service s.r.l. la somma di £. 1.273.059, oltre interessi e spese processuali. Negò la opponente di essere dellegittimata passiva;
eccepì la prescrizione credito ai sensi dell'art. 2955 V° comma C.C., non svolgendo attività commerciale, e comunque dedusse di aver pagato il debito. Il giudice adito rigettò la opposizione, rilevando che il debito era stato contratto dal circolo Endas Black Out, associazione non ricono- sciuta, il cui scioglimento, in presenza di rap- porti giuridici pendenti, non ne aveva comportato la estinzione, esso integrando una azienda;
ritenne che la titolarità di quei rapporti si fosse, pertanto, trasferita alla opponente, in virtù della successione nei contratti, attesa la cessione della attività che le stesse difese di merito sulla prescrizione e sul pagamento inducevano a ritenere, 3 dovendosi escludere sia che in via S. Francesco 6 avessero sede due circoli facente capo uno allo ingiunto e l'altro all'opponente, sia che questo ultimo si identificasse con il primo. Rigettò la eccezione di prescrizione ed escluse che il debito fosse stato estinto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il circolo Aics Black Out con tre motivi;
non ha presentato difese la soc. Alibar Service. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 C.C. e delle correlate norme processuali che impongono a chi agisce in giudizio di provare i fatti costitutivi della pretesa;
lamenta che sia mancata la prova che la attività esercitata fosse di natura commerciale e My che sia subentrato nell'azienda del circolo Endas Black Out. Con il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 2558, 2560 c.c. e 112 disp. sulla legge in generale, deducendo lo errore della sentenza impugnata nell'avere appli- cato l'art. 2558, anziché l'art. 2560 C.C., che prevede la successione nei debiti solo in quanto risultanti dai libri contabili obbligatori. Con il terzo, infine, denunzia il ricorrente la violazione dell'art. 2955 n. 5 c.c., con riguardo al rigetto della eccezione di prescrizione, non essendo il circolo ricreativo ente commerciale. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente deduce, infatti, violazioni di legge sostanziale, per ognuno di tre motivi di censura, sebbene il giudizio sia stato deciso con il criterio delle equità, avuto riguardo al valore della causa. Né giova il richiamo nel primo motivo a "correlate norme processuali", non individuate né individua- bili, atteso che la violazione denunziata riflette le regole sull'onere della prova dei fatti costi- tutivi della pretesa, anche con riguardo alla suc- cessione del ricorrente nei contratti del circolo Endas Black Out. Infatti "il ricorso per cassazione, avverso le decisioni di controversie di valore non superiore a £. 2.000.000, è ammissibile solo per violazione di norme processuali, come previsto dall'art. 360 comma 1, nn. 1, 2, 4 c.p.c., laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costi- tuzionali e di norme comunitarie, di rano supe-rando mentre la pronunzia riore alla norma ordinaria, la configurabilità di secondo equità non esclude censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., allorchè la enun- ciazione del criterio di equità adottato sia infi- ciato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipo- tesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione "(Cass. SS.UU. 15.10.1999 n. 716); ipotesi quest'ultima nella specie insussistente e comunque non denunziata. La mancata difesa dell'intimata esonera dalla statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma 9 maggio 2000 Il Relatore Il" IL CANCELLIERE CANCELLERIADEPOSITATA GEN ZUUT дражае Oggi, ILCANCELLIERE MA Di UZ ESENTI DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)