Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
La parte che, costituitasi nella fase iniziale del processo del lavoro, abbia tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione non può esser dichiarata decaduta dall'eccezione a causa della mancata sua costituzione nel giudizio di riassunzione, poiché, per effetto del fenomeno della "translatio iudicii", il processo, una volta tempestivamente riassunto, continua davanti al nuovo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA RR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO D., rappresentato e difeso dall'avvocato PUTIGNANO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI TEDOLDI, giusta, delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COE & CLERICI SPA, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio, dell'avvocato PATRIZIA MITTIGA ZANDRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1273/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 13/05/98 R.G.N. 6733/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ANTONELLA IANNOTTA per delega, GREGORIO IANNOTTA;
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18 novembre 1991 RR SM conveniva in giudizio davanti al Pretore di Trani la DE s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 70.000.000 per la copertura del rischio della invalidità permanente assoluta conseguente a malattia contratta mentre si trovava imbarcato a bordo della nave "Ursa Major", di cui era armatrice la DE. La DE si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Pretore adito e veniva autorizzata a chiamare in causa la MI NI s.p.a. con la quale aveva stipulato, in forza dell'art. 20 del C.C.N.L. del 28 luglio 1988 un contratto di assicurazione privata che copriva il rischio della invalidità permanente assoluta dei marittimi imbarcati sulle navi di cui essa era società armatrice.
Costituitasi in giudizio la MI NI, la quale eccepiva anch'essa l'incompetenza territoriale del Pretore adito nonché la prescrizione ex art. 2952 c.c. e l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 5 all. 8 delle condizioni di polizza, avendo il SM superato i cinquantacinque anni di età, il Pretore di Trani con sentenza in data 20 dicembre 1993 dichiarava la propria incompetenza per territorio concedendo termine per la riassunzione della causa davanti al Pretore di Genova.
Riassunta la causa davanti al Pretore di Genova con la richiesta da parte del lavoratore della ridotta somma di lire cinquantaquattro milioni e seicentomila oltre accessori, richiesta contro la quale resisteva la s.p.a. Coe e Clerici Armatori, subentrata alla DE, il Pretore adito con sentenza in data 4 aprile/5 giugno 1997 condannava la MI NI al pagamento della ridotta somma di lire cinquantaquattro milioni e seicentomila oltre le spese del giudizio.
Rigettava, invece, la domanda nei confronti della società armatrice. La MI NI proponeva appello contro la sentenza pretorile sollevando le eccezioni di prescrizione e di inoperatività della garanzia.
Il Tribunale di Genova con sentenza in data 23 aprile/3 maggio 1998 riformava la sentenza pretorile rigettando la domanda del SM. Osservava il giudice del gravame che appariva assorbente su tutte le altre questioni dedotte la sollevata eccezione di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c.. Al riguardo rilevava che il primo atto interpretabile come richiesta di indennizzo trasmesso dalla DE alla società assicuratrice, recava la data del 27 novembre 1990 e cioè un anno e mezzo dopo che si era verificata la condizione, alla quale il contratto di assicurazione subordinava l'operatività della garanzia con il ritiro del libretto di navigazione, quale conseguenza dell'inidoneità del marittimo all'imbarco accertata dalla competente commissione medica. Aggiungeva ancora il Tribunale che era successiva a tale data anche la lettera del difensore del SM indirizzata alla MI ZI con la richiesta di indennizzo (21 dicembre 1990). Rilevava che nemmeno poteva avere rilevanza il fatto che il marittimo avesse verbalmente informato la compagnia di navigazione della sua condizione di accertata inabilità.
Infatti, la compagnia predetta, in quanto parte contraente, si era onerata della denuncia del sinistro assicurato, ma non poteva ne' era tenuta a sostituirsi all'avente diritto all'indennizzo nell'esercizio delle sue pretese verso la società assicuratrice.
Peraltro, anche se la compagnia marittima avesse effettuato la denuncia in corrispondenza delle asserite comunicazioni verbali riferite al maggio 1989, con ciò non avrebbe potuto impedire il maturarsi del termine prescrizionale, mancando alcuna richiesta di liquidazione dell'indennizzo da parte del marittimo interessato. Il Tribunale concludeva che per la peculiarità della vicenda ricorressero giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti in causa.
RR SM ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resistono con controricorso la MI NI e la società armatrice Coe e Clerici s.p.a., società incorporante la DE e a quest'ultima subentrata sin dal giudizio di riassunzione davanti al Pretore di Genova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso il SM denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c., dell'art. 437 secondo comma c.p.c., dell'art. 416 c.p.c., nonché degli artt. 345.
347, 348 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 324 e 325 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
MI ZI era tardiva in quanto sollevata per la prima vota in appello.
La MI ZI, infatti, era rimasta contumace nel giudizio di primo grado in riassunzione.
Conseguentemente doveva considerarsi come nuova l'eccezione di prescrizione sollevata in appello dalla società assicuratrice, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non avendo peraltro la MI ZI proposto appello contro la sentenza pretorile che aveva dichiarato la sua contumacia e la ritenuta mancata formulazione da parte del Pretore di eventuali eccezioni sollevate dalla società assicuratrice in riferimento alla operatività della polizza.
Il ricorso è infondato.
Come più volte ha precisato questa Corte l'eccezione di prescrizione, che ha natura di eccezione in senso proprio, non può essere sollevata per la prima volta in appello nemmeno dalla parte rimasta contumace in primo grado, ostandovi il disposto di cui all'art. 437 secondo comma c.p.c. (v. Cass. 25/11/1999 n. 13140;
Cass. 14/4/1999 n. 3712; Cass. 8/4/2000 n. 4446). Va, tuttavia, osservato che la MI NI nel costituirsi in primo grado davanti al Pretore di Trani aveva sollevato con la prima difesa l'eccezione di prescrizione.
In base al principio della translatio iudicii accolto dal nostro codice di rito, il convenuto in riassunzione che si sia costituito tempestivamente nella fase iniziale di primo grado nel processo del lavoro, qualora non si costituisca nel giudizio di riassunzione non può essere dichiarato decaduto per le eccezioni in senso stretto - quale è quella di prescrizione - già proposte tempestivamente nel processo iniziale nel quale il giudice si è dichiarato incompetente. A norma dell'art. 50 primo comma c.p.c. infatti il processo tempestivamente riassunto continua davanti al nuovo giudice (v. Cass. 12 agosto 1988 n. 4940; Cass. 28 ottobre 1994 n. 8917).
Pertanto devono ritenersi utilizzabili tutti gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, posto che tale declaratoria non dispiega effetti invalidanti su tali atti e posto che la riassunzione implica prosecuzione del processo originariamente instaurato (v. Cass. Sez. Un. 28 aprile 1989 n. 2027). Ne consegue che nella specie la declaratoria di contumacia pronunciata dal Pretore di Genova, davanti al quale la causa era stata riassunta, nei confronti della MI NI, tempestivamente costituitasi nel giudizio iniziale, non è valsa a fare decadere ex art. 416 c.p.c. la medesima dall'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata davanti al Pretore di Trani. Perciò l'eccezione di prescrizione proposta dalla MI NI con l'atto di appello non poteva essere considerata come eccezione nuova ex art. 437 secondo comma c.p.c. e ritualmente era stata presa in esame dal Tribunale.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare la spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002