Sentenza 17 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che quest'ultima norma ha carattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2015, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
84 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 89 : Composta da 23P2 sez. 3 2 - Presidente - Renato Grillo n. Sent. - CC 17/12/2015 Oronzo De Masi : IT Di Nicola R.G.N. 48443/2015 - Relatore - Andrea Gentili SS Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De OL SS, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15-10-2015 della libertà di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IT Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Marco Cinquegrana che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. SS De OL ricorre personalmente per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Roma ha respinto l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del 1 luglio 2015 con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in aggravamento della misura degli arresti domiciliari che era in corso di esecuzione.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente articola un unico motivo di gravame, con il quale denuncia la violazione e l'erronea applicazione della legge processuale penale nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) codice di procedura penale). Assume che, con l'atto di appello, aveva chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto il giudice a quo, nel ripristinare la custodia cautelare in carcere, aveva fatto riferimento all'articolo 307 del codice di procedura penale non applicabile alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione. Inoltre, si era doluto del fatto che mancasse qualsiasi motivazione in ordine va : all'aggravamento delle esigenze cautelari, posto che l'ordinanza era stata redatta 3 su un foglio prestampato, con conseguente nullità, ai sensi dell'articolo 125, : comma 3, del codice di procedura penale per difetto di motivazione. . Al cospetto di tali doglianze, il tribunale della libertà, rifacendosi ad F orientamenti risalenti nel tempo, non aveva tenuto conto che indirizzi più recenti, formatisi con riferimento al procedimento di riesame ex articolo 309 del codice di procedura penale, precludono al giudice del riesame la conferma delle ordinanze quando la motivazione di queste ultime siano meramente apparenti, imponendosi in tali ipotesi la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge. In tale prospettiva si è precisato che il potere integrativo delle insufficienze motivazionali non opera quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente un altro atto del procedimento o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche. Ad avviso del ricorrente tale indirizzo interpretativo dovrebbe valere a maggior ragione in materia di appello cautelare, posto che per tale procedimento vale il principio devolutivo, con la conseguenza che tali forme di recupero di ordinanze palesemente prive di motivazione è reso ancora più difficoltoso dai principi affermati dalla recente legge 16 aprile 2015, n. 47 che non permette più al tribunale della libertà di colmare vistose lacune motivazionali. Peraltro, nel caso di specie, si sarebbe di fronte ad un'ordinanza di ripristino motivata su un foglio prestampato, che si riferisce con evidenza ad un altro procedimento, dovendosi 2 presumere pertanto la palese inesistenza della motivazione, la quale sarebbe viziata, secondo il ricorrente, anche per la sua contraddittorietà in quanto il : provvedimento sarebbe affetto da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti, posto che, da un lato, stima fondate le censure mosse con l'appello e, : dall'altro, conclude per il rigetto del gravame, operando un recupero motivazionale del provvedimento impugnato non consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Dagli atti risulta che, in data 16 febbraio 2015, il giudice monocratico del tribunale di Roma, in sede di convalida dell'arresto, dispose la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente con riferimento al delitto di detenzione, a fini di cessione, di 249,400 grammi di cocaina. Per tale reato, in data 19 marzo 2015, il tribunale di Roma, a seguito di giudizio direttissimo, condannò il De OL alla pena di sei anni e mesi otto di - : reclusione. van In data 25 giugno 2015, il pubblico ministero chiese l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura della custodia cautelare in carcere ai sensi . dell'art. 276 cos. proc. pen. : In data 1 luglio 2015, la Corte di appello di Roma dispose, ai sensi i dell'articolo 276 del codice di procedura penale, la misura della custodia in ་ : carcere per avere il ricorrente inosservato gli obblighi inerenti alla misura degli . arresti domiciliari, avuto riguardo al contenuto della nota del commissariato di Roma Tor Carbone del 18 marzo 2015, che richiamava. In tale nota si dava atto che, nell'abitazione ove il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, era stato trovato, oltre ai familiari, anche UC LL, persona anch'essa sottoposta, sempre per delitti in materia di stupefacenti, alla misura degli arresti domiciliari, con l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti per motivi di lavoro. A seguito di una perquisizione eseguita presso l'abitazione del ricorrente, venivano rinvenute tre dosi di hashish e due dosi di marijuana, oltre alla somma di € 830,00 in contanti, mentre nella cucina venivano rinvenuti un panetto di hashish del peso di 91,4 grammi, due involucri di cocaina da di 5,4 e 0,6 grammi, tre telefoni cellulari nuovi e tre Sim card nuove.
3. Sull'appello cautelare del ricorrente, il tribunale della libertà ha osservato che, sebbene la Corte d'appello avesse utilizzato un modulo prestampato che non era perfettamente aderente al caso di specie per il richiamo del tutto in 3 conferente all'art. 307 cod. proc. pen., tuttavia dal provvedimento impugnato si evidenziavano, quantunque succintamente, le ragioni della inefficacia della misura degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, e della necessità di disporre la custodia in carcere attraverso il richiamo della domanda cautelare avanzata dal pubblico ministero e il riferimento alla comunicazione del commissariato di Tor Carbone, atto che era perfettamente conosciuto dall'imputato essendo egli stato, in quell'occasione, arrestato proprio per la detenzione di quella sostanza (con applicazione della custodia in carcere poi sostituita con gli arresti domiciliari), con la conseguenza che la motivazione, pur carente, non poteva ritenersi del tutto omessa o meramente apparente sicché essa poteva essere integrata dal tribunale della libertà che, a tal fine, evidenziava che l'imputato, nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, riceveva, nonostante l'espresso divieto, una persona con lui non convivente, con precedenti per spaccio e che anch'essa si trovava ristretta agli arresti domiciliari in altro luogo;
non solo, ma il ricorrente deteneva presso la sua abitazione sostanza stupefacente di tipo diverso (hashish, marijuana e cocaina), del denaro ed anche tre cellulari con Sim card nuove e ciò deponeva univocamente nel van senso che lo stesso continuava imperterrito la sua attività di spaccio incurante della misura cautelare emessa a suo carico e della condanna subita in primo grado.
4. Il ricorrente obietta che il tribunale della libertà non poteva integrare una motivazione inesistente tanto più che la novella ex lege n. 47 del 2015 espressamente vieterebbe al tribunale del riesame di colmare, facendo uso del potere integrativo, le lacune motivazionali. . La critica è infondata perché la motivazione del primo giudice cautelare non può affatto dirsi omessa e neppure può rientrare nella categoria della motivazione apparente. La Corte d'appello, richiamando la domanda cautelare del Procuratore generale di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, ha affermato che la richiesta appariva giustificata per la condotta tenuta dal ricorrente il quale aveva "contravvenuto agli obblighi inerenti l'attuale misura -v. nota Comm. Tor Carbone 18/03/15". Osserva il Collegio che la disciplina dell'appello cautelare personale, dettata dall'art. 310 cod. proc. pen., non richiama, anche all'esito della novella ex lege n. 47 del 2015, l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude al • tribunale della libertà di fare uso dei poteri integrativi rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa. 4 Ne consegue che tale divieto non è applicabile alle impugnazioni de libertate avverso provvedimenti che sono soggetti all'appello cautelare in quanto la disposizione ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. costituisce in parte qua una norma a carattere eccezionale e quindi insuscettibile di interpretazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale nelle impugnazioni contraddistinte, come l'appello, dalla fase rescindente e da quella rescissoria la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione. Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento cautelare di aggravamento adottato dalla Corte d'appello non era assolutamente mancante di motivazione in quanto le ragioni della decisione erano espresse, quantunque per relationem, attraverso richiamo di un atto il cui contenuto era ampiamente conosciuto dal ricorrente, il quale, per i fatti denunciati all'autorità giudiziaria e dai quali scaturiva l'aggravamento della misura, era stato arrestato in flagranza. Ne deriva che, laddove si faccia unicamente questione, come nella specie, della sufficienza, della motivazione del provvedimento giurisdizionale van legittimamente viene esercitato il potere integrativo del giudice dell'impugnazione cautelare che, salvo eccezioni, è un principio generale valido per ogni tipo "gravame", che sia connotato, come si è detto, dalla convergenza nella medesima fase di un effetto rescindente e contemporaneamente rescissorio, ove al giudice della impugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, è imposto di colmare, nel merito, il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo senza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso. Va infatti ricordato che, sebbene con specifico riferimento al processo ordinario di cognizione, la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha chiarito che, in caso di mancanza assoluta della motivazione della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve provvedere, proprio in forza dei su richiamati poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118).
5. Da ciò consegue rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. . 15
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/12/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Renato GilloRiftingler IT Di Nicola nto dincreas DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 2 GEN 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariaki 6