Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2007, n. 6117
CASS
Sentenza 17 dicembre 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, ove il Tribunale amministrativo regionale abbia in sede cautelare sospeso gli effetti di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi legittima la prosecuzione dell'attività svolta dopo l'emanazione dell'atto impugnato, in quanto l'ordinanza cautelare del G.A., comportando il mantenimento della validità dell'iscrizione sino all'esito del giudizio di merito, determina il venir meno del presupposto del reato. (Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato per difetto del "fumus delicti" l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato un precedente decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, sequestro disposto a seguito dell'adozione da parte dell''amministrazione provinciale di un provvedimento di decadenza della ditta dell'indagato dall'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, poi cautelarmente sospeso dal T.A.R.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2007, n. 6117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6117
    Data del deposito : 17 dicembre 2007

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