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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/11/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IO IU Presidente est.
IC VE GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2246 Reg. Gen. anno 2025 VG e promossa da
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( elettivamente domiciliati rispettivamente presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Simona Varese e dell'Avv. Miriam Borrini, dai quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 30.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, e , premesso Parte_1 Parte_2
che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Pontremoli il 6.2.1972; che dalla loro unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile;
che era intenzione di essi ricorrenti, quale condizione funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, procedere al trasferimento dei diritti di proprietà pari al 50% spettanti a sui cespiti immobiliari in comproprietà col marito, Parte_1 quali individuati nell'atto introduttivo, in favore di;
tanto Parte_2
premesso, chiedevano che il Tribunale di Massa omologasse la separazione consensuale, alle concordate condizioni.
2.
La decisa e ferma volontà dei coniugi di dar corso al presente giudizio evidenzia la ricorrenza della frattura familiare e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
Accertati, quindi, i presupposti di legge, va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
3.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere integralmente recepite.
Le parti, nel verbale d'udienza, hanno disposto il trasferimento dei diritti di proprietà pari al 50% spettanti alla sui cespiti immobiliari Parte_1
individuati in ricorso e nell'atto 30.10.2025, quale momento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare (cfr. relativo verbale), in coerenza a quanto statuito da Cass. n. 21761/2022.
Vanno inoltre recepite le condizioni di cui al punto 8), relativo ai beni ivi indicati.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 19.11.1949, e , nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
celebrato in Pontremoli il 6.2.1972 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pontremoli all'anno 1972, atto n. 7, Parte II, Serie
A, Ufficio I); manda l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa per quanto di competenza;
omologa le concordate conclusioni, come da motivazione;
ordina alla competente Conservatoria dei RR.II. di procedere alla trascrizione del verbale di udienza del 30.10.2025 (con allegati), contenente le dichiarazioni delle parti in ordine al trasferimento immobiliare dei diritti di proprietà pari al 50% spettanti a sui cespiti immobiliari Parte_1
individuati in atti, in favore di;
Parte_2
spese compensate.
Così deciso in Massa il 5.11.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
IO IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
IO IU Presidente est.
IC VE GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2246 Reg. Gen. anno 2025 VG e promossa da
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( elettivamente domiciliati rispettivamente presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Simona Varese e dell'Avv. Miriam Borrini, dai quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 30.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, e , premesso Parte_1 Parte_2
che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Pontremoli il 6.2.1972; che dalla loro unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile;
che era intenzione di essi ricorrenti, quale condizione funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, procedere al trasferimento dei diritti di proprietà pari al 50% spettanti a sui cespiti immobiliari in comproprietà col marito, Parte_1 quali individuati nell'atto introduttivo, in favore di;
tanto Parte_2
premesso, chiedevano che il Tribunale di Massa omologasse la separazione consensuale, alle concordate condizioni.
2.
La decisa e ferma volontà dei coniugi di dar corso al presente giudizio evidenzia la ricorrenza della frattura familiare e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
Accertati, quindi, i presupposti di legge, va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
3.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere integralmente recepite.
Le parti, nel verbale d'udienza, hanno disposto il trasferimento dei diritti di proprietà pari al 50% spettanti alla sui cespiti immobiliari Parte_1
individuati in ricorso e nell'atto 30.10.2025, quale momento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare (cfr. relativo verbale), in coerenza a quanto statuito da Cass. n. 21761/2022.
Vanno inoltre recepite le condizioni di cui al punto 8), relativo ai beni ivi indicati.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 19.11.1949, e , nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
celebrato in Pontremoli il 6.2.1972 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pontremoli all'anno 1972, atto n. 7, Parte II, Serie
A, Ufficio I); manda l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa per quanto di competenza;
omologa le concordate conclusioni, come da motivazione;
ordina alla competente Conservatoria dei RR.II. di procedere alla trascrizione del verbale di udienza del 30.10.2025 (con allegati), contenente le dichiarazioni delle parti in ordine al trasferimento immobiliare dei diritti di proprietà pari al 50% spettanti a sui cespiti immobiliari Parte_1
individuati in atti, in favore di;
Parte_2
spese compensate.
Così deciso in Massa il 5.11.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
IO IU