Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1170
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

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La sola carente esposizione, in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse.

Allorché con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia denunziato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze - mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso - evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa. (Nella specie, avente per oggetto la dedotta insussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la Suprema Corte ha escluso potesse integrare il requisito della specificità quale sopra illustrato il semplice riferimento agli "elementi di valutazione indicati dalle legge e dalle disposizioni del regolamento comunale" e agli "accertamenti eseguiti in giudizio" con la sola affermazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte ricorrente).

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c.

Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1170
Data del deposito : 23 gennaio 2004

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