Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 4
La sola carente esposizione, in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse.
Allorché con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia denunziato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze - mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso - evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa. (Nella specie, avente per oggetto la dedotta insussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la Suprema Corte ha escluso potesse integrare il requisito della specificità quale sopra illustrato il semplice riferimento agli "elementi di valutazione indicati dalle legge e dalle disposizioni del regolamento comunale" e agli "accertamenti eseguiti in giudizio" con la sola affermazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte ricorrente).
L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c.
Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NICHELINO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO CASAVECCHIA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MOSTRE & FIERE SPA, in persona dell'Amministratore delegato GIUSEPPE ROSSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende 1828 unitamente all'avvocato FABRIZIO GAIDANO, giusta delega a margine;
avverso la sentenza n. 66/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 15/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL GORE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MENGHINI che ha chiesto l'accoglimento e si riprota al ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato CONTALDI MARIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e si porta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Nichelino notificò alla Mostre e Fiere s.p.a. avvisi di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996 recanti l'indicazione della superficie di mq. 7.747,23, quale base imponibile, e del maggiore importo a tale titolo richiesto. La società propose opposizione, deducendo che il proprio stabilimento aveva una superficie complessiva di circa mq. 6.500, di cui soltanto 600 destinati a uffici e servizi dacché la restante porzione era adibita ad attività produttiva.
Nella resistenza del Comune, l'adita Commissione provinciale di Torino accolse in parte il ricorso, riducendo a mq. 5131,63 l'estensione delle superfici tassabili.
Il successivo appello prodotto dal Comune venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale in base ai seguenti rilievi: a) la Commissione provinciale non era incorsa nel vizio di ultrapetizione poiché i ricorsi riguardarono le superfici totali dichiarate imponibili e non era rilevante il fatto che determinate superfici fossero ricomprese in denunzie in precedenza presentate dalla contribuente, potendo le denunzie essere modificate in presenza di variazioni della situazione di fatto o della normativa applicabile;
c) andava respinto il motivo prospettante la contraddittorietà della motivazione dell'appellata decisione, la quale era in concreto fondata su motivi assorbenti e cioè sull'illegittimità per violazione di legge degli avvisi di accertamento;
d) l'assimilazione introdotta dall'art. 39 legge n. 146/1994 non ha modificato il regime di tassazione dei rifiuti provenienti da insediamenti industriali che restano speciali e sono assimilabili solo ai fini dello smaltimento in discarica e non certo della privativa comunale;
e) inoltre, gli accertamenti e la documentazione in atti non vanificavano la circostanza che i rifiuti prodotti nei locali in esame erano rifiuti speciali smaltiti a proprie cura e spese dal produttore ex art. 3 D.P.R. n. 915/1982; f) non v'era prova che nel 1996, anno di inizio di applicazione della legge n. 146/1994, il Comune impositore avesse apprestato e svolto un idoneo servizio di smaltimento di rifiuti del tipo di quelli prodotti dalle Mostre e Fiere s.p.a. , e da questa smaltiti quali rifiuti speciali e non assimilabili o assimilati. Per la Cassazione di tale sentenza, il Comune di Nichelino ha proposto ricorso affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso, poi illustrato con memoria, la Mostre e Fiere s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'ultrapetizione, sostenendosi quanto segue. La Mostre e Fiere s.p.a. domandò dichiararsi la nullità degli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Nichelino, in aggiunta alle superfici già da essa denunciate (mq. 5491.60), assoggettò a tassazione ulteriori 1995,63 mq. e, in subordine, la non tassabilità di tale superficie aggiuntiva. L'impugnazione riguardò solo le aree oggetto degli avvisi di accertamento impugnati e non tutte quelle tassate. La società, quindi, non mise in discussione l'esattezza delle vecchie denunce, mai modificate in concreto per mutamento della situazione di fatto o di diritto, ma l'assoggettamento a tassazione di nuove superfici, prima non tassate. Di contro, la Commissione tributaria provinciale, e quella regionale confermandone la pronuncia, conclusero per la tassabilità di una superficie inferiore a quella già denunciata dal contribuente, non contemplata dagli atti impugnati.
Il motivo deve ritenersi inammissibile.
Di vero, la decisione qui impugnata contiene un'affermazione perentoria, del tutto contrastante la premessa fattuale del mezzo:
avere, cioè, la società impugnato gli avvisi di accertamento "in ordine alle superfici totali dichiarate imponibili"; ciò stante, il Comune ricorrente avrebbe dovuto anzitutto porre a base delle proprie doglianze in modo rituale l'originario ricorso della contribuente, precisandone l'esatto tenore eventualmente anche mediante sua integrale trascrizione nel ricorso per Cassazione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Detto principio trova applicazione anche allorché il ricorrente per Cassazione lamenti la violazione di una norma processuale, sicché egli ha l'onere di indicare tutti gli elementi di fatto che determinarono la dedotta violazione al fine di permettere la valutazione della decisività della questione. In applicazione del principio in discorso, il ricorrente che, come nella specie, lamenti la pronunzia ultra petita, da parte del giudice di merito, su una domanda, onde evitare una pronuncia di inammissibilità per lacunosità della censura, ha l'onere di riportare in ricorso tale domanda. In mancanza, la censura si risolve in un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del ridetto principio, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio medesimo un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione (art. 366, comma primo, n. 4 c.p.c.). È vero, infatti, che il vizio di ultrapetizione, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 stesso codice), integra un error in procedendo, in relazione al quale la Suprema Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti. Sennonché, fermo questo potere - dovere di riesame degli atti processuali, la parte ricorrente ha sempre l'onere di indicare tutti gli elementi di fatto atti a individuare la dedotta violazione processuale;
il dovere di riesame del fatto processuale non implica di certo la ricerca dello stesso, salvo che non si tratti di fatti rilevabili d'ufficio (ed il vizio di ultra petita non può essere rilevato d'ufficio: vedi Cass. nn. 5183/1988, 6152/1996, 11559/2000, 21/2000, 4592/2000). In altre parole, qualora la parte chieda il riesame del "fatto processuale", deve indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto medesimo, pena la inammissibilità del motivo per genericità, ovverosia in quanto privo di rituale compiutezza. Va in definitiva affermato il principio di diritto per cui se è vero che questa Corte, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (vedi, in analoghe fattispecie di errores in procedendo, quali i vizi di violazione del contraddicono e di omessa pronuncia, Cass. nn. 7194/2000, 6502/2001, 10410/2002, 13833/2002). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 132, comma secondo, nn. 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, il Comune lamenta che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di contraddittorietà del dispositivo e illogicità della sentenza di primo grado. Sostiene che con il secondo motivo di appello si era denunciata la contraddittorietà esistente tra motivazione e dispositivo della sentenza di prime cure, avendo la Commissione provinciale dichiarato di accogliere parzialmente la domanda della contribuente, cui, peraltro, riconobbe più di quanto richiesto.
Il motivo è per più versi inammissibile.
La Commissione tributaria regionale non ha punto omesso di pronunciarsi sul secondo motivo ma lo ha qualificato come denuncia del vizio di ultrapetizione, dando contezza del perché era da ritenersi infondato. In siffatto contesto - a parte che l'interpretazione della domanda e dei motivi di appello è istituzionalmente demandata all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando non si denunci un vizio della motivazione della sentenza, sicché è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, come nella specie dal Comune di Nichelino, esclusivamente per violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. (vedi Cass. nn. 248/1976 e 5777/1988) -, il ricorrente avrebbe dovuto censurare anche le ragioni in base alle quali il motivo è stato rigettato dalla Commissione regionale e che sono sicuramente in grado di sorreggere da sole la decisione impugnata. D'altra parte, tali ragioni, sia detto per incidens, fanno giustizia anche del vizio denunciato dal Comune, dacché per la Commissione tributaria provinciale la società contestò in toto la individuazione della superficie tassabile onde la decisione adottata in prime cure si profilò in ogni caso come un minus rispetto al petitum ivi formulato dalla contribuente.
Con il terzo motivo, deducendosi violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 3 c.p.c., si denuncia nullità della sentenza non recando in epigrafe le conclusioni delle parti e essendo in concreto mancata, per quanto detto nel secondo motivo, qualsivoglia decisione su un'eccezione ritualmente proposta.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in sede di esame del motivo precedente cui, per stessa ammissione del ricorrente, è assolutamente speculare. Esso è comunque infondato risultando dalla motivazione della sentenza che tutte le conclusioni - ea sunt tutti i motivi di appello - sono stati effettivamente esaminati, di guisa che il vizio denunciato si risolve in una imperfezione formale, del tutto irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. nn. 6329/1996, 801/1999, 4240/1999, 12475/1999, 5024/2002). Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., assumendosi che la sentenza impugnata è
carente nell'esposizione in fatto e contiene una descrizione dello svolgimento del processo affatto insufficiente, tale da non consentire neppure di individuare, con sufficiente certezza, gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione delle varie questioni. Nel caso, la pronunzia non contiene alcuna precisazione in ordine al fatto che gli avvisi di accertamento ebbero a oggetto la tassazione di aree in precedenza non tassate e non le aree del compendio nella loro globalità. Si denunzi a al riguardo anche il vizio di omessa motivazione, non avendo il giudice esaminato una questione proposta la cui risoluzione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa da quella adottata.
Il motivo è totalmente infondato.
L'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente (non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte motiva) di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonché di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione (Cass. nn. 2711/1990, 10045/1996, 5146/2001). Quindi, la sola omessa esauriente esposizione, in apposita parte separata dalle altre dello svolgimento del processo, non costituisce motivo di nullità della sentenza, quando dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza e certezza gli elementi di fatto e le vicende processuali prese in esame e necessarie ai fini della decisione (Cass. n. 6416/1981). Nella fattispecie, per quanto nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo si "parta" dalla fase di appello, sono ben individuabili le domande svolte nel processo e le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse. In realtà, con tale motivo il ricorrente vuole surrettiziamente riproporre la questione del presunto travisamento da parte dei giudici di merito della domanda svolta dalla società e riguardante a suo dire solo le maggiori superfici tassate con gli avvisi e non "in blocco" tutte le superfici come ritenute tassabili nei predetti atti impositivi. Per il che valgono le considerazioni svolte esaminando il primo motivo.
Il quinto motivo risulta così enunciato: "Omessa pronuncia in ordine a un motivo di appello. Vizio denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c.". Si duole il Comune che la Commissione ha omesso di esaminare il terzo motivo di appello con il quale esso ente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prima istanza aveva ritenuto non congruamente motivati gli avvisi di accertamento. Le riassunte censure, nella guisa in cui sono state prospettate, si appalesano inammissibili, essendo stata denunciata come vizio di omessa motivazione un'omissione riconducibile, semmai, nella violazione di legge.
I vizi della motivazione riguardano infatti il ragionamento svolto dal giudice di merito, quali emergano dalla stessa sentenza da cui deve essere possibile individuare il mancato esame di punti decisivi della controversia.
Sotto il profilo dell'omessa motivazione il ricorrente invece lamenta la mancanza di una pronuncia da parte della Commissione tributaria regionale sulle doglianze, asseritamente dedotte in quella sede, relative alle questioni come sopra riassunte.
Orbene, in tale diversa prospettiva il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su uno specifico punto oggetto di gravame e non già il vizio di difetto di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., il quale presuppone che il giudice del merito abbia comunque statuito sulla questione oggetto di doglianza, omettendo solo di giustificare la decisione resa al riguardo o giustificandola con ragioni insufficienti o contraddittorie.
L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 12366/1999, 8632/2000, 11260/2000, 8220/2002). Peraltro, una tale diversa deduzione, riguardando una norma processuale, avrebbe consentito anche in questa sede la verifica, altrimenti preclusa, del motivo d'appello assertivamente obliterato. Con il sesto complesso motivo si denuncia l'errata applicazione delle norme in materia di TARSU e del regolamento comunale. Nel corso del motivo si denunzia anche il vizio di omessa motivazione circa più punti decisivi della controversia. Dopo avere svolto un excursus storico sulle varie norme di legge succedutesi nella disciplina della TARSU, e premesso che esso Comune istituì il servizio di igiene urbana con delibera consiliare n. 70 del 21 febbraio 1984, modificata con successiva deliberazione del 31 maggio 1995; che l'art. 18 del regolamento classifica come rifiuti urbani "i residui derivanti dalle lavorazioni dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani in relazione alla quantità (espressa in volume e peso) e qualità tali da consentire il conferimento negli appositi contenitori posizionati sulle strade e l'asporto con i normali mezzi di raccolta"; che per l'art. 20 della stessa norma "l'utenza del servizio di rifiuti urbani e assimilabili è obbligatoria nelle zone del territorio comunale in cui il servizio stesso è regolarmente istituito"; tutto ciò premesso, l'ente ricorrente rimarca che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione di secondo grado, l'assimilazione agli urbani dei rifiuti provenienti da lavorazioni industriali comporta non solo che i medesimi possono essere smaltiti in discarica insieme ai primi, ma altresì che i produttori devono servirsi del servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza potersi avvalere, in sostituzione di questo, di un servizio privato. E ciò per il fatto che la tassa di smaltimento dei rifiuti urbani è dovuta per la sola obiettiva possibilità di usufruire del servizio istituito dal Comune. Peraltro, esso ente non aveva tassato le aree occupate dall'attività produttiva ma solo quelle da cui originavano rifiuti urbani e speciali assimilati. Del tutto immotivata e smentita dagli accertamenti eseguiti, dagli elementi di valutatone indicati dalle legge e dalle disposizioni del regolamento comunale, era poi l'affermazione che i rifiuti prodotti nei locali in esame dello stabilimento industriale erano speciali, smaltiti a proprie cura e spese dal produttore a mente dell'art. 3 D.P.R. n. 915/1982. Altrettanto immotivatamente la Commissione ha ridotto la superficie delle aree scoperte solo in parte (25%) tassate, in ragione della loro minore attitudine a produrre rifiuti. Si ritengono altresì immotivati gli assunti del giudice a quo secondo cui il motivo fondato sull'assimilazione recata dall'art. 39 legge n. 146/1994 rimaneva travolto dal mancato accoglimento del precedente e che in ogni caso l'ambito di applicazione temporale della norma era limitato al 1996. Sostiene in contrario il ricorrente che se la CTR ha inteso far riferimento al fatto che vari decreti legge non convertiti (n. 274/95, n. 373/95 e n. 463/95) hanno sospeso l'efficacia dell'art. 39 legge n. 146/1994 fino all'8 gennaio 1996 disponendo che, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione delle direttive CEE 91/156 e 91/689 in materia di rifiuti, venivano esclusi dalla tassa i locali e le aree dove, per specifiche caratteristiche e destinazione, si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a proprie spese, andava precisato che la legge di conversione 11 novembre 1996, n. 575 (pubblicata sulla G.U. il 12 novembre 1996, n. 265) non ha reiterato la precedente disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani;
con la conseguenza che gli avvisi di accertamento impugnati, in quanto emessi prima dell'entrata in vigore della legge, rientrano tra gli atti adottati di cui vengono fatti salvi gli effetti dalla stessa legge. Peraltro, nel corso dei precedenti gradi di giudizio, il Comune di Nichelino aveva rilevato che, vigenti i decreti legge non convertiti, la società Mostre e Fiere s.p.a. non aveva presentato la dichiarazione attestante che i rifiuti prodotti venivano smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Errata e contraddittoria era infine l'affermazione secondo cui non risultava apprestato e svolto dal Comune un servizio di rifiuti assimilabili con riferimento ai rifiuti prodotti dalla società e dalla stessa smaltiti quali rifiuti speciali, posto che raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani avvengono con gli stessi sistemi approntati per raccogliere e trasportare i rifiuti urbani e che l'ente impositore deve limitarsi a provare di aver istituito il servizio. Nell'atto di appello il Comune ha ampiamente evidenziato che la tassa è dovuta per il solo fatto che i locali in cui si producono i rifiuti sono ubicati nell'ambito del territorio ove è istituito il servizio senza che ai fini dell'applicabilità della tassa rilevi che lo smaltimento avvenga a spese di chi occupi o conduca detti locali. Il motivo è sotto più profili inammissibile. Come emerge dalla narrativa, la sentenza di primo grado accertò che la superficie tassabile dello stabilimento industriale della contribuente era pari a mq. 5.131, 63, ben superiore a quella indicata in ricorso in soli mq. 600, avendo accertato, anche sulla base delle controdeduzioni del Comune, che la rimanente superficie non era soggetta alla TARSU in quanto destinata esclusivamente all'attività industriale e quindi in grado di produrre rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, in base al combinato disposto degli artt. 62, comma 2^, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e 2 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, quelli "derivanti da lavorazioni industriali".
Correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis, va rilevato che in ogni caso i rifiuti industriali non costituiscono rifiuti assimilabili a quelli urbani e, di conseguenza, le aree destinate a lavorazioni industriali che li producono non sono sottoposte a TARSU.
Era quindi escluso dalla sentenza che ci si trovasse di fronte alla problematica dei rifiuti c.d. assimilabili o assimilati in concreto. Si rivelano di conseguenza affatto inconferenti tutte le argomentazioni tratte dalla disciplina diacronica, legislativa e regolamentare, dei rifiuti assimilati - e in particolare dall'art. 39 della legge n. 146/1994, che non riguarda i residui derivanti da lavorazioni industriali ma quelli derivanti da attività commerciali, oltre che da attività artigianali e di servizio - su cui il ricorrente Comune ha lungamente indugiato.
Ora, in primo luogo, non risulta dalla sentenza impugnata che l'accertamento in fatto compiuto dalla Commissione provinciale - essere le aree in contestazioni produttrici di rifiuti speciali - sia stata investito da uno specifico motivo di appello da parte del Comune. Era quindi onere del ricorrente ente, per evitare la presunzione di novità della questione, indicare in quale scritto o atto del giudizio di merito l'ha sollevata. Nella specie, perciò, deve farsi applicazione del principio di diritto per il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per Cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto il vizio di omessa motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione (cfr., e plurimis, Cass. nn. 9336/2001, 8932/2002). La premessa fattuale della natura di rifiuti assimilati o assimilabili è infatti del tutto estranea alla struttura argomentativa e precettiva della sentenza impugnata, il cui fulcro, come si è sopra evidenziato, è costituito esclusivamente dall'identificazione dei rifiuti prodotti dalla Mostre e Fiere s.p.a. come rifiuti speciali.
In secondo luogo, l'affermazione, ribadita in seconde cure, circa la natura dei rifiuti prodotti nelle aree in contestazione, è stata criticata sotto il profilo del difetto di motivazione in termini estremamente generici facendo riferimento agli "accertamenti eseguiti" e agli "elementi di valutazione indicati dalle legge e dalle disposizioni del regolamento comunale" senza cioè minimamente accennare a dati concreti, emergenti dagli atti, in grado di indurre a conclusioni di segno opposto. In altri termini, la censura appare inammissibile per genericità in quanto non indica specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata, cioè motivi che possono fondare il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ma si limita a contrapporre alla articolata motivazione della Commissione, giudizi e conclusioni contrastanti con quelli dell'impugnata sentenza (id est trattarsi di rifiuti assimilati) e basati su fatti e circostanze da questa non presi in esame sicché, in tanto la loro mancata valutazione poteva essere dedotta nel giudizio di legittimità come vizio di motivazione, in quanto fossero stati precisamente individuati i termini e i modi della loro sottoposizione al vaglio del giudice del merito.
In materia, questa Corte ha ripetutamente evidenziato che allorché sia denunziato, con il ricorso per Cassazione ex art. 360 h. 5 c.p.c., un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa o erronea valutatone delle risultanze istruttorie, è necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze - mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso - evidenziando, in relazione ad esso, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa. Non è, per contro, idoneo all'uopo il semplice riferimento a "accertamenti eseguiti" e agli "elementi di vantazione indicati dalle legge e dalle disposizioni del regolamento comunale" con la sola affermazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte, non integrando il requisito della specificità quale sopra illustrato, così come non lo sono le indicazioni e le argomentazioni effettuate per relationem a atti della precedente fase, in quanto contravvengono al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, per il quale è condizione di ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere, sulla sola base di esso, alla valutatone della decisività, se pure in astratto, delle risultanze che il ricorrente assuma erroneamente o insufficientemente valutate al fine di una possibile soluzione della controversia difforme da quella cui è pervenuto il giudice a quo.
La censura di omessa (o insufficiente) o contraddittoria motivazione, per dare concretezza al ricorso, deve in diversi termini riguardare la omessa valutatone di una o più risultanze processuali ovvero una o più specifiche contraddizioni che inficiano la ricostruzione del factum probandum (vale a dire il fatto sul quale si deve basare il giudizio sulla fondatezza della pretesa). Quando invece si rielabora una diversa ricostruzione, in contrasto con quella elaborata dall'impugnata sentenza, di fatti dei quali per di più non si specificano termini e contenuto, sotto la formula del vizio di motivazione, si chiede in realtà un riesame di merito istituzionalmente estraneo alle finalità del giudizio di legittimità e inammissibile anche per genericità della richiesta. In nessuno dei vari motivi nei quali si articola in realtà il motivo in esame (il sesto) le censure ex art. 360 n, 5 c.p.c. sono adeguatamente sviluppate in conformità agli esposti principi. La sentenza stessa, peraltro, risulta obiettivamente completa nell'enunciazione delle fonti del convincimento ed immune da vizi logici, soddisfacendo all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Infine, va rilevato che quello riguardante la destinazione delle superfici e la natura dei rifiuti che vi si formano, costituisce giudizio di fatto insindacabile in questa sede, quando, come nella specie, congruamente motivato seppur con riferimento a elementi lato sensu presuntivi quale l'acclarato autosmaltimento dei rifiuti ad opera della stessa contribuente.
Le critiche rivolte alla affermazione della sentenza secondo cui "in ogni caso, non risultava apprestato e svolto dal Comune un servizio di rifiuti assimilabili con riferimento ai rifiuti prodotti dalla Mostre e Fiere s.p.a. che risultavano essere smaltiti dalla stessa società quali rifiuti speciali, non essendovi documentazione nell'appello che detti rifiuti fossero, invece, rifiuti assimilati smaltibili con idoneo servizio approntato dal Comune impositore", si rivelano inammissibili investendo una argomentazione puramente aggiuntiva - come reso evidente dal suo incipit ("in ogni caso") - rispetto a quella posta a base dell'adottata decisione e concernente l'impossibilità di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani.
Si intende di leggieri che, una volta stabilito che i residui industriali sono rifiuti speciali, i quali devono essere smaltiti da chi li produce e non dai Comuni in regime di privativa, la circostanza che il Comune di Nichelino avesse o meno approntato un servizio idoneo allo smaltimento dei rifiuti industriali come quelli prodotti dalla Mostre e Fiere s.p.a. diventa del tutto irrilevante. Per le esposte ragioni il ricorso va rigettato.
In ossequio al principio della soccombenza, il ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dal controricorrente nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 2000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004