Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2001, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dr. Vincenzo CARBONE - Presidente -
" Enrico PAPA - Consigliere -
" Antonio MERONE "
" Simonetta SOTGIU "
" Antonino DI BLASI rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13842/97 R.G. proposto da
ZZ MA, elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Gabriele D'Annunzio n.28, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pasanisi che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso
- Ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato per legge, - Resistente
- Controricorrente -
per la Cassazione della sentenza n. 93/02/96 resa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, in data 3-7-96, depositata il 23.9.1996
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il resistente, l'Avv. Barbieri dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di L'Aquila, con avviso notificato il 17-12-1993, rettificava la dichiarazione, relativa all'anno 1989, prodotta dal Sig. AN AU, esercente l'attività di odontotecnico, elevando il reddito dichiarato di L.
5.631.000 a L. 11.568.000.
Il contribuente impugnava tale atto, sostenendo che l'accertamento dell'Ufficio, effettuato in base ai coefficienti presuntivi stabiliti dal D.P.C.M. 16-5-1989, era fondato sull'insussistente presupposto dell'utilizzo di beni strumentali (poltrona di medico dentista) acquistati nell'anno 1987, e la Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 120 del 4.5.1995, rigettava il relativo ricorso. Il AN interponeva appello e la Commissione Tributaria dell'Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, reputando infondate le relative doglianze, confermava la decisione di primo grado.
Il contribuente, con ricorso notificato il 16-10-1997, chiede la cassazione della decisione di appello perché emessa in violazione e con falsa applicazione dell'art. 12, secondo comma, della Legge 27.4.1989 n. 154 e dell'art.39 del D.P.R. 29-9-1973 n.600.
Il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 22.11.1997 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ricollega la violazione delle indicate norme al fatto che l'Ufficio avrebbe erroneamente considerato quale coefficiente presuntivo di reddito, il costo sopportato dal AN per l'acquisto di una poltrona di medico dentista, malgrado tale presunzione non possedesse i requisiti della gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 39 DPR n. 600/73 e nonostante difettassero gli ulteriori presupposti dell'inerenza e dell'impiego del bene nell'attività esercitata.
Il contribuente formula la censura sostenendo che solo i beni inerenti ed effettivamente utilizzati nell'attività produttiva possono essere considerati agli effetti dell'applicazione dei coefficienti presuntivi stabiliti dal D.P.C.M. 16-5-89; ne deduce, coerentemente, che, poiché la poltrona da medico dentista non può ritenersi inerente l'attività, per esserne vietato l'uso agli odontotecnici e per non essere stato portato in deduzione il relativo costo nelle quote di ammortamento annuale, l'accertamento impugnato era a ritenersi effettuato in spregio all'indicata normativa. La censura è infondata.
L'impugnata decisione risulta avere rigettato l'appello del contribuente alla stregua della decisiva ed assorbente considerazione che "ai fini dell'applicazione dei coefficienti di redditività non conta l'uso o meno del macchinario ma il costo sostenuto per il suo acquisto", ragion per cui erano a ritenersi ininfluenti le argomentazioni del contribuente sottese a sostenere che il bene acquistato era obsoleto e che, peraltro, era rimasto inutilizzato. L'iter argomentativo del giudice di appello è condivisibile, risultando coerente al complesso normativo predisposto per la regolamentazione del procedimento di applicazione del meccanismo presuntivo.
Quest'ultimo, inflitti, assume a proprio presupposto la circostanza obiettiva che si tratti di un costo per l'acquisto di un bene e cioè di una componente negativa dichiarata.
La capacità di spesa, concretamente risultante da operazioni che abbiano trovato riscontro nella documentazione fiscale, costituisce, infatti, nella costruzione logica del meccanismo presuntivo, di per sè, indice di consistenza reddituale e disponibilità di risorse e, quindi, di capacità contributiva. La circostanza che il bene acquistato non venga direttamente ed effettivamente utilizzato nell'esercizio dell'attività produttiva nella logica del delineato meccanismo, è, del tutto, irrilevante, giacché gli effetti sono esclusivamente ricollegati all'atto che testimonia un indice di produttività maggiore rispetto a quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e che, pertanto, giustifica sul piano formale l'applicazione dei coefficienti presuntivi di redditività di cui alla citata normativa e sul piano sostanziale l'accertamento in rettifica operato dall'Ufficio.
Va, pertanto, rigettato il ricorso del contribuente, con conseguente relativa condanna al pagamento delle spese processuali che possono liquidarsi, in favore dell'Amministrazione, in ragione di complessive lire duemilionicentomila, ivi incluse lire centomila per spese vive, oltre quelle prenotate a debito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in ragione di complessive L.
2.100.000 ivi incluse L. 100.000 per spese vive, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001