Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2021, n. 23401
CASS
Sentenza 11 novembre 2021

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In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. "prognosi postuma", proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l'illecito è stato commesso e verificare se il "comportamento alternativo lecito", ossia l'osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della "compliance" alle regole cautelari di tipo globale.

In tema di responsabilità da reato degli enti deve essere ritenuto idoneo a prevenire la commissione di "delitti di comunicazione" un modello organizzativo aziendale che non contempli forme di controllo preventivo sul testo dei comunicati e delle informazioni divulgate dagli organi di vertice, in quanto tali comunicazioni sono espressione dell'autonomo potere gestionale di questi ultimi. (Fattispecie in tema di aggiotaggio quale reato-presupposto in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale è stata esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in quanto la condotta tenuta nella vicenda dal presidente e dall'amministratore delegato della società, che aveva assunto un modello adeguato nella prevenzione di tali reati, risultava frutto di un'iniziativa estemporanea e fraudolentemente elusiva delle prescrizioni del modello organizzativo adottato).

In tema di responsabilità da reato degli enti, ove il pubblico ministero, anziché emettere decreto motivato di archiviazione e darne comunicazione al procuratore generale della corte di appello per le verifiche allo stesso demandate, ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, erroneamente trasmetta richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, non può attribuirsi a tale richiesta un valore equipollente a quello del decreto con effetto preclusivo dell'ulteriore svolgimento delle indagini e dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della persona giuridica.

In tema di responsabilità da reato degli enti, in presenza di un modello conforme ai codici di comportamento approvati dal Ministero della giustizia ex art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il giudice è tenuto specificatamente a motivare le ragioni per le quali possa ciò nonostante ravvisarsi "colpa di organizzazione" dell'ente, individuando la specifica disciplina di settore, anche di rango secondario, che ritenga violata o, in mancanza, le prescrizioni della migliore scienza ed esperienza dello specifico ambito produttivo interessato, dalle quali i codici di comportamento ed il modello con essi congruente si siano discostati, in tal modo rendendo possibile la commissione del reato da parte del soggetto collettivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2021, n. 23401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23401
Data del deposito : 11 novembre 2021

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