Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 2
Configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 515 cod. pen., frode nell'esercizio del commercio, la consegna ad un acquirente di un formaggio diverso per marca da quello richiesto, atteso che la volgarizzazione del marchio, implicante l'attribuzione della unica denominazione a tutti i formaggi similari, anche se prodotti da altre ditte, può dirsi avvenuta solo allorché la società predominante produca un solo tipo di prodotto. (Fattispecie relativa a consegna di formaggio diverso da quello "Auricchio" richiesto, nella quale la Corte ha precisato come la società in questione producesse più tipi del provolone in questione, dolce, piccante, semipiccante, così che dovevasi escludere che nell'uso corrente con la denominazione "provolone Auricchio" si indicasse un solo e specifico tipo di formaggio).
In tema di frode nell'esercizio del commercio, al fine di configurare la responsabilità del titolare dell'esercizio commerciale in caso di consegna effettuata da personale dipendente, occorre accertare, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'esercizio, se la consegna dell'"aliud pro alio" si sia verificata sulla base di direttive inequivoche, anche se tacite, del preponente, e non per iniziativa o negligenza del dipendente, atteso che non può farsi esclusivo riferimento al parametro del "cui prodest".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR NN, n. il 30.11.1961 a AT, ivi res. avverso la sentenza della Corte d'appello di AT dell'11.2.2002;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Carlo Visconti del foro di Roma il quale conclude per il rigetto, con condanna della ricorrente alle ulteriori spese, come da specifica che deposita.
FATTO E DIRITTO
RR NN ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 5-3-99 del pretore di AT ,con la quale fu dichiarata colpevole del delitto di frode in commercio (art. 515 c.p.) per aver venduto ad un'acquirente, un'incaricata della denunciante società produttrice del c.d. "provolone Auricchio", un quantitativo di formaggio di altra marca, diverso da quello anzidetto, pattuito come da richiesta.
L'impugnazione è affidata a tre motivi.
Con il primo viene dedotta l'insufficienza della motivazione, in ordine al motivo di gravame adducente la cd. "volgarizzazione del marchio", essendo stato nel caso di specie consegnato un tipo di provolone dalle caratteristiche del tutto simili a quello "Auricchio".
Con il secondo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla censura d'appello relativa all'attribuzione della responsabilità all'imputata per il solo fatto di essere la titolare dell'esercizio, senza la prova che la consegna fosse stata compiuta dalla medesima, a sostanziale titolo, quindi, di responsabilità oggettiva. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, per aver confermato detta responsabilità senza il riscontro del necessario dolo, in una fattispecie in cui la predominanza sul mercato del "provolone Auricchio" e la "forte campagna pubblicitaria" avrebbero comportato, anche in assenza di rinunzia della titolare al relativo marchio, la generalizzata associazione, anche nel linguaggio comune, dei prodotti aventi caratteristiche analoghe a quello predominante e di fatto più conosciuto. Il primo motivo è infondato.
Correttamente i giudici di merito non hanno recepito la tesi della c.d "volgarizzazione del marchio", tenuto conto che nella specie nessuna prova risultava, in concreto, offerta, con particolare riferimento all'assunta identità sostanziale dei formaggi, quello in concreto venduto e quello asseritamente corrispondente, prodotto ,dalla società "Auricchio". Nè tale "volgarizzazione", implicante l'attribuzione per antonomasie della denominazione de qua a tutti i formaggi similari, ancorché da altre ditte prodotti, può ritenersi notoria, considerato che la tesi implicherebbe la produzione da parte di tale società predominante di un solo tipo di "provolone", laddove notoria è, invece, l'esistenza in commercio di varie qualità (specie diverse, nell'ambito del genere, quali quello "piccante", quello "dolce", et similia): di tal che è da escludere, anche a voler dare per scontata la predominanza sul mercato di tale ditta, che nell'uso corrente, con la denominazione "provolone Auricchio" si possa comunemente e di fatto indicare uno specifico e solo tipo di formaggio.
Le suesposte considerazioni comportano anche l'infondatezza di quei profili di censura contenuti nel terzo motivo di ricorso, anche correlati all'assunta "volgarizzazione" del marchio e, peraltro, in palese contrasto con quanto affermato nell'atto di appello, laddove si precisa e documenta, ad altri fini, di avere acquistato per la rivendita anche prodotti della soc. "Aurichhio".
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
L'appellante aveva dedotto la propria estraneità, sia in pure in termini di concorso, al fatto ascrittole, evidenziando, da un lato ed in punto di fatto, la carenza di precisi elementi probatori in ordine alla identificazione della persona che aveva proceduto in concreto alla vendita, e dall'altro contestando, in diritto, l'assunto del giudice di primo grado, secondo il quale tale prova non sarebbe stata necessaria, dovendosi presumere che la consegna, anche ove eseguita da una preposta, sarebbe avvenuta in conformità alle direttive ricevute dalla titolare dell'esercizio. AI riguardo la sentenza d'appello tace del tutto, limitandosi ad un'affermazione palesemente inconferente e basata su di una petizione di principio ( implicante l'immotivata attribuzione del fatto materiale alla titolare dell'esercizio), laddove argomenta che "l'imputata. certamente esperta, avrebbe potuto avvertire l'acquirente di non avere prodotti Auricchio da vendere". Neppure viene richiamata, sul punto la sentenza di primo grado, la cui motivazione, peraltro, pur menzionando giurisprudenza di questa Corte (il richiamo riguarda una remota pronuncia del 1963), non aveva fatto buon governo di quei principi affermati nelle più recenti, sia pur severe, pronunce di iegittimità, che pur valorizzando la regola d'esperienza del cui prodest, non sono comunque pervenute ad affermare al riguardo, come sembra ritenersi nella sentenza pretorile, una vera e propria presunzione iuris et de iure (del tutto incompatibile con la natura delittuosa del reato di cui all'art. 515 c.p., richiedente ex art. 42 co. II il dolo, anche nelle ipotesi concorsuali) di responsabilità del titolare dell'esercizio per il fatto dei dipendenti.
Nella specie, ove la consegna non fosse risultata eseguita dalla stessa titolare, avrebbe dovuto compiersi un'indagine in concreto al fine di accertare, tenuto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'esercizio di rivendita, se lo smercio dell'aliud pro alio si fosse verificato per iniziativa o semplice incuria della dipendente, ovvero sulla base di direttive, inequivoche ancorché tacite, della preponente.
A tal fine, restando assorbiti i residui profili di censura attinenti all'elemento psicologico, contenuti nel terzo motivo, si annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte etnea.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di AT.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003.