Sentenza 17 novembre 2017
Massime • 1
In tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora nei confronti dell'autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice deve procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall'accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica.
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- 1. 131-bis e 231: la posizione della Cassazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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- 4. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 5. La particolare tenuità del fatto non si applica in materia di responsabilità amministrativa degli entiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2019
Il fatto La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2018, parzialmente riformava la decisione con la quale, il 29 giugno 2017, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale G.D.R. e della B. s.p.a., assolvendo il primo del reato di cui al capo b) dell'imputazione a norma dell'art. 131-bis c.p., ritenuto il fatto di particolare tenuità e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. L'imputazione concerneva, al capo a), la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, primo periodo, perchè il G., in qualità di procuratore delegato ambientale della società B. s.p.a, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2017, n. 9072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9072 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2017 |
Testo completo
09072-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE А ск TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/11/2017 LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 1456/2017 ANGELO MATTEO SOCCI · Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALDO ACETO N.39169/2017 ANDREA GENTILI ANTONELLA CIRIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: UL AS & C. SAS avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI: «Annullamento con rinvio». RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017 dichiarava non punibile, ex art. 131 bis cod. pen., TT LE, IN ID, SI ND e NT RI dal reato loro ascritto (art. 110, cod. pen. e 256, comma 1, lettera A, d. Igs 152/2006; commesso il 2 aprile 2014) e dichiarava l'assenza di responsabilità della società FI AS C. s.a.s. per l'illecito amministrativo contestato (art. 5, comma 1, lettera A e lettera B, e 25 undecies, lettera B, n. 1, d. Igs. 231/2001, in dipendenza dal reato suddetto) perché lo stesso non sussiste.
2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 8 e 66, d. Igs. 231/2001. L'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. è irrilevante per l'applicazione delle sanzioni all'ente; invero, la particolare tenuità del fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. Il problema posto dal ricorso della Procura Generale, presso la Corte di appello di Firenze, riguarda una questione di puro diritto, ovvero 1 Angebot faci la responsabilità dell'ente, per il d. lgs. n. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato. La materia non trova un'esplicita regolamentazione normativa. Per l'art. 8, d. lgs. 231/2001 « 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è previstala sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia». La norma non prevede l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. poiché la relativa disciplina è intervenuta dopo (d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28) senza nessun intervento di aggiornamento all'art. 8, d. Igs. 231/2001. Le soluzioni al problema sono due. 3. 1. Una prima ricostruzione normativa, basata sulla lettera del citato art. 8, d. Igs. 231/2001, consiste nel ritenere l'esclusione della responsabilità dell'ente, a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, poiché l'art. 8, d. Igs. 231/2001 non ricomprende espressamente le cause di non punibilità (come quella dell'art. 131 bis, cod. pen.) tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dell'ente (E' questa la soluzione offerta dalla decisione impugnata). 3. 2. Altra soluzione, invece, consiste nel ritenere irragionevole responsabilità dell'ente nelle ipotesi di estinzione del reato una (espressamente lettera b, art. 8, comma 1, d. lgs. 231/2001) e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile. Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche nelle ipotesi di prescrizione del reato, l'accertamento della responsabilità dell'ente deve effettuarsi, sia pure con accertamento della sussistenza del reato: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una 2 Arryblers Seep declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d. lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato» (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013 dep. 17/05/2013, Barla e altri, Rv. 25536901). La sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen. pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio (non punibilità) non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un'affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (in dottrina si è utilizzata l'espressione cripto condanna). Del resto la sentenza che applica la particolare tenuità deve iscriversi nel casellario giudiziale e ha effetto di giudicato (quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso) nel giudizio civile o amministrativo di danno - art. 651 bis, cod. pen. -.
4. Quello che, invece, non è possibile affermare, è una diretta incidenza (giudicato) della sentenza di applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica. Infatti l'art. 651 bis, cod. proc. pen. limita l'effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno. L'interprete non può estendere l'effetto di giudicato se non previsto espressamente dalla legge. Si violerebbe il diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile.
5. Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso;
accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in 3 Ange llat o quanto l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto;
non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Grosseto. Così deciso il 17/11/2017 Il Consigliere estensore I Presidente) Angelo Matteo SOCCI Luca RAMACCI DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 FEB 2018 ERE IL 4