Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 2
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non eccedenti i diecimila euro annui non può ritenersi abrogato dalla legge n. 64 del 2004, con cui è stata conferita al Governo una delega, non ancora esercitata, a trasformare in illeciti amministrativi dette violazioni contributive, fermo restando che, ai fini della verifica della sussistenza della fattispecie, il giudice è tenuto ad apprezzare l'entità dell'omesso adempimento alla stregua del canone interpretativo della necessaria offensività della condotta.
Qualora il giudice, decidendo su alcuni dei reati contestati in continuazione, li indichi in sentenza come insussistenti, non tenendone conto ai fini della quantificazione della pena irrogata per i rimanenti, e, tuttavia, ometta nel dispositivo di assolvere l'imputato per detti illeciti, si realizza un contrasto tra motivazione e dispositivo emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2015, n. 43601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43601 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
massimario 43 6 0 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale -Presidente - Sent. n. sez. 3027 Lorenzo Orilia PU 09/09/2015 - Aldo Aceto R.G.N. 17274/2015 Relatore - Andrea Gentili Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA MI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 14/11/2014 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. MI TA ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/11/2014 della Corte di appello di Potenza che, in riforma della sentenza del 07/03/2012 del Tribunale di quello stesso capoluogo, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati commessi fino al 2005 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena residua nella misura di un mese di reclusione ed € 120,00 di multa e confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n 638, perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti nei mesi da novembre 2003 a maggio 2008. 1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità della legge delega n. 67 del 2014. 1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., d'esser stato condannato anche per mensilità (aprile-maggio 2004; aprile- maggio 2006) per le quali i prospetti acquisiti e le prove testimoniali hanno evidenziato l'insussistenza del debito previdenziale-contributivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Il primo motivo è totalmente infondato.
3.1.Esso si fonda su due argomenti: a) la sopravvenuta depenalizzazione del reato ad opera della legge 28 aprile 2014, n. 67; b) l'inoffensività della condotta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 19 maggio 2014. 3.2.Il primo argomento è palesemente privo di fondamento.
3.3.Con legge n. 167 del 2014, il Governo è stato delegato, tra l'altro, a trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione>>.
3.4.La delega conferita al Governo deve essere esercitata nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 2, comma 4, legge 67 del 2014).
3.5.E' evidente, quindi, che per scelta stessa del legislatore e fino alla scadenza del termine, la legge delega non ha alcuna efficacia abrogativa diretta dei reati in essa espressamente indicati, posto che ragionando diversamente, nell'intervallo che va dall'entrata in vigore della legge delega alla trasformazione in altrettanti illeciti amministrativi dei reati che essa individua in modo diretto, si creerebbe un vuoto di tutela che renderebbe lecite condotte che il legislatore espressamente ritiene comunque punibili, ancorché con la sola sanzione amministrativa (in senso conforme, cfr. Sez. F, n. 38080 del 31/07/2014). 2 3.6.Il secondo argomento posto a sostegno del primo motivo è anch'esso palesemente infondato.
3.7.Con la citata sentenza n. 139 del 2014, la Corte Costituzionale, chiamata in un caso di omesso versamento della somma di € 24,00 a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma incriminatrice, non ha affermato niente di diverso da quanto sostiene da oltre trenta anni in tema di necessaria offensività del reato, essendosi limitata a richiamare il dovere del legislatore e del giudice di disciplinare ed interpretare la materia alla luce del più generale principio di offensività che ha rilievo costituzionale: resta precipuo dovere del giudice di merito alla stregua del -ha affermato-di apprezzare- generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta>> se essa [la condotta - ndr], avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati (sentenza n. 333 del 1991). Il legislatore ben potrà, anche per deflazionare la giustizia penale, intervenire per disciplinare organicamente la materia, fermo restando il rispetto del citato principio di offensività che ha rilievo costituzionale>>.
3.8.Non è perciò corretto (ed è anzi arbitrario) trarre da queste affermazioni la conclusione che la Corte Costituzionale abbia ritenuto inoffensive le condotte evasive per importi inferiori ad € 10.000,00 per volta.
4.E' totalmente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
4.1. I Giudici distrettuali hanno chiaramente affermato che nell'ambito del periodo contestato in rubrica l'istruttoria dibattimentale ha accertato che le omissioni riguardavano le mensilità da dicembre 2003 a marzo 2004, da giugno 2004 al marzo 2006, da giugno 2006 a maggio 2008. In conseguenza dell'estinzione per prescrizione delle omissioni relative alle mensilità fino a tutto il 2015, la Corte di appello ha rideterminato la pena prendendo in considerazione le mensilità residue con espressa esclusione di quelle che il ricorrente nel suo ricorso afferma essere estranee all'addebito.
4.2.Va peraltro evidenziato che quando il PM contesta, con unico addebito, più reati descritti come avvinti da un unico disegno criminoso, ove nel corso del dibattimento dovesse emergere l'insussistenza di uno o più reati il PM, che non ha la disponibilità dell'azione penale non può più conseguentemente modificare l'imputazione ma il Giudice ha il dovere di assolvere l'imputato per tali reati.
4.3.Ove ciò non avvenga non si realizza alcun mutamento del fatto, bensì una condanna per reati non commessi nei cui confronti l'imputato può insorgere impugnando la sentenza.
4.4.Se, come nel caso di specie, il giudice indichi in sentenza i reati satellite ritenuti insussistenti, non ne tenga conto ai fini della quantificazione della pena e 3 : tuttavia nel dispositivo ometta di assolvere l'imputato, si realizza un mero contrasto tra motivazione e dispositivo emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale.
4.5. Trattandosi di ricorso inammissibile, alla correzione non può provvedere questa Corte, ma il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 130, cod. proc. pen.).
4.6.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale lolo Aceh Деловое DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT 2015 IL CANCELLIERE Luana Marlani