Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 669
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Responsabilità per danni causati da animali randagi

    La responsabilità per i danni causati da animali randagi è disciplinata dall'art. 2043 c.c. e non dall'art. 2052 c.c. L'attore deve provare una condotta colposa dell'ente e il nesso causale tra tale condotta e il danno. Nel caso di specie, non è stato provato che il cane fosse randagio, né è stato individuato un comportamento colposo ascrivibile all'ente convenuto, non potendo essere esigibile una vigilanza all'interno di una proprietà privata. Inoltre, non vi è prova che l'ente fosse a conoscenza della presenza di cani randagi in zona.

  • Altro
    Domanda di manleva

    La domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della società Elle e Elle srl e del sig. è stata assorbita, in quanto condizionata all'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, che è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 669
    Giurisdizione : Trib. Matera
    Numero : 669
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo