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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2019
Successivamente all'udienza del 23 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Anna Zaccaria sono comparsi: per la parte attrice l'avv. Valentina ZZ in sostituzione dell'avv.
NN ZZ;
per il l'avv. Francesco D'Onofrio in sostituzione Parte_1
CP_ CP_ dell'avv. Patrizia Caruso;
per la società e l'avv. Antonello Introcaso;
per il terzo chiamato l'avv. Giandomenico Di Pisa. Il Giudice invita le parti a Controparte_2 precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Zaccaria ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2019, avente ad oggetto “risarcimento danni da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
NN ZZ
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Patrizia Caruso
CONVENUTO pagina 1 di 5 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Antonello Introcaso
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._2 dell'avv. Giandomenico Di Pisa
ZI AT
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.01.2019 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo Parte_2 Parte_1 condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'aggressione subita da parte di due cani di grossa taglia e, in particolare, di un cane randagio di razza meticcio a mantello marrone, in data 28.05.2017 alle ore 12:00 circa in agro di all'interno della Pt_1 proprietà di Controparte_2
Il costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, non emergendo alcuna responsabilità dell'amministrazione nella causazione dei danni subiti dall'attrice; in subordine, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, essendosi verificato il sinistro per caso fortuito;
nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, ha chiesto di dichiarare tenuto a risarcire i danni alla ricorrente il sig. e, conseguentemente, condannarlo al Controparte_2 pagamento di quanto dovuto, tenendo indenne la P.A. dal pagamento di qualsiasi somma;
in estremo subordine, qualora fosse accertata la natura randagia del cane meticcio, ridurre a minor somma quanto richiesto a titolo di risarcimento danni nella misura che sarà provata e dovuta a seguito di espletanda istruttoria e dichiarare tenuti a risarcire i danni alla ricorrente il sig. quale proprietario del cane labrador e la ditta ELLE Controparte_2
E ELLE srl, affidataria dei servizi connessi alla prevenzione del randagismo, condannandoli, conseguentemente, al pagamento di quanto dovuto, tenendo indenne la
P.A. del pagamento di qualsiasi somma. Ha chiesto, quindi, di chiamare in causa il sig.
e la ditta ELLE E ELLE srl. Controparte_2
pagina 2 di 5 Autorizzate le chiamate in causa, si è costituita la società ELLE E ELLE SRL, la quale preliminarmente ha chiesto disporsi il mutamento del rito;
nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'estraneità della ELLE E ELLE S.r.l. rispetto ai fatti di causa e, pertanto, rigettare la domanda di chiamata in garanzia avanzata dal e, per Parte_1
l'effetto condannare il al rimborso di tutte le spese e competenze Parte_1 legali in favore della in ragione dell'illegittima chiamata in causa. Controparte_5
Si è costituito anche il quale ha eccepito la carenza di Controparte_4 legittimazione passiva rispetto alla domanda avanzata dalla sig.ra ed alla Parte_2 chiamata in causa operata dal nel merito, ha chiesto il rigetto della Parte_1 domanda attorea e della domanda di chiamata in causa, perché infondate e non provate;
per mero tuziorismo ridurre le pretese di danno avanzate dalla signora Parte_2
Con ordinanza del 12.02.2020 è stato disposto il mutamento del rito speciale in rito ordinario. La causa, istruita con produzione documentale, prove orali e c.t.u. medica, viene decisa nell'odierna udienza.
2. La domanda risarcitoria proposta nei confronti del non può ritenersi Parte_1 fondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
2.1. Occorre premettere che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.
Spetta all'attore provare la condotta dell'Ente convenuto, il nesso causale tra tale condotta ed il danno e la sussistenza dell'elemento soggettivo e quindi della colpa;
il danneggiato dovrà individuare quale comportamento colposo in concreto sia ascrivibile all'Ente convenuto, non potendo tale profilo essere ricondotto solamente al fatto che la legge regionale individui nel Comune l'ente preposto al controllo e gestione del fenomeno del randagismo (cfr. Cass. n. 22546/2018; Cass. n. 17060/2018).
pagina 3 di 5 In tema di danni causati da cani randagi, la Suprema Corte ha evidenziato come il danneggiato sia chiamato a provare che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare e una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (cfr. Cass., Ordinanza n.
9621/2022; Ordinanza n. 3737/2023).
2.2. Ciò posto, all'esito dell'espletata istruttoria, in particolare della documentazione ritualmente prodotta nel presente giudizio da tutte le parti, nonché della prova testimoniale, è risultato acclarato che in data 28.05.2017 alle ore 12:00 circa in agro di all'interno della proprietà di l'attrice è stata aggredita da due Pt_1 Controparte_2 cani di grossa taglia, uno dal mantello marrone e l'altro da un mantello chiaro, e morsa ad una gamba, riportando le lesioni certificate.
Il teste marito dell'attrice (udienza 30/09/2022), ha riferito Testimone_1 testualmente: “…ho visto mia moglie rannicchiata per terra, e due cani che si accanivano sul suo corpo. I due cani erano di grossa taglia, uno dal manto chiaro e
l'altro dal manto scuro, credo marrone”.
La teste (udienza 14/12/2022), a sua volta, ha dichiarato: ”…ho visto Testimone_2
n.2 cani che stavano aggredendo la sig.ra . Non so riferire di che razza Parte_2
e di che colore fossero i due cani, né so da dove gli stessi provenissero….Ho visto che la sig.ra era in piedi mentre veniva aggredita dai due cani, uno frontale e l'altro sul Pt_2 lato posteriore”.
Le deposizioni testimoniali, dunque, hanno confermato che i cani che hanno aggredito la sig.ra erano due ma non risulta provato che il cane dal mantello scuro fosse Parte_2 un randagio, atteso che nessuno dei testi innanzi indicati ha asserito che detto cane fosse un randagio.
2.4. In ogni caso, pur prescindendo dall'accertamento della natura randagia del cane, va rilevato che, con riferimento all'elemento soggettivo, e, quindi, alle responsabilità che possono configurarsi in capo all'ente convenuto, non risulta individuato un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico, fonte della responsabilità risarcitoria invocata dall'attrice.
Nessuna prova è stata, infatti, introdotta in causa circa la violazione di misure cautelari ad opera dell'amministrazione, avuto riguardo al luogo in cui si è verificato l'occorso pagina 4 di 5 (ovvero all'interno della proprietà privata di , in località Paolone) e non Controparte_6 potendo ritenersi esigibile una presenza e/o vigilanza da parte dell'Ente pubblico all'interno di una proprietà privata, peraltro lontana dal centro abitato.
Né risulta dimostrato dalla danneggiata che l'ente fosse a conoscenza della presenza in zona di cani randagi, non essendovi prova della presentazione di denunce o segnalazioni nel periodo immediatamente precedente il sinistro.
3. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la domanda proposta nei confronti del va rigettata. Parte_1
Resta assorbita la domanda di garanzia proposta dal di nei confronti Pt_1 Pt_1 della società Elle e Elle srl e di atteso che tale domanda era Controparte_6 condizionata all'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.
4. La particolare dubbiezza della lite e la non univocità degli insegnamenti giurisprudenziali in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite
Infine, vanno definitivamente posti a carico dell'attrice gli oneri peritali, già liquidati con decreto in atti.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone a carico definitivo di parte attrice le spese della c.t.u.
Così deciso in Matera il 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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