Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del G.i.p. che, decidendo sulla richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini in procedimento contro ignoti, conceda il termine di sei mesi per l'espletamento di tale attività, in quanto, sebbene un termine non sia previsto dalla legge, tale provvedimento risponde comunque all'esigenza di controllo dell'attività del P.M. la quale non può esplicarsi senza limiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2004, n. 48158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48158 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 12/10/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1697
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 041928/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di GORIZIA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso ORDINANZA del 20/10/2003 GIP TRIBUNALE di GORIZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario chiede:
annullamento senza rinvio dell'ordinanza nelle parti impugnate. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia impugna per abnormità l'ordinanza 20 ottobre 2003 con la quale il GIP di Gorizia, decidendo sulla richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini in procedimento iscritto a carico di ignoti, ha concesso il termine di mesi sei "non previsto normativamente" per l'espletamento di detta attività. Ricorda che la questione è stata affrontata da questa Sezione 6^ che, pronunciando con sentenza n. 4162 del 14.4.1993 (RV 194515), l'ha risolta nel senso che la determinazione di un termine di proroga delle indagini preliminari in procedimento contro ignoti, costituisce atto abnorme in quanto non previsto dall'art. 415 C.p.p.. Rammenta come questa stessa Corte abbia sottolineato la differenza fra la proroga delle indagini nei procedimenti contro persone note (artt. 406 e 407 C.p.p.) da una parte, e l'autorizzazione di che trattasi
(ex art. 415), dall'altra, aventi connotazione del tutto distinte. OSSERVA LA CORTE Il ricorso è infondato.
Il Collegio è consapevole del contrasto esistente nella propria giurisprudenza sul punto, e che può essere compendiato in quattro pronunce per le quali tal provvedimento si caratterizza per abnormità, ed è dunque, come tale, ricorribile (SEZ. 6^ 13.9.94 RV 199151; idem 14.4.93 RV 194515; idem 08.3.93 RV 193794; idem 18.3.93 RV 194096), ed altrettante pronunce per le quali il provvedimento, pur se illegittimo, non integra abnormità (non rivestendone le connotazioni tipiche, ed innanzi tutto il requisito della totale estraneità all'ordinamento) e non è conseguentemente impugnabile in quanto non espressamente previsto (in applicazione della regola di tassatività delle impugnazioni): SEZ. 6^ 24.9.1993 RV 196000; idem 25.8.1993 RV 194929; idem 03.2.1993 RV 103757; idem SEZ 1^ 09.9.1992 RV 191715). Il Collegio ritiene tuttavia di dover aderire a questa seconda tesi non soltanto perché il provvedimento impugnato si caratterizza semmai per la sua tipicità, anche se il limite apposto non è poi previsto dalla legge;
e perché, inoltre, nella certa non assimilabilità della disposizione di cui all'art. 415 a quelle di cui all'art. 406 e 407 C.p.p., rimane tuttavia la esigenza del controllo del giudice sulla attività del Pubblico Ministero (principio, tra gli altri, fondamentale del processo accusatorio), che non può che esplicarsi in una limitazione temporale al potere di indagare a tutto campo, in che consiste, in definitiva, l'indagare nei confronti di ignoti.
Tale termine non può che farsi consistere, interpretando la norma, in quello di sei mesi dettato per il primo periodo di indagine, ed in analogia con lo stesso criterio prescelto dal legislatore nella formulazione dell'art. 406, comma 2bis Cpp. Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 C.p.p.;
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004