Sentenza 7 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
BOLLI 9 8 E 6 E . ZION N 81, ISTRA 1-19 per EG -1 a R al sistem 4 2 L IN HOME POP O ITAL JANU 03 . D 1 BBLICAMTALIAN.ALLAR 13 odifiche . C r k a m LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.xi Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 10977/00 Dott.. Jgo VITRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Cron. 4234 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Ud.23/09/2002 Dott. Renato RORDORF Consigliere na pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AN, elettivamente domiciliatu in ROMA VIA CALDERINI 10, presso l'avvocato GIOVANNI FRIGENI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO ON, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE;
intimate avversO il provvedimento de Giudice di pace di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, emesso il 01/03/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1681 consiglio il 23/09/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO: lelte le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RJSSO con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza con le statuizioni di legge;
Svolgimento del procGSBO Con sentenza in data 1.3.2000 il Giudice di Pace di S. Vito al Tagliamento respingeva l'opposizione proposta da IA IU avverso l'ordinanza Vingiunzione del Prefetto di Pordenone con la quale 18.000, a ti- gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 118.000 tolo di sanzione amministrativa. Per la cassazione della sentenza de Giudice di Pa- ce propone ricorso fondato su tre motivi IA Buo- naiuto. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Porde- none. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamen- Ta violazione e falsa applicazione dell'art. 23 L. 609/1981, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Assume cte la legge non prevede che il ricorso avanti al Giudice di Pace debba essere presentato per- sonalmente dalla parte sicchè irragionevole deve rite- 2 nersi la declaratoria di inammissibilità pronunziata per essere stato il ricorso spedito a mezzo posta. Con il secondo motivo censura 1'impugnata sentenza contraddittorietà della motivazione posto che il pet Giudice di Pace dopo avere ritenuto che il giudizio avanti a lui incardinato è esente da particolari forma- lismi ha poi ritenuto inammissibile il ricorso in quan- to spedito a mezzo posta, con ciò cadendo in mero for- malismo. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione C falsa applicazione dell'art. 156 C-P.C. posto che avendo l'atto raggiunto comunque il suo scope non ne poteva essere dichiarata la nullità. I tre motivi del ricorso, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e respinti, Invero la Corte di cassazione ha già testualmente precisato che il ricorso deve essere depositato pres- TI SD la cancelleria di detto pretore, cor consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, marcan- do negli artt. 22 e segg. della L. 24.11.1981 n 689 una disposizione derogativa delle regole generali, costi- tuisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale e che inoltre il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica nor- ma che preveda la relativa modalità in alternative a quella della consegna al cancelliere, quale l'art. 134 disp. att. c.p-c. inerente al deposito del ricorso per non suscettibile di applicazione analogi-cassazione a ca. (Cass. civ. sez. I 8.11.1999 n 12438 ) Tale decisione ha trovato poi conferma in ulteriori nn. 1262 sentenze dela Corte di cassazione } - 2450/1999, pronunziate in motivato dissenso dalla deci- sione n 6968/1977, rimasta isolata) per cui, non avendo il ricorrente addotto motivi nuovi, rispetto a quelli già esaminati nelle indicate sentenze, si ritiene op- portuno dare continuità alla riportata giurisprudenza prevalente. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 23 settembre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Maric Delli Priscoli) (Mario Adamo) Maris Ma CORTE SUPREMA CI CASSAZIONE Prima Depoct $1