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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1407 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata ad [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Elena
RR e dall'avv. Giuseppe De Rosa, elettivamente domiciliata in Nocera Superiore (SA),
alla Via Nazionale, n. 163, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Rosa;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrenti
E
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Salerno, al Largo Città di Ippocrate, n. 146;
1 Resistente
contumace
OGGETTO: Retribuzione (Indennità per lavoro festivo infrasettimanale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 03/03/2025, la ricorrente agiva nei confronti dell' , Controparte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del C.C.N.L. Integrativo del Comparto Sanità del 07/04/1999
e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali.
In punto di fatto rappresentava:
- di essere dipendente dell' Controparte_1
, con la qualifica di O.S.S., in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Salerno;
[...]
- di essere stata assoggettata, nell'espletamento della propria attività, ad un orario settimanale di 36 ore a turni rotativi di 24 ore, con prestazioni lavorative svolte sia nei giorni feriali che festivi;
- che la normativa applicabile, per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali,
prevedeva espressamente il diritto del lavoratore “Ad integrazione di quanto previsto dall'
art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività̀ prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- di non aver ottenuto né il riposo compensativo, né il compenso per il lavoro straordinario previsto dalla suindicata normativa;
Sulla scorta di tali argomenti fattuali, richiamata la disciplina del trattamento economico
2 spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali,
nonché la giurisprudenza prevalente, riteneva di aver diritto, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<< a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per l'attività prestata nei giorni festivi
infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001
integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità,
ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni
festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° genaio 2019 al 31 dicembre 2022, e per l'effetto,
b) condannare l , Controparte_1
in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di €
1225,53 in favore della sig.ra a titolo di compensi per lavoro straordinario Parte_1
festivo per il suesposto periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come
analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del
presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in
via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività
infrasettimanali>>.
Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.
2. Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio l
[...]
che, quindi, con la presente Controparte_1
sentenza veniva dichiarata contumace.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 14/10/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali evidenziava che l'Ente resistente, nelle more, aveva provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto nei suoi confronti e chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nulla depositava la parte resistente che, come detto, restava contumace.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
4 Orbene, nell'ipotesi in esame, la parte ricorrente ha dichiarato che è nelle more intervenuto l'integrale pagamento da parte della resistente di quanto dovuto al ricorrente per il titolo dedotto in ricorso, attraverso il ruolo stipendiale dei mesi di maggio e luglio 2025 e, quindi,
successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio.
Pertanto, considerata la contumacia della resistente e non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare la domanda deve ritenersi sia venuto meno l'interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Pt_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
[...]
2. Le spese di giudizio vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale,
ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell'
[...]
. Controparte_1
E, infatti, la parte convenuta, nel corrispondere alla ricorrente gli importi in questa sede richiesti in via giudiziale, ha di fatto confermato ed asseverato la fondatezza della domanda introduttiva, del resto basata su un principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sicché il susseguente adempimento, eseguito dopo l'introduzione del giudizio, non vale ad esentarla dalla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente per l'introduzione del giudizio.
Dette spese vanno liquidate nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, attenendosi ai valori minimi del parametro di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ex art. 4, comma 4, del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1407 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da Parte_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
3) condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi € 721,00 (€ 1.030,00 ridotti del 30% ad € 721,00) per compensi ed € 49,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 27.10.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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