Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 20/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2025, proposto dalla Cooperativa Sociale DAFNE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Bonomi, PEC avv.valentinabonomi@pec.it, e Antonio Molinari, PEC avv.antoniomolinari@pec.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Gallitello n. 116/b;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione n. 448 del 21.10.2025, notificata il 24.10.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Sistemi di Welfare della Regione Basilicata ha ridotto il contributo, concesso alla Cooperativa Sociale DAFNE, da € 75.869,98 a € 20.527,85 ed ha chiesto la restituzione della somma di € 55.342,13;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. SQ AS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La Cooperativa Sociale DAFNE ha partecipato al procedimento di evidenza pubblica, indetto dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 679 del 29.9.2020, per l’attribuzione dei contributi, finalizzati all’erogazione di “servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione”, e con Determinazione n. 102 del 17.12.2021 le è stato concesso un contributo di € 135.000,00, di cui € 54.000.00 corrisposti il 9.9.2022 e € 40.500,00 erogati il 6.7.2023.
Successivamente, in seguito al controllo del 10.4.2024, con Determinazione n. 346 del 22.10.2024 il predetto contributo di € 135.000,00 è stato rideterminato in € 75.869,98 e la Cooperativa Sociale DAFNE ha restituito alla Regione Basilicata la somma di € 18.630,02.
Ma, in seguito ad un altro controllo del 26.6.2025, divenuto definitivo in data 30.9.2025, dopo le osservazioni della Cooperativa Sociale DAFNE del 15/16.7.2025, non sono state ammesse anche le spese, relative a 3 dipendenti interni, in quanto non indicati nella candidatura iniziale e non autorizzati successivamente, e la spesa, relativa ad una consulente, non prevista nel progetto presentato.
Pertanto, con Determinazione n. 448 del 21.10.2025, notificata il 24.10.2025 il Dirigente dell’Ufficio Sistemi di Welfare della Regione Basilicata ha ridotto il contributo, concesso alla Cooperativa Sociale DAFNE, da € 75.869,98 a € 20.527,85 ed ha chiesto la restituzione della somma di € 55.342,13.
La Cooperativa Sociale DAFNE con il presente ricorso, notificato il 23.12.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato nella stessa giornata del 23.12.2025, ha impugnato la predetta Determinazione n. 448 del 21.10.2025, deducendo:
1) la violazione della normativa in materia di contraddittorio procedimentale, in quanto la Regione Basilicata non aveva tenuto conto delle osservazioni, presentate dalla ricorrente il 15/16.7.2025, dopo aver ricevuto il verbale del suddetto controllo provvisorio del 26.6.2025, evidenziando anche che il controllo definitivo del 30.9.2025 non le era stato notificato;
2) la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto le suddette spese, relative ai 3 dipendenti interni ed alla consulente, non erano state rilevate nel precedente controllo del 10.4.2024;
3) la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Regione Basilicata non aveva considerato che le attività, non ammesse a contributo, erano state effettivamente svolte a beneficio dei destinatari del progetto.
Nella Camera di Consiglio del 14.1.2026 il ricorso è passato in decisione, dopo che il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione.
Infatti, secondo la Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 29.1.2014, il destinatario di finanziamenti o contributi pubblici vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di concessione dei benefici per vizi di legittimità o di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico, quanto di diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro pubblico oggetto di finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere.
Conseguentemente, il Giudice Ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti ovvero per contrastare l’Amministrazione che, servendosi impropriamente degli istituti amministrativi della revoca o dell’annullamento, ha in realtà utilizzato gli istituti civilistici della decadenza o della risoluzione, attesoché ha ritirato il finanziamento di pubblico denaro sulla scorta di un preteso inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto concessivo del contributo.
Mentre risulta pacifico che nella fase procedimentale antecedente alla concessione del contributo pubblico la posizione soggettiva del potenziale destinatario del finanziamento assume la configurazione di interesse legittimo, la cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. risulta attribuita in via esclusiva al Giudice Amministrativo, nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo pubblico la posizione del privato può assumere a seconda dei casi la configurazione:
-di diritto soggettivo, come per es. la mancata erogazione materiale del contributo dopo la sua concessione, poiché in tal caso all’Autorità Amministrativa non è attribuito alcun potere discrezionale, ma solo il controllo formale di alcuni adempimenti contabili, o l’inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi previsti dalle norme di fonte primaria o secondaria o dalle disposizioni particolari contenute nell’atto di concessione, disciplinanti le modalità esecutive di utilizzo del contributo;
-o di interesse legittimo nei confronti dei provvedimenti di autotutela emanati dall’Amministrazione erogatrice del contributo pubblico, come per es. l’autoannullamento del provvedimento di finanziamento per mancanza dei requisiti di ammissione da parte del beneficiario o l’atto di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico.
La suddetta Sentenza n. 6 del 29.1.2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha anche espressamente escluso l’equiparazione del denaro ai beni pubblici, sia perché il beneficiario del contributo diviene proprietario del pubblico denaro erogatogli e non si limita ad usarlo temporaneamente, sia perché la giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. b), cod. proc. amm. in materia di concessione di beni pubblici riserva al G.O. le controversie relative a “canoni, indennità ed altri corrispettivi”.
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la controversia in esame spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto l’impugnata Determinazione n. 448 del 21.10.2025 non può essere qualificata con un provvedimento amministrativo di autotutela per mancanza dei requisiti di ammissione al contributo di cui è causa o per contrasto originario con l’interesse pubblico, in quanto:
1) attiene alla fase esecutiva della concessione alla ricorrente dei contributi, finalizzati all’erogazione di “servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione”;
2) è finalizzata alla conservazione degli importi già riscossi;
3) e consiste nell’accertamento della fondatezza della pretesa, di rimborso di alcune spese, non indicate nel progetto presentato, le quali hanno causato la rideterminazione del contributo spettante, perché secondo la Regione Basilicata la ricorrente non può ottenere il contributo richiesto per spese, non previste nell’ambito del progetto, ammesso a contributo.
Pertanto, deve ritenersi che, nella specie, la ricorrente ha agito a tutela di un diritto soggettivo, spettante alla cognizione del G.O..
A quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione.
Poiché la Regione Basilicata non si è costituita, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe, con indicazione, ai fini della translatio judicii, del Giudice Ordinario, presso cui il giudizio potrà essere riproposto nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST RI, Presidente
SQ AS, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ AS | ST RI |
IL SEGRETARIO