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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; Parte_1
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
e
) con l'avv. Massimo Giro. Parte_2 C.F._2
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
All'udienza del 19 marzo 2024, il procuratore della sig.ra ha dichiarato la morte della Parte_2 propria assistita e il processo è stato dichiarato interrotto.
Indi parte attrice ha depositato, il successivo 5 giugno 2024, istanza per la riassunzione e, con provvedimento del 12 giugno 2024, fissata udienza ex art. 303 c. p. c. per il 21 gennaio 2025.
A tale udienza, il procuratore di parte attrice ha instato per un rinvio, dando atto, in sintesi, di non avere notificato ricorso per riassunzione e decreto di fissazione udienza a tutti gli eredi della sig.ra
. Parte_2
Pertanto è stato assegnato termine perentorio per “notificare gli atti introduttivi a Controparte_1
e a coloro cui spetta proseguire il giudizio dopo la morte di NA”, fissandosi Parte_2
l'udienza del 18 novembre 2025 per il prosieguo.
All'udienza del 18 novembre 2025, constata la mancata costituzione di alcuno in prosecuzione della sig.ra , il procuratore di parte attrice ha affermato “che gli atti introduttivi sono stati CP_2 notificati a e a coloro i quali spetta di proseguire il giudizio per ”. Controparte_1 Parte_2
Tuttavia, dall'esame di tali atti è emerso che la notifica degli atti relativi alla riassunzione non è stata operata collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta sig.ra Parte_2
, ma nei confronti di tali e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
senza alcuna indicazione, né prova, che esse siano eredi di .
[...] Parte_2
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
I - Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008).
Con riferimento all'ipotesi in cui sia l'altra parte a operare la riassunzione del giudizio nei confronti dei detti successori a titolo universale, la S. C. ha a suo tempo affermato che “Verificatasi
l'interruzione del processo, per la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo (del processo) agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, rappresenta non un obbligo ma una facoltà, alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi;
in questo secondo caso, la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio in qualità di eredi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei loro confronti e che, una volta fornita dai medesimi la prova dell'avvenuta rinuncia all'eredità, è possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti dell'eventuale eredità giacente” (Cassazione civile sez. lav., 11/04/1984, n.2331).
Successivamente tale principio è stato modificato, avendo la S. C. più perspicuamente dato rilievo al fatto che l'erede diventa tale solo in esito ad accettazione, sia essa espressa o tacita. A ciò consegue che colui il quale riassume il processo ha l'onere di far partecipare al processo tutti coloro i quali
“abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità” (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008). Con la stessa sentenza, la S. C. ha concluso che, morta la parte e riassunto il giudizio nei confronti di un mero chiamato all'eredità del quale si sia poi constatata l'avvenuta rinunzia, ove il giudice abbia disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli effettivi successori universali della parte deceduta, “è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente”; in difetto, l'ordine di integrazione del contraddittorio non può ritenersi adempiuto, non essendo sufficiente la “mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi” (così Cass. 2008 cit.; nonché più di recente Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3959). II – Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la divisione – si è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50-bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza.
In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Va dichiarata, con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite divisoria al Tribunale in composizione monocratica, l'estinzione del processo: palese essendo che, di là dello stesso cognome, nulla consente di ritenere che le dette sigg.re e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 siano eredi di OS NA.
[...]
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, visto l'art. 307 cit., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; Parte_1
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
e
) con l'avv. Massimo Giro. Parte_2 C.F._2
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
All'udienza del 19 marzo 2024, il procuratore della sig.ra ha dichiarato la morte della Parte_2 propria assistita e il processo è stato dichiarato interrotto.
Indi parte attrice ha depositato, il successivo 5 giugno 2024, istanza per la riassunzione e, con provvedimento del 12 giugno 2024, fissata udienza ex art. 303 c. p. c. per il 21 gennaio 2025.
A tale udienza, il procuratore di parte attrice ha instato per un rinvio, dando atto, in sintesi, di non avere notificato ricorso per riassunzione e decreto di fissazione udienza a tutti gli eredi della sig.ra
. Parte_2
Pertanto è stato assegnato termine perentorio per “notificare gli atti introduttivi a Controparte_1
e a coloro cui spetta proseguire il giudizio dopo la morte di NA”, fissandosi Parte_2
l'udienza del 18 novembre 2025 per il prosieguo.
All'udienza del 18 novembre 2025, constata la mancata costituzione di alcuno in prosecuzione della sig.ra , il procuratore di parte attrice ha affermato “che gli atti introduttivi sono stati CP_2 notificati a e a coloro i quali spetta di proseguire il giudizio per ”. Controparte_1 Parte_2
Tuttavia, dall'esame di tali atti è emerso che la notifica degli atti relativi alla riassunzione non è stata operata collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta sig.ra Parte_2
, ma nei confronti di tali e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
senza alcuna indicazione, né prova, che esse siano eredi di .
[...] Parte_2
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
I - Secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008).
Con riferimento all'ipotesi in cui sia l'altra parte a operare la riassunzione del giudizio nei confronti dei detti successori a titolo universale, la S. C. ha a suo tempo affermato che “Verificatasi
l'interruzione del processo, per la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo (del processo) agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, rappresenta non un obbligo ma una facoltà, alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi;
in questo secondo caso, la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio in qualità di eredi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei loro confronti e che, una volta fornita dai medesimi la prova dell'avvenuta rinuncia all'eredità, è possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti dell'eventuale eredità giacente” (Cassazione civile sez. lav., 11/04/1984, n.2331).
Successivamente tale principio è stato modificato, avendo la S. C. più perspicuamente dato rilievo al fatto che l'erede diventa tale solo in esito ad accettazione, sia essa espressa o tacita. A ciò consegue che colui il quale riassume il processo ha l'onere di far partecipare al processo tutti coloro i quali
“abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità” (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008). Con la stessa sentenza, la S. C. ha concluso che, morta la parte e riassunto il giudizio nei confronti di un mero chiamato all'eredità del quale si sia poi constatata l'avvenuta rinunzia, ove il giudice abbia disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli effettivi successori universali della parte deceduta, “è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente”; in difetto, l'ordine di integrazione del contraddittorio non può ritenersi adempiuto, non essendo sufficiente la “mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi” (così Cass. 2008 cit.; nonché più di recente Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3959). II – Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la divisione – si è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50-bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza.
In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Va dichiarata, con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite divisoria al Tribunale in composizione monocratica, l'estinzione del processo: palese essendo che, di là dello stesso cognome, nulla consente di ritenere che le dette sigg.re e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 siano eredi di OS NA.
[...]
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, visto l'art. 307 cit., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.