Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
L'indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241 si applica anche in favore del cittadino italiano che debba scontare in Italia, in seguito al rifiuto della consegna richiesta con mandato d'arresto europeo, la pena inflitta con sentenza dell'Autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea.
Commentario • 1
- 1. Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indultohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 34367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34367 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/07/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2292
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 6752/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia;
avverso la ordinanza in data 15.12.2008 della Corte d'appello di Venezia;
nei confronti di:
CI CL, nato il [...] a [...]
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con sentenza emessa il 20.7.2006 la Corte d'appello di Venezia, decidendo in base alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), su mandato d'arresto europeo emesso ai fini della esecuzione della pena inflitta a CL CI con sentenza 14.4.2004 della Corte d'appello di Aix en Provence per delitto in materia di stupefacenti, rifiutava la consegna e disponeva l'esecuzione in Italia della condanna secondo il diritto interno.
Il 31.5.2007 la stessa Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata dal condannato, già sottoposto alla esecuzione della condanna, di condono ex L. n.241 del 2006 di parte della pena, nella misura di un anno, cinque mesi e venti giorni di reclusione.
Il provvedimento veniva impugnato dal condannato e questa Corte con ordinanza 15.7.2008 qualificava il gravame opposizione, restituendo gli atti alla Corte d'appello che, con la decisione in epigrafe, presa ex art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p., accoglieva l'opposizione e applicava al IM l'indulto nella misura richiesta.
A ragione osservava che - pur essendo indubitabilmente diversa la disciplina del MAE esecutivo ex L. n. 69 del 2005 e decisione quadro, rispetto a quella istituita per il trasferimento delle persone condannate dalla Convenzione europea del 21.3.1983 e dalle leggi di ratifica L. n. 334 del 1988 e di attuazione L. n. 257 del 1989 - in relazione alla fattispecie dedotta (di sentenza di rifiuto della consegna antecedente la concessione d'indulto con L. n. 241 del 2006 e in qualche modo perciò ad avviso della Corte di merito analoga a quella esaminata da Sez. 6 n. 47887 del 2.11.2004, Cicuttini) dovevano comunque ritenersi operanti i principi affermati, sulla base di una interpretazione conforme delle fonti internazionali, da S.U. n. 36527 del 10/07/2008, Napoletano, in ordine alla inclusione del condono tra gli istituti demenziali applicabili in virtù del diritto interno alla esecuzione nello Stato.
2. Ricorre il Procuratore generale che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazioni di legge.
2.1. Osserva che la Corte d'appello pur partendo dalla corretta premessa della diversità di disciplina tra MAE esecutivo e trasferimento delle persone condannate ai sensi della Convenzione del 1983, sarebbe giunta a soluzione:
- da un lato contraddittoria, ritenendo applicabile il condono alla esecuzione che consegue al rifiuto di consegna in ragione del dato meramente accidentale della emissione antecedentemente alla legge d'indulto della sentenza che detto rifiuto ha statuito;
- dall'altro comunque errata perché ne' la L. n. 69 del 2005 ne' la decisione quadro fanno riferimento all'istituto dell'indulto o ad altro simile, prevedendo al contrario la esecuzione dei giudicati stranieri "nella loro integrità", ferma restando la sola applicazione delle norme penitenziarie di diritto interno;
e perché, a differenza che nel trasferimento di condannati ai sensi della Convenzione, l'esecuzione nello Stato di cittadinanza del condannato ai sensi della legge sul M.A.E. prescinde da qualsivoglia valutazione di opportunità dello Stato di condanna e, dunque, da una sua delibazione in vista, anche, dell'applicazione di cause di estinzione della pena.
2.2. Sott'altro profilo, subordinato, deduce quindi che la condanna emessa dall'autorità giudiziaria francese concerneva il trasporto di 4,110 chili di stupefacente. E sostiene che l'esecuzione aveva riguardo ad un reato in tema di stupefacenti che doveva ritenersi aggravato, sulla base della contestazione in fatto, dalla quantità ingente, che costituiva causa ostativa all'applicabilità dell'indulto.
DIRITTO
1. Il caso in esame riguarda l'esecuzione nello Stato italiano della pena inflitta con sentenza dell'autorità giudiziaria francese, a seguito di decisione della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna richiesta con mandato d'arresto europeo esecutivo e aveva disposto che la pena da scontare per il reato cui si riferiva detta condanna, qualificato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, fosse eseguita in Italia conformemente al diritto interno, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r (attuativa della disposizione dell'art. 4, paragrafo 6 della decisione-quadro 2002/ 584/GAI). Il punto di diritto devoluto a questa Corte con il primo motivo di ricorso è se a tale pena sia applicabile il condono concesso con la legge d'indulto L. n. 241 del 2006, secondo quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata e contestato dal Procuratore generale ricorrente.
Il secondo motivo, proposto come subordinato, riguarda invece l'astratta applicabilità dell'indulto in relazione al reato oggetto di condanna.
2. Ora è evidente che il motivo cosiddetto subordinato è in realtà preliminare, giacché ove il fatto per il quale l'imputato è stato condannato fosse da ricondurre ad uno dei reati esclusi dalla L. n.241 del 2006, il problema sollevato con il motivo "principale"
sarebbe irrilevante. Ma la prospettazione del ricorrente è infondata.
Come si è già detto, la questione riguarda la fase esecutiva, giacché la "cognizione" s'è conclusa con la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 20.7.2006, definitiva, che ha rifiutato la consegna e ha disposto l'esecuzione della condanna in Italia. È in quella sede infatti che alla Corte d'appello investita del M.A.E. spetta non solo di determinare esattamente la pena da porre in esecuzione, ma anche di qualificarne il titolo giuridico, in conformità, come previsto dalla norma all'inizio richiamata, al diritto interno (tra molte, Sez. 6, n. 46845 del 10/12/2007, Pano;
ib. n. 7818 del 12/2/2008 Tavano;
n. 7813 del 12/2/2008, Finotto;
Sez. 6, n. 22105 del 26/05/2008, Tropea - non massimate sul punto specifico -).
Anche alla situazione in esame s'applica dunque il principio che ai fini della applicazione dell'indulto il giudice della esecuzione deve avere esclusivo riguardo alla qualificazione dei reati operata nel provvedimento irrevocabile del giudice della cognizione e alle circostanze formalmente in esso ritenute. Al giudice dell'esecuzione compete difatti "interpretare" la sentenza al fine di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ma non gli spetta modificare la decisione, che è segnata dal dispositivo nel quale si contiene il giudicato (tra molte: Sez. 1, n. 46994 del 29/11/2007, Molitierno e ivi citate Sez. 1 n. 13404 del 17/2/2005, Spadola;
Sez. 1, n. 3001/90 del 22/11/1989, Coccone;
Sez. 6 n. 3106 del 28/6/1994, Stivala;
Sez. 1 n. 6362 del 31/1/2006, Zungri;
nonché Sez. 1, n. 25954 del 4/6/2008, Amodei;
Sez. 1, n. 41073 del 16/10/2008, Gisondi;
Sez. 1, n. 43716 del 13/11/2008, De Simone). E poiché nel formare il titolo esecutivo la Corte d'appello ha qualificato il fatto esclusivamente ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, senza fare alcun riferimento formale alla circostanza aggravante dell'art. 80, comma 2, stesso decreto o alla quantità ingente, giustamente il giudice dell'esecuzione s'è attenuto al reato non circostanziato individuato in sede di cognizione e ha ritenuto ad esso applicabile il condono concesso con la L. n. 241 del 2006. 3. Infondato è anche il primo motivo.
Ancora una volta, a chiarire l'ambito della problematica sollevata dal ricorrente, va ricordato che la questione riguarda la fase esecutiva.
Non riguarda di conseguenza il presente giudizio il problema interpretativo sulla esistenza o meno in capo alla Corte d'appello investita di M.A.E. esecutivo, di un potere "discrezionale" di rifiutare la consegna collegato alla possibilità di valutare la concreta possibilità di espiazione, perché la Corte d'appello ha già deciso.
È dunque sufficiente ricordare, in collegamento con quanto si dice nel provvedimento impugnato, che a un primo orientamento favorevole al riconoscimento di siffatto potere nell'ambito del MAE esecutivo, espresso da Sez. 6, n. 10544 del 06/03/2007, Foresta;
Sez. F. n. 33327 del 21/8/2007, D'Onorio; s'è nel tempo contrapposto altro indirizzo, che pare in via di consolidamento, espresso da Sez. 6 n. 46845 del 10/12/2007, Pano;
Sez. 6 n. 7812 del 12/2/2008, Tavano;
Sez. 6 n. 7813 del 12/2/2008, Finotto;
Sez. 6, n. 22105 del 26/05/2008, Tropea;
Sez. 6, n. 30018 del 16/07/2008, Zurlo, non massimata sul punto, secondo cui il rifiuto e la esecuzione nello Stato sono comunque dovuti ove il condannato cittadino dello Stato d'esecuzione ne faccia richiesta.
A maggior ragione non è dunque rilevante nel presente giudizio l'osservazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'indulto sarebbe applicabile solo quando la sentenza di delibazione è precedente alla legge di clemenza, formulata richiamando Sez. 6, n. 47887 del 02/11/2004, Cicuttini. Non solo infatti la situazione in esame non riguardava l'ipotesi temporale in tesi da escludere, ma detta sentenza concerneva un caso di richiesta di trasferimento di persona condannata disciplinata dalla Convenzione del 1983 e si riferiva (analogamente al primo degli orientamenti sopra richiamati) al potere del giudice della cognizione (non dell'esecuzione) di valutare la concreta possibilità di espiazione e di rifiutare, conseguentemente, il trasferimento, in relazione ad un provvedimento di amnistia.
La contraddizione colta dal ricorrente nel richiamare un arresto giurisprudenziale che si riferiva alla Convenzione del 1983 in un contesto nel quale si afferma che essa non è applicabile al MAE esecutivo, cade dunque su un profilo irrilevante e l'incongruenza (come è stato acutamente osservato da un Commentatore, dalla sentenza Cicuttini "emerge, per converso, che non è inibito allo Stato di esecuzione applicare un'amnistia o altro beneficio già concessi prima del trasferimento") non è comunque idonea a inficiare l'ordinanza impugnata, perché, come è chiaro, la questione affrontata è di diritto e quello che conta non è perciò la correttezza della motivazione ma la esattezza della decisione.
4. Il tema da trattare, che è quello della applicabilità dell'indulto in fase esecutiva, è invece, nella sostanza, interamente risolto da S.U. n. 36527 del 10/07/2008, Napoletano. La L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), rifacendosi pedissequamente all'art. 4 par. 6 della decisione-quadro, nulla dice in ordine alle modalità di formazione del titolo esecutivo, alla procedura e alle modalità di determinazione della pena, alla sua esecuzione, limitandosi a rinviare al "diritto interno".
Il deficit di chiarezza della legge d'attuazione ha prodotto le incertezze interpretative ricordate al precedente paragrafo, che scaturivano in larga parte appunto dalla diversa individuazione della base normativa cui fare, per via d'integrazione analogica, riferimento. Così a base del primo orientamento (non obbligatorietà della consegna) si poneva la necessita di fare ricorso, in quanto compatibili, alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, cui l'Italia ha prestato adesione optando per la continuazione della pena;
a base del secondo si richiama per lo più (fa ad esempio eccezione la sentenza Tropea, che trova un punto di equilibrio intermedio) l'applicabilità in via analogica dei "criteri" fissati dall'art. 735 c.p.p., il cui secondo comma parla di conversione della pena.
Ora la premessa di tale secondo indirizzo, secondo cui la sentenza estera non deve essere formalmente "riconosciuta" discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla decisione-quadro, non comporta che il meccanismo di riconoscimento mediante conversione sia da includere necessariamente tra i "criteri" analogicamente applicabili. Il dato certo è, invece e in ogni caso, che l'esecuzione deve essere regolata in conformità al diritto interno.
Di conseguenza (e analogamente a quanto osservava S.U. Napoletano richiamando da un lato le norme convenzionali e quelle della L. n.334 del 1988, di ratifica ed esecuzione della convenzione del 1983;
dall'altro, con riferimento al sistema codicistico, l'art. 738) qualunque sia l'opzione, continuazione o conversione, applicabile, il fatto che l'esecuzione della pena è soggetta alla legge dello Stato di esecuzione comporta che la pena da eseguire è suscettibile dei benefici e degli adattamenti previsti dalla legislazione di tale Stato, ivi compreso il condono parziale, riconducibile alla nozione di remise (partielle) de peine, espressione del potere sovrano di clemenza esercitabile sia in forma individuale che generalizzata e diretto alla sostanziale riduzione della pena da eseguire (cfr. ancora una volta le articolate osservazioni di S.U. Napoletano al punto 5 del diritto).
Non ha di contro alcuna base normativa la tesi del ricorrente, secondo cui il rinvio al diritto interno riguarderebbe il solo "diritto penitenziario", quasi che la collocazione della disciplina generale dell'indulto nell'ambito del codice penale facesse perdere all'istituto del condono parziale la sua natura di istituto che attiene non alla punibilità ma al rapporto giuridico punitivo (per chi lo ammetta) e che incide sul rapporto esecutivo.
Mentre la conferma che allorché la normativa comunitaria fa riferimento alla esecuzione della condanna secondo il diritto interno si riferisce ad ampio raggio anche ai benefici e agli istituti di remissione, quantomeno parziale, della pena, viene chiaramente dalla decisione quadro 2008/909/GAI del 27.11.2008 sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali e sulla loro esecuzione, che ha, come emerge dai "considerando", valore ricognitivo e di sistemazione dei principi vigenti nell'ambito del diritto comunitario, che dovrà sostituire a decorrere dal dicembre 2011 anche le corrispondenti disposizioni della Convenzione del 1983 (art. 26) e che con essa si pone in linea di assoluta continuità quanto a poteri d'adattamento, di concessione dei benefici nonché demenziali dello Stato d'esecuzione: e che espressamente prevede che le sue disposizioni sono applicabili, "mutatis mutandis", all'esecuzione delle pene nei casi di cui agli artt. 4, par. 6 della decisione quadro del 2002 in materia di M.A.E. (da cui, la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r in esame). A livello interpretativo non può non ritenersi perciò sintomatico della correttezza dell'opzione già accolta per via sistematica, che la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 52, lett. c) e m), in G.U. 14 luglio 2009, n. 161 (legge comunitaria 2008) - che all'art. 49 conferisce al Governo la delega per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI - individuando i criteri direttivi in relazione ai motivi di rifiuto del riconoscimento e della esecuzione della sentenza, tiene senz'altro ferma la possibilità di esecuzione "parziale".
Resta solo da aggiungere che appartiene al novero dei diritti fondamentali, che lo Stato di esecuzione è tenuto ad assicurare, il rispetto del principio di eguaglianza, il quale impone che nei confronti del cittadino condannato dallo Stato estero venga adottato un trattamento il più possibile conforme a quello che sarebbe applicabile nel caso di condanna per lo stesso fatto pronunziata da un'autorità giudiziaria italiana.
3. Deve concludersi che anche nel caso di esecuzione nello Stato italiano di pena inflitta con sentenza di altro Stato membro dell'U.E. a seguito del rifiuto di consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), è applicabile il condono concesso con la legge n. 241 del 2006. Il ricorso, di conseguenza, non può che essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009