Sentenza 2 novembre 2004
Massime • 1
Sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza a pena restrittiva della libertà, alla corte d'appello compete non solo accertare la sussistenza delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero del condannato, ma verificare l'esistenza dello stesso presupposto su cui l'istituto dell'esecuzione all'estero si fonda, cioè la possibilità, materiale e giuridica, che la pena inflitta da una sentenza di condanna italiana abbia esecuzione nello Stato estero richiesto, con la conseguenza che, se al momento della deliberazione prevista dall'art. 743 cod. proc. pen. la pena inflitta non risulti eseguibile all'estero, legittimamente l'autorità giudiziaria adotta una deliberazione sfavorevole, in quanto la stessa Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate diviene inapplicabile. (Nel caso di specie, si trattava di un condannato alla pena dell'ergastolo per gravi delitti collegati al terrorismo, la cui richiesta di esecuzione della condanna in Spagna era stata respinta dall'autorità giudiziaria italiana, in quanto i reati per cui era stato ritenuto colpevole sarebbero rientrati nell'amnistia concessa con la legge spagnola del 15 ottobre 1977, n. 46).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2004, n. 47887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47887 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 02/11/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1729
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 34151/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU CA n. a San Giovanni al Natisone il 23.3.1947;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, emessa il 10.6.2003;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
letta la requisitoria del P.G., V. Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica di Venezia avviò dinanzi alla Corte d'appello la procedura ex art. 5 L. 257/1989, su richiesta datata 16.10.2002 del Ministro della giustizia (basata sulla convenzione di Strasburgo del 21.3.1988, resa esecutiva in Italia con L. 25.7.1988 n. 334), il quale aveva espresso parere favorevole all'istanza di trasferimento in Spagna di CA CU per scontare la pena infittagli dalla Corte d'assise d'appello di Venezia, con sentenza pronunciata il 5 aprile 1989, divenuta irrevocabile il 29.1.1990.
Condannato all'ergastolo per i delitti di concorso in strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato (con morte di tre appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in Peteano di Sagrado il 31.5.1972), riorganizzazione del partito fascista, furto pluriaggravato, porto illegale d'esplosivo e d'ordigno esplosivo, il CU, che ha ottenuto la cittadinanza spagnola in data 3.5.1989 e rinunciato a quella italiana, sta scontando la pena in Italia, dove è stato estradato dalla Francia.
L'Autorità giudiziaria spagnola aveva in precedenza rifiutato richieste d'estradizione, affermando la natura politica dei reati commessi dal CU e la conseguente loro riconducibilità all'amnistia concessa con la legge spagnola 46/1977 e ritenendo, per il principio d'irretroattività della legge penale, l'inapplicabilità della Convenzione europea sul terrorismo del 27.1.1977, sottoscritta e ratificata (dalla Spagna e dall'Italia) in data successiva alla commissione dei reati.
La Corte veneziana, in data 10 giugno 2003, ha deliberato in senso non favorevole alla richiesta del Ministro, in quanto i reati di cui il CU è stato dichiarato colpevoli risultano amnistiati dalla Spagna con legge 15.10.1977 n. 46: in caso di trasferimento in quel paese, pertanto, verrebbe meno la possibilità di eseguire la pena, ciò che comporta l'inapplicabilità della citata Convenzione.
2. Contro tale decisione ricorre per cassazione il CU, il quale deduce, come unico motivo, nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606.1 lett. b) ed e) del codice di procedura penale, in relazione alla citata Convenzione di Strasburgo, all'art. 5 L.
3.7.1989 n. 257 ed all'art. 743 c.p.p., in quanto la competenza sul merito della sanzione da eseguire in Spagna e sulla sua congruità spetta al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria. Esorbitando dalla propria competenza, la Corte veneziana è peraltro pervenuta a conclusioni erronee ed infondate, giacché, per un verso, "la risposta del Governo spagnolo alla richiesta del Governo italiano sulla richiesta di trasferimento non fa alcun cenno all'eventualità che il delitto perseguito in Italia sia stato amnistiato in Spagna", e, per altro verso, "il riferimento ad altri atti contenuto nel fascicolo del CU, e che riguardano soltanto la sua complessa vicenda giudiziaria, sono del tutto estranei al procedimento in corso".
3. Questa Corte, con ordinanza 23.2.2004, per il tramite del Ministero della giustizia ha richiesto all'Autorità spagnola di precisare se la legge spagnola 46/1977 sull'amnistia, già ritenuta a suo tempo ostativa all'estradizione del CU, impedisca, secondo l'ordinamento spagnolo, l'esecuzione della pena inflitta dalla menzionata sentenza di condanna.
L'Autorità spagnola (Corte nazionale - seconda sezione penale), con nota datata 30 giugno (qui trasmessa con missiva del Ministero della giustizia italiano in data 8 settembre 2004), - mentre ha precisato che la pena dell'ergastolo inflitta al CU è incompatibile con la legislazione spagnola, per cui, conformemente all'art. 10.2 della Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 e all'art. 70 del codice penale spagnolo, "il periodo d'esecuzione massima sarà di 30 anni,
senza che siano necessarie altre modifiche al contenuto punitivo di tale sentenza secondo quando disposto nell'art. 10.1 della medesima Convenzione", conteggiando ovviamente il periodo di pena già scontato in Italia - nulla ha riferito sulla specifica questione relativa all'applicazione dell'amnistia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La questione posta dal ricorso del CU è se, ai sensi degli artt. 742-744 del cod. di proc. pen., spetti alla Corte d'appello o al Ministro della giustizia valutare l'ammissibilità del trasferimento dell'esecuzione della condanna all'estero nel caso in cui risulti che, per effetto di una legge d'amnistia già in vigore nello stato estero, lo Stato richiesto non potrà dare corso all'esecuzione della pena.
5. La soluzione prospettata dal ricorrente, secondo cui tale competenza spetta al Ministro della giustizia, è infondata per le seguenti ragioni.
Per adeguare l'ordinamento processuale italiano agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, firmata Strasburgo il 21 marzo 1983 e resa esecutiva in Italia con L. n. 334/1988, e da altri trattati d'analogo contenuto (come quello di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali stipulato il 28.2.1984 a Bangkok tra Italia e Thailandia, resa esecutiva con L. 369/1988), il nuovo codice di procedura penale ha disciplinato, agli artt. 742-746 c.p.p.,
l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane, prevedendo che il Ministro della giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali (o vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero) previa deliberazione favorevole della corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna.
La necessità della previa deliberazione favorevole da parte dell'autorità giudiziarie deriva sia da coerenze sistematiche con le altre previsioni del codice in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, sia dai rilevanti effetti giuridici che il trasferimento del condannato comporta per l'ordinamento italiano. Il principio che informa tutta la Convenzione europea, infatti, è che l'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato d'esecuzione e non da quello dello Stato di condanna (art.
9.3 Conv.). Lo Stato di esecuzione, fermo il divieto di aggravare la pena (artt. 10-11 Conv.), applica le leggi, procedure e istituti del proprio ordinamento.
La presa in carico della persona condannata da parte dell'autorità dello Stato di esecuzione implica un sostanziale trasferimento a quello Stato della funzione punitiva.
Ne consegue non soltanto l'ovvia sospensione dell'esecuzione della pena nello Stato di condanna, ma anche il divieto per quest'ultimo di eseguire la pena "se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata" (art. 8 Conv. eur.), nonché la libertà per lo Stato di esecuzione (così come, ovviamente, per quello di condanna), di "accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi" (art. 12).
In sostanza, una volta effettuato il trasferimento del condannato all'estero per l'esecuzione della pena, lo Stato di condanna perde ogni potere sul condannato, ad eccezione di quello relativo a disposizioni o trattamenti più favorevoli (revisione, grazia, amnistia, commutazione della pena).
Questa Corte ha avuto già modo di precisare che compete al Ministro della giustizia il giudizio di merito relativo alle condizioni politiche-sociali dell'ordinamento straniero, nonché la valutazione dell'adeguatezza, secondo i criteri previsti all'art. 133 del codice penale italiano, della pena da eseguire all'estero rispetto alla durata stabilita nel titolo esecutivo italiano (cfr. Cass. VIA 4802/1996, ced 204654; Cass. 1^ 2200/1999, ced 21320; Cass. VIA 180/1999, ced 212568). Compete, invece, all'autorità giudiziaria accertare l'ammissibilità giuridica della richiesta, sulla base delle condizioni e dei limiti previsti dalle fonti internazionali e dalla legge interna, vagliando, se necessario, anche le norma dell'ordinamento dello stato estero nel quale il trasferimento deve operarsi.
Rientra pertanto nella competenza giudiziaria accertare la sussistenza di un accordo internazionale, il consenso del condannato all'esecuzione all'estero, l'idoneità dell'esecuzione all'estero a favorire il reinserimento sociale del condannato, l'inesistenza di limiti all'esecuzione all'estero posti dall'art. 744 c.p.p., le altre condizioni eventualmente richieste dalla convenzioni internazionali di cui il Ministro intende richiedere l'applicazione. Ma prima ancora di tali condizioni, la Corte deve verificare la sussistenza del presupposto fondamentale su cui sia l'istituto codicistico dell'esecuzione all'estero delle sentenze penali sia l'intera Convenzione europea sono fondati: la possibilità, materiale e giuridica, che una pena inflitta da una sentenza di condanna italiana abbia esecuzione nello Stato estero richiesto. Che tale presupposto non possa mancare risulta sia dalla natura e dalla logica sia dalla lettera della Convenzione, che già nel preambolo sottolinea che gli obiettivi di cooperazione internazionale e di reinserimento sociale delle persone condannate "richiedono che gli stranieri privati della libertà a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine".
L'espressione "scontare la condanna" (nel testo originario francese "subir sa condamnation") e l'altra "esecuzione della condanna" ("execution de la condamnation") sono reiterate più volte in vari articoli della Convenzione, a conferma dell'ovvia constatazione che gli Stati si sono obbligati tra loro sul presupposto che una pena inflitta possa essere eseguita all'estero.
Ne consegue che, se la pena inflitta con la condanna risulti non eseguibile all'estero al momento della deliberazione prevista dall'ali. 743 cod. proc. pen., la Convenzione non è applicabile e, pertanto, l'autorità giudiziaria non può adottare "deliberazione favorevole" all'esecuzione della condanna all'estero. Nel caso di specie, i reati per i quali il CU ha riportato condanna risultano amnistiati all'art.
1.1 lett. a) della legge spagnola 15 ottobre 1977 n. 46, che concede completa amnistia per "tutti gli atti aventi finalità politica, qualunque sia stato il loro risultato, previsti come delitti o contravvenzioni, compiuti prima del 15 dicembre 1976".
Trattasi di situazione ben diversa da quella, già ricordata, prevista dall'art. 12 della Convenzione europea, secondo cui "ciascuna parte la parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena". Per esigenze di cooperazione internazionale, lo Stato di condanna, nel momento in cui richiede il (o acconsente al) trasferimento all'estero di un condannato per l'esecuzione della pena, accetta il rischio che l'esercizio di una funzione propria dell'altro Stato sovrano possa modificare o annullare gli effetti della propria sentenza di condanna. L'art. 12 della Convenzione, infatti, impedisce che lo Stato di condanna possa condizionare il trasferimento del condannato all'impegno dello Stato di esecuzione di non concedere grazia, amnistia o commutazione di pena.
Differente è, invece, il caso in esame, nel quale non si tratterebbe di accettare l'ineliminabile rischio di accadimento futuro e incerto, dipendente esclusivamente dall'esercizio di una potestà sovrana dello Stato di esecuzione, bensì di dar corso ad un trasferimento del condannato in uno Stato che è già obbligato, dalla sua Costituzione e dalla sue leggi, a non poter eseguire la condanna per reati commessi dal CU nel 1972, come risulta evidente dalla lettura dell'indicata legge di amnistia generale n. 46/77, lettura confortata dall'univoco elemento di fatto, rappresentato dalla motivazione delle menzionata pronuncia dell'autorità giudiziaria spagnola, che negò l'estradizione del CU richiesta dall'autorità italiana.
In tale situazione, come correttamente afferma la corte veneziana, il trasferimento all'estero del CU comporterebbe una sicura vanificazione del giudicato penale per i gravi fatti per i quali è intervenuta in Italia sentenza definitiva di condanna, finendo sostanzialmente con l'equivalere alla concessione della grazia, al di fuori della procedura prevista dagli artt. 87 della Costituzione e dell'art. 681 c.p.p.. 6. Il ricorso del CU va perciò rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 ult. parte cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004