Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2008, n. 25954
CASS
Sentenza 4 giugno 2008

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Una volta che nel giudizio di cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, precluso in presenza di detta aggravante, interpretando la sentenza di condanna per più reati in continuazione nel senso che quelli non oggettivamente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con l'associazione di tipo mafioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2008, n. 25954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25954
    Data del deposito : 4 giugno 2008

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