Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 22105
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Sentenza 26 maggio 2008

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In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui la corte di appello disponga, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r) L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione nei confronti di un cittadino italiano sia eseguita in Italia, vengono in applicazione i principi generali della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, nella parte in cui sono regolati gli effetti dell'esecuzione nel territorio dello Stato di origine del condannato. Ne consegue che le autorità italiane devono continuare l'esecuzione della condanna alle condizioni e secondo le modalità previste dagli art. 9 e 10 di detta Convenzione.

In tema di mandato di arresto europeo, la procedura per la esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, riceve una regolamentazione del tutto peculiare, in quanto la Corte di appello deve tener conto soltanto dell'opzione esercitata dall'interessato circa il luogo di esecuzione della pena, mentre non deve procedere al formale riconoscimento della sentenza straniera, discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2008, n. 22105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22105
    Data del deposito : 26 maggio 2008

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