Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
Risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, per conto altrui, procede alla riscossione dei pagamenti fatti dalla persona offesa nell'ambito di un rapporto usurario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2008, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 16/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2085
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 035008/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CA FR N. IL 02/10/1975;
avverso ORDINANZA del 20/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDOMENICO VINCENZO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore De UC SC ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20/08//2008 del Tribunale di Napoli che aveva confermato la ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale della medesima sede il 26/07/2008. Pone a fondamento del ricorso tre motivi:
A) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. B) per erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p., in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 644 e 629 c.p. aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, in ordine alla individuazione dei requisiti minimi del concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p. nonché della circostanza aggravante di cui sopra.
B) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. B), per erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p., in punto di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 644 e 629 c.p. aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della p.o ai sensi dell'art. 192 c.p.p., in merito alle circostanze di cui al precedente motivo.
C) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p. per mera apparenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza in ai due superiori punti. I motivi possono essere trattati congiuntamente, anche perché in tale maniera affrontati dal ricorrente.
Il ricorrente deduce la mancanza di indizi in ordine alla partecipazione all'usura non contestata in concorso con ER ON), l'irrilevanza dello intervento sulla p.o. IL RI ingiungendogli di onorare il debito (sarebbe un intervento a favore del debitore) nonché la ininfluenza delle intercettazioni telefoniche (non avrebbe senso parlare di interessi al 7% pagati al ER e della quale usura sarebbe intermediario e, contemporaneamente, dire che egli avrebbe chiesto il 5%) e di quelle ambientali.
Il ricorrente deduce, in particolare, il vizio di violazione di legge e motivazionale dalla circostanza che non sarebbe stato contestato il concorso con il ER in ordine alla usura.. L'osservazione non è però coerente in quanto l'ipotesi accusatoria seguita dal G.I.P. e confermata dal Tribunale del riesame configura un intervento, consistito nell'invito ad onorare gli impegni, successivo (del 9 luglio) in un rapporto usurario in corso (sarà oggetto del giudizio di merito l'accertamento delle modalità di conclusione del contratto usurario e dei soggetti tra cui intervenne) e il richiamo che il De UC avrebbe effettuato al clan ER e al Sistema di VO è collegato alla contestazione della circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Come è giurisprudenza di questa Corte (SENT. 26553 12/06/2007 - 09/07/2007 SEZ. 2) il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione.
L'intervento successivo del De UC può essere fuori del concorso ed è perfettamente coerente con quanto osserva lo stesso nella conversazione intercettata e cioè che se si fossero rivolti a lui avrebbe richiesto il 5% e non il 7% come pretendeva il ER. Invero Cass. pen. Sez. 2005 n. 41045 ha ritenuto che l'esattore delle rate per incarico di chi ha concluso il contratto usurario non sempre risponde di concorso nella usura ma solo quando effettivamente riscuota le rate, altrimenti potendo rispondere di favoreggiamento. Nel caso in esame non è addebitato al De UC di avere agito per incarico del ER onde la mancata contestazione del concorso non presenta profili di illogicità.
Per quanto concerne la dedotta violazione degli art. 192 c.p.p., in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle pp.oo. il Tribunale motiva esaustivamente circa l'attendibilità delle stesse, fornendo adeguata giustificazione circa le modalità di formazione della prova (denunce successive) nonché sugli elementi di riscontro. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato, perché manifestamente infondato, inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue anche la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, tenuto conto del grado della colpa nella presentazione del ricorso, può, equitativamente determinarsi in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 16 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009