Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
L'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 non può applicarsi nel caso in cui il giudicato sia comprensivo della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991. (Nel caso di specie, la sussistenza della circostanza era indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, ancorché nella motivazione di quest'ultima ne era stata enunciata l'esclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 41073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41073 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2715
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037693/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI NZ, N. IL 14/04/1954;
avverso ORDINANZA del 12/06/2007 CORTE ASSISE di BENEVENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. C. STABILE Carmine, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 12.06.2007 la Corte d'assise di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da ND NZ avverso il provvedimento 28.11.2006 con cui lo stesso giudice aveva disatteso l'istanza di applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. Rilevava detta Corte come l'anzidetto istante avesse riportato condanna 24.11.2000, riformata solo in punto pena dalla Corte d'assise d'appello di Napoli, per reati aggravati dalla L. n. 152 del 91, art. 7, edittalmente esclusi pertanto dall'applicazione del beneficio. Rilevava ancora la Corte territoriale come tale aggravante, espressamente riconosciuta in primo grado, non fosse stata esclusa in grado d'appello, il cui dispositivo - che doveva prevalere - era confermativo, ancorché nella relativa motivazione se ne escludesse la ricorrenza.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: la dottrina ed una parte della giurisprudenza avevano rilevato come il dispositivo andasse integrato con la motivazione in senso anche prescrittivo e non solo interpretativo del dispositivo stesso;
dunque il comando della sentenza nella sua globalità andava letto anche nel contenuto motivazionale escludente l'aggravante ostativa.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, manifestamente infondato in quanto si pone contro giurisprudenza di legittimità quanto mai consolidata, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Ed invero in proposito deve essere ancora una volta confermato, in relazione al contenuto del giudicato, l'indirizzo interpretativo di questa Corte del tutto unitario.
Il tema giuridico proposto dal gravame è, invero, quello dell'interpretazione del giudicato. In proposito - posto che è fuori discussione che il giudice dell'esecuzione è tenuto a rispettare il giudicato così come si è formato - deve ribadirsi il tradizionale insegnamento di questa corte di legittimità secondo cui la volontà del giudice della cognizione (la lex del caso singolo) altra non è che quella che si è espressa nel dispositivo letto al termine dell'udienza. Per conseguenza, nel caso di difformità tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo. Sul punto, cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 1147 in data 15.12.1999, Rv. 215678, Corcione;
Cass. Pen. Sez. 5, n. 4973 in data 18.10.1999, Rv. 215769, OT (in tema di benefici di legge); ecc.. Il ricorso alla motivazione, in siffatto quadro dogmatico, è dunque utilmente consentito nella limitata funzione di chiarimento ed esplicazione, nei casi in cui il dispositivo ponga qualche effettivo dubbio interpretativo sulla reale volontà del giudice, non certo al fine (ed al risultato) di condurre a lettura contraria al senso comune reso evidente del dispositivo stesso (cfr., specifica sul punto, Cass. Pen. Sez. 1, n. 6026 in data 18.11.1996, Rv. 206257, P.M./Tononi). Va in proposito ricordata anche quella giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 38269 in data 25.09.2007, Rv. 237828, Tafuro) che ammette il ricorso alla motivazione nel caso (all'evidenza diverso) dell'errore materiale, da rilevare proprio con ricorso alla motivazione, ma senza incidere (come è proprio della procedura di correzione dell'errore materiale) nel contenuto del decisum espresso con il dispositivo. Del resto ognun vede a quali aberranti conseguenze - ed a quali inquietanti prassi operative - condurrebbe una giurisprudenza che ammettesse (ed anzi finirebbe per proporre) di indagare la motivazione per trame un senso del giudicato difforme dal dato letterale - ed evidente - del dispositivo letto in udienza e consacrato dal relativo verbale. Non possono, dunque, essere ammessi ripensamenti in sede di redazione della motivazione rispetto alla sostanza della decisione già pronunciata. L'ulteriore considerazione, direttamente evocata dal sistema processuale, secondo cui la motivazione non conforme al dispositivo costituisce vizio di contraddizione logica emendabile dalla parte interessata (ma, se del caso, anche dal P.M. nell'interesse della legge) con il rimedio dato dalla proponibile impugnazione, deve chiudere il discorso. Tanto ritenuto, è evidente che il dispositivo che - come nel caso qui in esame - condanni l'imputato in ordine al reato a lui ascritto, contiene in sè, in siffatto quadro interpretativo sistematico, il giudicato sul reato così come contestato, circostanze (nel caso l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7)) comprese, e non propone dubbi ermeneutici che legittimino il ricorso alla motivazione. Nel caso di specie, invero, il dispositivo del giudizio di primo grado espressamente indicava la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e quello di secondo grado, riducendo la pena, confermava nel resto, così inevitabilmente confermando la ricorrenza dell'aggravante in parola. Resta quindi irrilevante l'esclusione di detta aggravante enunciata nella motivazione di questa seconda sentenza. In conclusione, essendosi formato giudicato comprensivo dell'aggravante ostativa all'indulto, l'impugnata ordinanza, correttamente informata ai principi di diritto qui ribaditi, risulta immune dai denunciati vizi.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua palese infondatezza. -
Alla completa reiezione del ricorso consegue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 - (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ND NZ al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008