Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
In caso di reato continuato, ai fini dell'applicazione dell'indulto (nella specie di quello elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241), il giudice dell'esecuzione è vincolato alla qualificazione dei reati operata nel provvedimento irrevocabile e alle circostanze formalmente ritenute dal giudice della cognizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto erronea l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, sul rilievo della ritenuta continuazione, in sede di cognizione, tra reati ostativi e reati non ostativi alla concessione dell'indulto, aveva illegittimamente esteso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 a reati in materia di armi, per i quali la pena era condonabile, senza che nel giudizio tale circostanza fosse mai stata contestata all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 46994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46994 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3823
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 022840/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE SAVERIO, N. IL 13/04/1977;
avverso ORDINANZA del 14/02/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dalla ordinanza impugnata. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza, deliberata il 14 febbraio 2007 e depositata il 15 febbraio 2007, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, pronunciando sulla opposizione difensiva ha confermato la propria ordinanza 5 gennaio 2007 con la quale aveva respinto la richiesta di applicazione del condono alle pene inflitte per delitti concernenti le armi a IE Silverio, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 7 gennaio 1999, e ha motivato: il riconoscimento della continuazione giusta ordinanza del 14 dicembre 2006 - tra i reati in parola e il delitto di furto aggravato ai sensi del Decreto L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, e, ancora, il delitto associativo, reati per i quali il
IE era stato condannato con sentenza del giudice della udienza preliminare di Napoli del 29 novembre 2004, comportava, alla stregua della unitaria considerazione del reato continuato, che anche i delitti relativi alle armi fossero stati "commessi nell'ambito della associazione camorristica denominata clan Casalesi e dovessero, pertanto, ritenersi aggravati ai sensi dell'art. 7 cit., ostativo alla applicazione del condono.
2. Ricorre per cassazione il condannato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato MARTINO Emilio, il quale denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p., L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 2, e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce: il giudice della esecuzione non può modificare il titolo del reato oggetto del sentenza passata in giudicato, configurando implicitamente una aggravante mai contestata;
l'aggravante a effetto speciale considerata non sarebbe, tra l'altro, applicabile ai reati fine commessi dagli associati: il principio della scindibilità dei reati uniti in continuazione ai fini della applicazione dei benefici impedisce di tener conto della aggravante de qua ostativa all'indulto, ritenuta in relazione a reato affatto diverso da quello in relazione al quale il condannato postula il condono.
2. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 18 luglio 2007, argomenta: per negare il condono non può essere presa in considerazione una aggravante mai contestata;
il riconoscimento della continuazione non comporta il "trascinamento delle aggravanti da un reato all'altro"; il reato continuato deve essere scisso "al fine di distinguere ira i reati ostativi e quelli non ostativi alla applicazione dei benefici, laddove l'ordinanza impugnata ha illegittimamente compiuto l'operazione contraria, comunicando "la ostatività da un reato ali altri avvinti dalla continuazione"; l'interpretazione del giudicato a opera del giudice della esecuzione incontra un limite invalicabile nella carenza della contestazione della aggravante "potenziale".
3. Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Non è pertinente il richiamo al principio della scissione del reato continuato.
Nel caso di specie il motivo del rigetto della richiesta di condono non risiede in alcun elemento proprio della fictio juris della continuazione, come e. g. il dies ad quem del reato continuato in relazione al termine di concessione dell'indulto.
Il giudice della esecuzione come è dato evincere dalla succinta motivazione ha, invece, preso spunto dal riconoscimento della continuazione tra i reati relativi alla armi suscettibili di condono e il delitto di associazione di tipo mafioso escluso dal beneficio della L. 31 luglio 2006, n. 241, ex art. 2, comma 1, lett. a), n. 10, nonché il reato fine di furto aggravato ai sensi della D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203, parimenti escluso dal condono della L. cit. ex art. 2, comma 1,
lett. d), e, dopo aver inquadrato i ridetti delitti, concernenti le armi, nel contesto associativo e nella unità del disegno criminoso che tutti li avvinceva, ha valutato che il condannato aveva detenuto e portato le armi clandestine per agevolare la attività della associazione camorristica e dunque pur in difetto della contestazione nel concorso, sul piano storico della succitata aggravante a effetto speciale;
epperò ha argomentato che la ricorrenza di fatto della aggravante de qua ostasse alla applicazione dell'indulto. Ma siffatta decisione integra la inosservanza della legge penale. Non è certo in discussione "il potere - dovere del giudice della esecuzione di interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando, attraverso l'esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a consentire la definizione di questioni poste in executivis" (v. da ultimo: Cass. Sez. 1, 21 gennaio 2005, n. 11512, Spinelli, massima n. 231267). Per i limiti intriseci e strutturali che connotano la fase della esecuzione alla luce dei principio della intangibilità del giudicato, la attività interpretativa del giudice resta rigorosamente circoscritta entro i confini invalicabili del "fatto contestato nell'imputazione e accertato nella sentenza", siccome giuridicamente qualificato nella pronuncili passata in giudicato (Cass. Sez. 1, 17 febbraio 2005, n. 13404, Spadola, massima n, 231260), restando preclusa la possibilità di valutare e qualificare i fatti "in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice del merito" (Cass. Sez. 1, 11 gennaio 1990 (ud. 22 novembre 1989), n. 3001, Coccone, massima n. Rv. 182969; Sez. 6, 28 giugno 1994, n. 3106, Stivala, massima n. 199149), atteso che tanto comporterebbe la (non consentita) rideterminazione della res judicata (Cass. Sez. 1, 31 gennaio 2006, n. 6362, Zungri, massima n. 233442). Le considerazioni che precedono consentono di enunciare, ai sensi dell'art. 173 c.p.p., comma 2, il principio di diritto:
"Ai fini della applicazione dell'indulto il giudice della esecuzione deve avere esclusivo riguardo alla qualificazione dei reati operata nel provvedimento irrevocabile e alle circostanze formalmente ritenute dal giudice della cognizione".
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, per nuovo esame nella osservanza del principio di diritto teste enunciato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007