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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10446 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27861/2024
Il Giudice SS MA, a seguito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ANTONIO TAGLIAFERRO
ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace nonché contro
CP_2
resistente
OGGETTO: lavoro subordinato - differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che il Sig. ha Parte_1
intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato e a tempo pieno con la società p.t.; proprietaria Parte_2
del ristorante Blounge S.R.L.S. ,in persona del suo legalerapp 2)per CP_3
l'effetto, condannare la resistente, in persona del legali rapp.te, a corrispondere, a la somma di euro 13.658 Parte_1
(tredicimilaseicentocinquantottoeuro), oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal
01/03/2023 al 31/05/2024; 3)accertare il mancato pagamento della retribuzione delle ferie non godute, delle ore di straordinario , condannare la resistente al pagamento di € 9658 4)accertare il danno patrimoniale e il danno patrimoniale e non patrimoniale e condannare la resistente al pagamento di € 4.000 a tale titolo 3)condannare, infine, le resistenti al
Pag. 2 di 10 pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'improcedibilità del ricorso nei confronti di CP_2
Nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha offerto elementi probatori attestante l'effettivo e rituale espletamento delle operazioni di notifica e ha peraltro espressamente dichiarato “di limitare la domanda giudiziale e
l'azione a quella proposta nei confronti della , non avendo CP_1
interesse alla valutazione della domanda proposta nei confronti della
” (verbale udienza 22.1.2025). CP_2
In mancanza di elementi probatori indicativi del rituale espletamento delle operazioni di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
tale valutazione, relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio, si prospetta preliminare rispetto a quella concernente la verifica delle conseguenze giuridiche derivanti dalla limitazione della domanda espressa successivamente.
2. Il rapporto lavorativo tra il ricorrente e la BLOUNGE s.r.l.s.
2.1. L'arco temporale del rapporto
Deve in primo luogo osservarsi che l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la Controparte_1
in data 1.4.2023 appare riscontrato dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione Unilav del 31.3.2023; il ricorrente ha
Pag. 3 di 10 inoltre allegato la Comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dall'1.6.2023 (v. doc. 2,6).
L'analisi di tali documenti evidenzia, oltre alla rilevata natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, l'inquadramento del ricorrente nel livello
4 CCNL Pubblici Esercizi come “cuoco di ristorante”, e l'indicazione dell'orario lavorativo part time orizzontale pari a 18 ore settimanali (v. doc.
6).
Il testimone escusso ha confermato Testimone_1
complessivamente l'espletamento del rapporto dall'aprile al giugno 2023:
“…Conosco il ricorrente perché ho lavorato alle dipendenze della
BLOUNGE presso un ristorante sito in zona Eur, credo in via Dell'arte, nel
2022 e poi dal febbraio-marzo 2023 per circa tre mesi, credo fino a maggio- giugno dello stesso anno, come cuoco. Il ricorrente già lavorava nel ristorante quando ho iniziato e ha continuato a lavorare dopo che sono andato via, come cuoco responsabile della cucina, dove lavoravano, oltre a me, un aiuto cuoco e un lavapiatti… ").
2.3 L'orario
Il ricorrente ha dedotto di aver osservato un orario lavorativo più ampio di quello contrattuale, effettuando tuttavia deduzioni contraddittorie al riguardo;
in particolare, è stato dapprima allegato che “il sig. …ha Parte_1
prestato la propria attività lavorativa come Chef di Cucina in favore della società e della con orario di lavoro dalle 10.00 alle 24.00, CP_2
dunque full time” quindi riferendosi ad un orario di 14 ore giornaliere (punto
1 pag. 1 ricorso), per poi affermare che “ aveva osservato un orario lavorativo di “10/12 ore giornaliere per cinque giorni settimanali” , così deducendo un orario giornaliero inferiore di 10/12 ore, per 5 giorni alla
Pag. 4 di 10 settimana (punto 5 pag. 2 ricorso), per poi ancora diversamente affermare che “Il ricorrente in riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta ed all'orario lavorativo osservato, sei giorni settimanali (martedì alla domenica) per otto dieci/dodici ore giornaliere circa…”)”, così indicando un numero di 6 giornate lavorative settimanali, con riposo nella giornata di lunedì (parte in diritto, pag. 3), e successivamente dedurre che “…l'orario di lavoro del Sig. era dalle alle 10.30 , alle ore Parte_1
22.30/23.00 circa…”, dunque riportando un orario giornaliero ancora differente rispetto a quello inizialmente descritto nel capitolo 1 (capitolo 3 delle circostanze indicate per l'espletamento della prova, pag 5).
Il testimone escusso ha riferito al riguardo circostanze ulteriormente differenti da quelle dedotte in ricorso, avendo affermato che il ricorrente aveva lavorato dalle 9 alle 15,30-16 e poi dalle 18 alle 23.30 circa per sei giorni alla settimana, con giorno di riposo variabile: divergono non solo l'orario giornaliero (completamente diverso), ma anche la distribuzione settimanale del lavoro, poichè il giorno di riposo (anche volendo superare la rilevata discrepanza deduttiva fra l'indicazione di cinque o sei giorni lavorativi settimanali), non viene indicato nella giornata di lunedì (segnalata dal ricorrente) ma “con giorno di riposo variabile” : "… Io lavoravo dalle
10 alle 16 e dalle 18 alle 23 circa per sei giorni alla settimana, con giorno di riposo variabile: all'epoca il ristorante era aperto tutti i giorni . L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 9 alle 15,30-16 e poi dalle 18 alle 23.30 circa per sei giorni alla settimana, con giorno di riposo variabile;
so che iniziava prima di me perché quando arrivavo in cucina alcune preparazioni già erano iniziate;
lui arrivava prima di tutti "). Va inoltre osservato che il testimone ha indicato l'orario di inizio della giornata lavorativa (ore 9) e
Pag. 5 di 10 l'orario di fine (ore 23,30) di cui non avrebbe potuto avere cognizione diretta, avendo osservato un orario più limitato (dalle 10 alle 23); al riguardo, ha spiegato genericamente tale affermazione (… so che iniziava prima di me perché quando arrivavo in cucina alcune preparazioni già erano iniziate;
lui arrivava prima di tutti…”).
Tali incongruenze non risultano colmate dall'esame della documentazione allegata;
nessuno specifico riferimento risulta riportato nelle schermate whatsapp allegate, riportanti conversazioni di contenuto generico sul punto e riconducibili – per quanto possibile evincere dal documento prodotto - ad un periodo precedente l'assunzione (dal 20 febbraio 2023 al 12 marzo 2023).
2.4. Le mansioni svolte
Nel ricorso è stata affermata l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate nel contratto (“… è stata adibita in diverse occasioni a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto , in violazione non solo dell'art. 2103 C.C. ma anche in lesione di un diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore in quanto cittadino ed avente ad oggetto la libera esplicazione – garantita dagli artt. 1 e2 Cost. – della sua personalità anche nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento…”- v. pag. 3 ricorso) e, tuttavia, tale affermazione non trova riscontro nelle deduzioni in fatto, ove risulta meramente allegato che il ricorrente aveva lavorato come “Chef di Cucina”, senza ulteriori precisazioni, né riferimenti all'eventuale diverso inquadramento spettante,
Pag. 6 di 10 che nemmeno risulta specificamente invocato, né allegato il ccnl di riferimento.
2.5. Ferie e permessi
Il ricorrente ha dedotto di non aver usufruito di ferie e permessi;
tuttavia, non ha chiesto l'espletamento della prova orale sul punto (v. ricorso pag 5), né ha fornito dati probatori documentali a supporto.
3. Le differenze retributive richieste
Alla luce di quanto premesso, deve ritenersi allora che il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa di tipo subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta dal 1.4.2023 al
1.6.2023. Tuttavia, a fronte delle lacune e delle contraddizioni che hanno caratterizzato il quadro deduttivo e probatorio descritto, la retribuzione spettante può essere calcolata esclusivamente sulla base dei dati relativi a orario e mansioni formalmente emergenti dalla documentazione processuale e, in particolare, dalla comunicazione unilav.
Occorre in merito evidenziare che, seppure la parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha preso esplicita posizione in ordine ai fatti di causa, tale comportamento non ha conseguenze sul riparto dell'onere della prova, non potendosene desumere né una ficta confessio né, all'opposto, una ficta litiscontestatio. Il principio di non contestazione, infatti, assolve la funzione di responsabilizzare le parti costituite nel processo, richiedendo da queste un'esplicita presa di posizione in ordine ai fatti controversi, consentendo di evitare un inutile prolungamento dei tempi determinato dalla fase istruttoria in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La mancata costituzione costituisce quindi fatto sostanzialmente neutro.
Pag. 7 di 10 Tra l'altro, la parte ricorrente ha rinunciato all'espletamento dell'interrogatorio formale, pur ammesso.
Le differenze retributive - richieste a titolo di compenso mensile e trattamento di fine rapporto – devono quindi essere determinate considerando gli emolumenti spettanti a lavoratore inquadrato nel 4° livello del CCNL Pubblici esercizi, l'orario lavorativo di 18 ore settimanali, per il periodo dedotto in ricorso.
Alla luce di quanto premesso, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.564,44, di cui €
124,44 a titolo di TFR, determinata sulla base dei conteggi depositati in data
13.10.2025, formulati in relazione ai criteri indicati, oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo.
4.Le ulteriori domande
Non possono essere accolte le domande risarcitorie (relative al “danno patrimoniale e non patrimoniale” non meglio precisato), formulate in assenza di deduzioni idonee a fondarle.
Si prospetta inoltre inammissibile la domanda relativa al versamento dei contributi previdenziali, formulata tardivamente, solo nelle note difensive depositate il 18.6.2025, in carenza di tempestiva espressa richiesta nell'ambito del ricorso introduttivo (ove si è solo genericamente lamentata la violazione datoriale dell'obbligo contributivo).
5. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
Pag. 8 di 10 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore risultante dall'esito e della limitata complessità della controversia, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso proposto nei confronti di CP_2
- dichiara che tra e è intercorso un Parte_3 Controparte_1
rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato dal 1.4.2023 al 1.6.2023
e condanna al pagamento della somma di € 1.564,44, di cui Controparte_1
€ 124,44 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 1.511,10, di cui € 197,10 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Pag. 9 di 10 17.10.2025 Il Giudice
SS MA
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 10 di 10
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27861/2024
Il Giudice SS MA, a seguito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ANTONIO TAGLIAFERRO
ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace nonché contro
CP_2
resistente
OGGETTO: lavoro subordinato - differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che il Sig. ha Parte_1
intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato e a tempo pieno con la società p.t.; proprietaria Parte_2
del ristorante Blounge S.R.L.S. ,in persona del suo legalerapp 2)per CP_3
l'effetto, condannare la resistente, in persona del legali rapp.te, a corrispondere, a la somma di euro 13.658 Parte_1
(tredicimilaseicentocinquantottoeuro), oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal
01/03/2023 al 31/05/2024; 3)accertare il mancato pagamento della retribuzione delle ferie non godute, delle ore di straordinario , condannare la resistente al pagamento di € 9658 4)accertare il danno patrimoniale e il danno patrimoniale e non patrimoniale e condannare la resistente al pagamento di € 4.000 a tale titolo 3)condannare, infine, le resistenti al
Pag. 2 di 10 pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'improcedibilità del ricorso nei confronti di CP_2
Nel rito del lavoro, la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda.
Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha offerto elementi probatori attestante l'effettivo e rituale espletamento delle operazioni di notifica e ha peraltro espressamente dichiarato “di limitare la domanda giudiziale e
l'azione a quella proposta nei confronti della , non avendo CP_1
interesse alla valutazione della domanda proposta nei confronti della
” (verbale udienza 22.1.2025). CP_2
In mancanza di elementi probatori indicativi del rituale espletamento delle operazioni di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
tale valutazione, relativa alla rituale instaurazione del contraddittorio, si prospetta preliminare rispetto a quella concernente la verifica delle conseguenze giuridiche derivanti dalla limitazione della domanda espressa successivamente.
2. Il rapporto lavorativo tra il ricorrente e la BLOUNGE s.r.l.s.
2.1. L'arco temporale del rapporto
Deve in primo luogo osservarsi che l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la Controparte_1
in data 1.4.2023 appare riscontrato dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione Unilav del 31.3.2023; il ricorrente ha
Pag. 3 di 10 inoltre allegato la Comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dall'1.6.2023 (v. doc. 2,6).
L'analisi di tali documenti evidenzia, oltre alla rilevata natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, l'inquadramento del ricorrente nel livello
4 CCNL Pubblici Esercizi come “cuoco di ristorante”, e l'indicazione dell'orario lavorativo part time orizzontale pari a 18 ore settimanali (v. doc.
6).
Il testimone escusso ha confermato Testimone_1
complessivamente l'espletamento del rapporto dall'aprile al giugno 2023:
“…Conosco il ricorrente perché ho lavorato alle dipendenze della
BLOUNGE presso un ristorante sito in zona Eur, credo in via Dell'arte, nel
2022 e poi dal febbraio-marzo 2023 per circa tre mesi, credo fino a maggio- giugno dello stesso anno, come cuoco. Il ricorrente già lavorava nel ristorante quando ho iniziato e ha continuato a lavorare dopo che sono andato via, come cuoco responsabile della cucina, dove lavoravano, oltre a me, un aiuto cuoco e un lavapiatti… ").
2.3 L'orario
Il ricorrente ha dedotto di aver osservato un orario lavorativo più ampio di quello contrattuale, effettuando tuttavia deduzioni contraddittorie al riguardo;
in particolare, è stato dapprima allegato che “il sig. …ha Parte_1
prestato la propria attività lavorativa come Chef di Cucina in favore della società e della con orario di lavoro dalle 10.00 alle 24.00, CP_2
dunque full time” quindi riferendosi ad un orario di 14 ore giornaliere (punto
1 pag. 1 ricorso), per poi affermare che “ aveva osservato un orario lavorativo di “10/12 ore giornaliere per cinque giorni settimanali” , così deducendo un orario giornaliero inferiore di 10/12 ore, per 5 giorni alla
Pag. 4 di 10 settimana (punto 5 pag. 2 ricorso), per poi ancora diversamente affermare che “Il ricorrente in riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta ed all'orario lavorativo osservato, sei giorni settimanali (martedì alla domenica) per otto dieci/dodici ore giornaliere circa…”)”, così indicando un numero di 6 giornate lavorative settimanali, con riposo nella giornata di lunedì (parte in diritto, pag. 3), e successivamente dedurre che “…l'orario di lavoro del Sig. era dalle alle 10.30 , alle ore Parte_1
22.30/23.00 circa…”, dunque riportando un orario giornaliero ancora differente rispetto a quello inizialmente descritto nel capitolo 1 (capitolo 3 delle circostanze indicate per l'espletamento della prova, pag 5).
Il testimone escusso ha riferito al riguardo circostanze ulteriormente differenti da quelle dedotte in ricorso, avendo affermato che il ricorrente aveva lavorato dalle 9 alle 15,30-16 e poi dalle 18 alle 23.30 circa per sei giorni alla settimana, con giorno di riposo variabile: divergono non solo l'orario giornaliero (completamente diverso), ma anche la distribuzione settimanale del lavoro, poichè il giorno di riposo (anche volendo superare la rilevata discrepanza deduttiva fra l'indicazione di cinque o sei giorni lavorativi settimanali), non viene indicato nella giornata di lunedì (segnalata dal ricorrente) ma “con giorno di riposo variabile” : "… Io lavoravo dalle
10 alle 16 e dalle 18 alle 23 circa per sei giorni alla settimana, con giorno di riposo variabile: all'epoca il ristorante era aperto tutti i giorni . L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 9 alle 15,30-16 e poi dalle 18 alle 23.30 circa per sei giorni alla settimana, con giorno di riposo variabile;
so che iniziava prima di me perché quando arrivavo in cucina alcune preparazioni già erano iniziate;
lui arrivava prima di tutti "). Va inoltre osservato che il testimone ha indicato l'orario di inizio della giornata lavorativa (ore 9) e
Pag. 5 di 10 l'orario di fine (ore 23,30) di cui non avrebbe potuto avere cognizione diretta, avendo osservato un orario più limitato (dalle 10 alle 23); al riguardo, ha spiegato genericamente tale affermazione (… so che iniziava prima di me perché quando arrivavo in cucina alcune preparazioni già erano iniziate;
lui arrivava prima di tutti…”).
Tali incongruenze non risultano colmate dall'esame della documentazione allegata;
nessuno specifico riferimento risulta riportato nelle schermate whatsapp allegate, riportanti conversazioni di contenuto generico sul punto e riconducibili – per quanto possibile evincere dal documento prodotto - ad un periodo precedente l'assunzione (dal 20 febbraio 2023 al 12 marzo 2023).
2.4. Le mansioni svolte
Nel ricorso è stata affermata l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate nel contratto (“… è stata adibita in diverse occasioni a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto , in violazione non solo dell'art. 2103 C.C. ma anche in lesione di un diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore in quanto cittadino ed avente ad oggetto la libera esplicazione – garantita dagli artt. 1 e2 Cost. – della sua personalità anche nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento…”- v. pag. 3 ricorso) e, tuttavia, tale affermazione non trova riscontro nelle deduzioni in fatto, ove risulta meramente allegato che il ricorrente aveva lavorato come “Chef di Cucina”, senza ulteriori precisazioni, né riferimenti all'eventuale diverso inquadramento spettante,
Pag. 6 di 10 che nemmeno risulta specificamente invocato, né allegato il ccnl di riferimento.
2.5. Ferie e permessi
Il ricorrente ha dedotto di non aver usufruito di ferie e permessi;
tuttavia, non ha chiesto l'espletamento della prova orale sul punto (v. ricorso pag 5), né ha fornito dati probatori documentali a supporto.
3. Le differenze retributive richieste
Alla luce di quanto premesso, deve ritenersi allora che il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa di tipo subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta dal 1.4.2023 al
1.6.2023. Tuttavia, a fronte delle lacune e delle contraddizioni che hanno caratterizzato il quadro deduttivo e probatorio descritto, la retribuzione spettante può essere calcolata esclusivamente sulla base dei dati relativi a orario e mansioni formalmente emergenti dalla documentazione processuale e, in particolare, dalla comunicazione unilav.
Occorre in merito evidenziare che, seppure la parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha preso esplicita posizione in ordine ai fatti di causa, tale comportamento non ha conseguenze sul riparto dell'onere della prova, non potendosene desumere né una ficta confessio né, all'opposto, una ficta litiscontestatio. Il principio di non contestazione, infatti, assolve la funzione di responsabilizzare le parti costituite nel processo, richiedendo da queste un'esplicita presa di posizione in ordine ai fatti controversi, consentendo di evitare un inutile prolungamento dei tempi determinato dalla fase istruttoria in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La mancata costituzione costituisce quindi fatto sostanzialmente neutro.
Pag. 7 di 10 Tra l'altro, la parte ricorrente ha rinunciato all'espletamento dell'interrogatorio formale, pur ammesso.
Le differenze retributive - richieste a titolo di compenso mensile e trattamento di fine rapporto – devono quindi essere determinate considerando gli emolumenti spettanti a lavoratore inquadrato nel 4° livello del CCNL Pubblici esercizi, l'orario lavorativo di 18 ore settimanali, per il periodo dedotto in ricorso.
Alla luce di quanto premesso, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.564,44, di cui €
124,44 a titolo di TFR, determinata sulla base dei conteggi depositati in data
13.10.2025, formulati in relazione ai criteri indicati, oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo.
4.Le ulteriori domande
Non possono essere accolte le domande risarcitorie (relative al “danno patrimoniale e non patrimoniale” non meglio precisato), formulate in assenza di deduzioni idonee a fondarle.
Si prospetta inoltre inammissibile la domanda relativa al versamento dei contributi previdenziali, formulata tardivamente, solo nelle note difensive depositate il 18.6.2025, in carenza di tempestiva espressa richiesta nell'ambito del ricorso introduttivo (ove si è solo genericamente lamentata la violazione datoriale dell'obbligo contributivo).
5. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
Pag. 8 di 10 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore risultante dall'esito e della limitata complessità della controversia, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso proposto nei confronti di CP_2
- dichiara che tra e è intercorso un Parte_3 Controparte_1
rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato dal 1.4.2023 al 1.6.2023
e condanna al pagamento della somma di € 1.564,44, di cui Controparte_1
€ 124,44 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 1.511,10, di cui € 197,10 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Pag. 9 di 10 17.10.2025 Il Giudice
SS MA
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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