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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AN RO,
vista la propria ordinanza del 6.11.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 11 dicembre 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17235/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Via Goethe n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Tarantino, dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna
Napoli, giusta procura speciale in calce all'originale dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato;
CONVENUTO
1 OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 6.415,08, oltre interessi legali, ai sensi del Parte_1
combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite dalla stessa sostenute che liquida in € Parte_1
5.346,19, di cui € 269,19 (€ 237.00 c.u. + € 27,00 marca da bollo + € 5,19 per spese di notifica) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. per intero a carico del convenuto;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.12.2022, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_1
condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche), quantificati nella somma complessiva di € 25.596,26 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Assumeva, infatti, di avere subito un infortunio a Palermo, il giorno 24.05.2020, alle ore 13:00
circa, quando, nel precorrere a piedi il marciapiede di Viale Regina Elena (lungomare di
Mondello), con direzione di marcia verso la località di Mondello Paese, giunta all'altezza del civico n. 77, era caduta rovinosamente al suolo a causa di una buca non segnalata presente sulla pavimentazione del predetto marciapiede, riportando lesioni personali.
2 Il , ritualmente costituitosi, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. al Controparte_1
caso di specie e, comunque, il difetto delle condizioni per l'addebito di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art.2043 c.c. anche in ragione del comportamento negligente e imprudente della danneggiata, cui doveva ascriversi la responsabilità esclusiva o, quanto meno,
preponderante del sinistro, anche tenuto conto dell'orario in cui si era verificato (ore 13:00).
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea o la riduzione della stessa in applicazione dell'art.1227 c.c..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice precisava l'orario in cui si era verificato il fatto storico della caduta, indicandolo nelle ore 8:30 circa del mattino e non, come indicato in atto di citazione, nelle ore 13:00.
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.,
dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto)
connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c..
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice
– secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle
strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla
responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
3 estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente
attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di
pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n.
16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere CP_1
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, in linea astratta, nei Controparte_1
confronti di per i danni da costei subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
4 Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente prospettata dall'attrice ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni della teste , la quale ha confermato tutti i capitoli di Testimone_1
prova articolati da parte attrice in atto di citazione, precisando che:
“ onfermo il capitolo n. 1 precisando che sono a conoscenza del sinistro, che si è verificato intorno Tes_2
alle ore 8:30, in quanto ero in compagnia dell'attrice e mi trovavo dietro della stessa a distanza di circa un
5 metro. Abbiamo attraversato la strada, siamo salite sul marciapiede e dopo averlo percorso per un tratto la
è inciampata in una buca che era grande circa un metro e profonda circa 10 cm ed all'interno della Parte_1
stessa c'era della sabbia;
mentre camminavamo io non avevo notato la buca, non ricordo fosse coperta da
giornali o altro tipo di spazzatura. Davanti l'attrice c'erano altre persone che camminavano. Ho visto il
momento in cui l'attrice è inciampata nella buca ed aggiungo che la stessa indossava scarpe basse da
ginnastica.” (vedi verbale di udienza del 14.12.2023).
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi pienamente attendibile, perché proviene da soggetto non legato da vincoli di parentela con l'attrice e le cui dichiarazioni appaiono chiare,
precise e scevre da contraddizioni.
La teste, in particolare, ha confermato che la caduta dell'attrice si è verificata durante la percorrenza del marciapiede antistante il lungomare di Mondello, nell'ora precisata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice (ossia intorno alle ore 8:30 del mattino), a causa di una buca “grande circa un metro e profonda circa 10 cm”, caratterizzata dalla presenza di sabbia al suo interno.
Inoltre, la teste ha individuato il luogo della caduta e la buca determinante la stessa, nelle riproduzioni fotografiche allegate da parte attrice all'atto di citazione, dalle quali si evince chiaramente la presenza di un ampio dissesto della pavimentazione pedonale ricoperto di materiale sabbioso (vedi doc. n. 22 allegato all'atto di citazione).
Infine, l'assunto attoreo trova un ulteriore elemento di riscontro nel verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo n. 028243, nel quale si attesta che l'attrice ha fatto ingresso presso il suddetto nosocomio lo stesso giorno del sinistro, alle ore 9:45 (ovvero poco dopo la caduta), e riporta nella sezione denominata “modalità di trauma”: “incidente in luogo aperto causa
buca viale Regina Elena” e, nella sezione denominata “anamnesi”, “riferisce stamattina intorno alle ore
8:30 di essere inciampata mentre camminava in una buca con trauma al polso sx e al ginocchio sx” (vedi doc. n. 03 bis allegato all'atto di citazione).
6 Pertanto, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E tuttavia, tenuto conto del fatto che era pieno giorno (ore 8:30 circa del mattino) e che le condizioni di dissesto della pavimentazione del marciapiedi erano estese, sicché la Parte_1
aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia, deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento.
Tale concorso di responsabilità può essere quantificato equitativamente nella misura del 30%.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP_1
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei danni
[...]
sofferti in conseguenza del fatto illecito nella misura del 70%.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, non Persona_1
contestate dalle parti e condivise da questo giudice - che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte una “Esiti di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e d'infrazione
della stiloide ulnare a sn, con residua lieve menomazione funzionale e minima menomazione estetica” (vedi pag. 3 della relazione).
7 Il c.t.u. ha, altresì, affermato, con riferimento al nesso di causalità tra lesioni ed evento, che “Per
prima cosa è importante rilevare come, data la dinamica riferita dei fatti, appaia plausibile il nesso diretto di
causalità tra l'evento riferito ed il trauma subito, in conseguenza del quale la paziente ha riportato una
frattura scomposta dell'epifisi distale del radio ed una infrazione della stiloide ulnare a sn” (vedi pag. 4
della relazione di consulenza tecnica).
Il c.t.u., pertanto, ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75%
pari a gg. 30 ed al 50% di gg. 20, nonché un danno di natura biologica permanente del 4% in riferimento ai barémes di valutazione del danno biologico attualmente in uso.
Infine, il c.t.u. ha ritenuto congruo l'esborso sostenuto per le spese mediche complessivo di €
315,00.
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138
e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione,- che si condivide – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il
sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente
8 alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e
peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le
quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno
esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre
non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del
9 cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 3.737,50 (€ 2.587,50 + € 1.150,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (58 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 4.732,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 1.654,52 (non comprensivo dell'aumento per danno morale del 25% previsto dalle
Tabelle), da moltiplicare per il grado di invalidità (4%) e per il coefficiente (0,715) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in difetto di qualsiasi allegazione e prova anche presuntiva sul punto.
Non si ritiene, parimenti, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, ad € 8.469,50 (€
3.737,50 per danno biologico temporaneo + € 4.732,00 per danno biologico permanente) su cui va applicata la riduzione del 30%, pervenendosi così al risultato di complessivi € 5.928,65.
10 Deve, poi, essere riconosciuto alla il danno patrimoniale per spese mediche sostenute Parte_1
nella misura di € 315,00, così come accertato dal c.t.u., nonché per spese legali stragiudiziali di €
300,00, che ridotti del 30%, ammontano, rispettivamente, ad € 220,50 e ad € 210,00.
Per quanto concerne il danno da ritardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “nell'obbligazione risarcitoria da fatto
illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non
valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale
si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in
base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e
tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia
inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli
interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti
di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Nella specie, l'attrice si è limitata a chiedere gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, senza assolvere gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale, occorrerà rivalutare le sole voci risarcitorie di € 220,50 per spese mediche (assumendo quale data unica quella del
24.05.2020, stante l'esiguità degli importi) fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 261,73, nonché la voce di € 210,00 per spese di assistenza stragiudiziale dal 22 settembre 2022
(data indicata in fattura) fino all'odierna decisione, per giungere al risultato di € 224,70.
11 Tali importi devono sommarsi, quindi, alla voce di danno non patrimoniale già in moneta attuale (€ 5.928,65), ottenendo così l'importo complessivo per danno patrimoniale e non patrimoniale di € 6.415,08.
Sulla predetta somma di € 6.415,08 – al cui pagamento va condannato il Controparte_1
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224,
primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Invero: la necessaria domanda di parte può ritenersi sussistente in base alla richiesta di
“interessi sino al soddisfo” e la previsione di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito e non soltanto alle obbligazioni di natura contrattuale (cfr. Cass. n. 61/2023 e Cass. n. 7677/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Palermo in data 11.12.2025.
Il Giudice
AN RO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
AN RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AN RO,
vista la propria ordinanza del 6.11.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 11 dicembre 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17235/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Via Goethe n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Tarantino, dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna
Napoli, giusta procura speciale in calce all'originale dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato;
CONVENUTO
1 OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 6.415,08, oltre interessi legali, ai sensi del Parte_1
combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite dalla stessa sostenute che liquida in € Parte_1
5.346,19, di cui € 269,19 (€ 237.00 c.u. + € 27,00 marca da bollo + € 5,19 per spese di notifica) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. per intero a carico del convenuto;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.12.2022, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_1
condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche), quantificati nella somma complessiva di € 25.596,26 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Assumeva, infatti, di avere subito un infortunio a Palermo, il giorno 24.05.2020, alle ore 13:00
circa, quando, nel precorrere a piedi il marciapiede di Viale Regina Elena (lungomare di
Mondello), con direzione di marcia verso la località di Mondello Paese, giunta all'altezza del civico n. 77, era caduta rovinosamente al suolo a causa di una buca non segnalata presente sulla pavimentazione del predetto marciapiede, riportando lesioni personali.
2 Il , ritualmente costituitosi, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. al Controparte_1
caso di specie e, comunque, il difetto delle condizioni per l'addebito di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art.2043 c.c. anche in ragione del comportamento negligente e imprudente della danneggiata, cui doveva ascriversi la responsabilità esclusiva o, quanto meno,
preponderante del sinistro, anche tenuto conto dell'orario in cui si era verificato (ore 13:00).
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea o la riduzione della stessa in applicazione dell'art.1227 c.c..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice precisava l'orario in cui si era verificato il fatto storico della caduta, indicandolo nelle ore 8:30 circa del mattino e non, come indicato in atto di citazione, nelle ore 13:00.
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.,
dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto)
connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c..
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice
– secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle
strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla
responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
3 estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente
attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di
pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n.
16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere CP_1
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il , in quanto custode, deve rispondere, in linea astratta, nei Controparte_1
confronti di per i danni da costei subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
4 Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente prospettata dall'attrice ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni della teste , la quale ha confermato tutti i capitoli di Testimone_1
prova articolati da parte attrice in atto di citazione, precisando che:
“ onfermo il capitolo n. 1 precisando che sono a conoscenza del sinistro, che si è verificato intorno Tes_2
alle ore 8:30, in quanto ero in compagnia dell'attrice e mi trovavo dietro della stessa a distanza di circa un
5 metro. Abbiamo attraversato la strada, siamo salite sul marciapiede e dopo averlo percorso per un tratto la
è inciampata in una buca che era grande circa un metro e profonda circa 10 cm ed all'interno della Parte_1
stessa c'era della sabbia;
mentre camminavamo io non avevo notato la buca, non ricordo fosse coperta da
giornali o altro tipo di spazzatura. Davanti l'attrice c'erano altre persone che camminavano. Ho visto il
momento in cui l'attrice è inciampata nella buca ed aggiungo che la stessa indossava scarpe basse da
ginnastica.” (vedi verbale di udienza del 14.12.2023).
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi pienamente attendibile, perché proviene da soggetto non legato da vincoli di parentela con l'attrice e le cui dichiarazioni appaiono chiare,
precise e scevre da contraddizioni.
La teste, in particolare, ha confermato che la caduta dell'attrice si è verificata durante la percorrenza del marciapiede antistante il lungomare di Mondello, nell'ora precisata nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice (ossia intorno alle ore 8:30 del mattino), a causa di una buca “grande circa un metro e profonda circa 10 cm”, caratterizzata dalla presenza di sabbia al suo interno.
Inoltre, la teste ha individuato il luogo della caduta e la buca determinante la stessa, nelle riproduzioni fotografiche allegate da parte attrice all'atto di citazione, dalle quali si evince chiaramente la presenza di un ampio dissesto della pavimentazione pedonale ricoperto di materiale sabbioso (vedi doc. n. 22 allegato all'atto di citazione).
Infine, l'assunto attoreo trova un ulteriore elemento di riscontro nel verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo n. 028243, nel quale si attesta che l'attrice ha fatto ingresso presso il suddetto nosocomio lo stesso giorno del sinistro, alle ore 9:45 (ovvero poco dopo la caduta), e riporta nella sezione denominata “modalità di trauma”: “incidente in luogo aperto causa
buca viale Regina Elena” e, nella sezione denominata “anamnesi”, “riferisce stamattina intorno alle ore
8:30 di essere inciampata mentre camminava in una buca con trauma al polso sx e al ginocchio sx” (vedi doc. n. 03 bis allegato all'atto di citazione).
6 Pertanto, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E tuttavia, tenuto conto del fatto che era pieno giorno (ore 8:30 circa del mattino) e che le condizioni di dissesto della pavimentazione del marciapiedi erano estese, sicché la Parte_1
aveva la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia, deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento.
Tale concorso di responsabilità può essere quantificato equitativamente nella misura del 30%.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP_1
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attrice dei danni
[...]
sofferti in conseguenza del fatto illecito nella misura del 70%.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, non Persona_1
contestate dalle parti e condivise da questo giudice - che l'attrice ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte una “Esiti di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e d'infrazione
della stiloide ulnare a sn, con residua lieve menomazione funzionale e minima menomazione estetica” (vedi pag. 3 della relazione).
7 Il c.t.u. ha, altresì, affermato, con riferimento al nesso di causalità tra lesioni ed evento, che “Per
prima cosa è importante rilevare come, data la dinamica riferita dei fatti, appaia plausibile il nesso diretto di
causalità tra l'evento riferito ed il trauma subito, in conseguenza del quale la paziente ha riportato una
frattura scomposta dell'epifisi distale del radio ed una infrazione della stiloide ulnare a sn” (vedi pag. 4
della relazione di consulenza tecnica).
Il c.t.u., pertanto, ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75%
pari a gg. 30 ed al 50% di gg. 20, nonché un danno di natura biologica permanente del 4% in riferimento ai barémes di valutazione del danno biologico attualmente in uso.
Infine, il c.t.u. ha ritenuto congruo l'esborso sostenuto per le spese mediche complessivo di €
315,00.
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138
e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione,- che si condivide – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il
sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente
8 alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e
peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le
quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno
esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre
non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del
9 cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 3.737,50 (€ 2.587,50 + € 1.150,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (58 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 4.732,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 1.654,52 (non comprensivo dell'aumento per danno morale del 25% previsto dalle
Tabelle), da moltiplicare per il grado di invalidità (4%) e per il coefficiente (0,715) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in difetto di qualsiasi allegazione e prova anche presuntiva sul punto.
Non si ritiene, parimenti, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, ad € 8.469,50 (€
3.737,50 per danno biologico temporaneo + € 4.732,00 per danno biologico permanente) su cui va applicata la riduzione del 30%, pervenendosi così al risultato di complessivi € 5.928,65.
10 Deve, poi, essere riconosciuto alla il danno patrimoniale per spese mediche sostenute Parte_1
nella misura di € 315,00, così come accertato dal c.t.u., nonché per spese legali stragiudiziali di €
300,00, che ridotti del 30%, ammontano, rispettivamente, ad € 220,50 e ad € 210,00.
Per quanto concerne il danno da ritardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “nell'obbligazione risarcitoria da fatto
illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non
valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale
si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in
base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e
tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia
inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli
interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti
di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Nella specie, l'attrice si è limitata a chiedere gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, senza assolvere gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale, occorrerà rivalutare le sole voci risarcitorie di € 220,50 per spese mediche (assumendo quale data unica quella del
24.05.2020, stante l'esiguità degli importi) fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 261,73, nonché la voce di € 210,00 per spese di assistenza stragiudiziale dal 22 settembre 2022
(data indicata in fattura) fino all'odierna decisione, per giungere al risultato di € 224,70.
11 Tali importi devono sommarsi, quindi, alla voce di danno non patrimoniale già in moneta attuale (€ 5.928,65), ottenendo così l'importo complessivo per danno patrimoniale e non patrimoniale di € 6.415,08.
Sulla predetta somma di € 6.415,08 – al cui pagamento va condannato il Controparte_1
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224,
primo comma, e 1284, quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Invero: la necessaria domanda di parte può ritenersi sussistente in base alla richiesta di
“interessi sino al soddisfo” e la previsione di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito e non soltanto alle obbligazioni di natura contrattuale (cfr. Cass. n. 61/2023 e Cass. n. 7677/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Palermo in data 11.12.2025.
Il Giudice
AN RO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
AN RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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