Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta d006227 03 Oggetto .ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 7742/00 Cron.1335 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rel. Consigliere Rep. 227 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 26/09/02 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia esecutiva dal Sig. MEZZET!! TOMMASONI LUIGI, nella qualità di titolare 16.52 per diritti € il 27.02.03 impresa di costruzioni edili, dell'omonima IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALORI, difeso dall'avvocato ALFONSO VALORI, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
GAZEBO SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore BONCI REMO, elettivamente A105277 domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo A105278 2002 studio dell'avvocato MAURO MEZZETTI, che lo difende 0105279 1243 unitamente agli avvocati PIETRO BARATELLI, PIERO -1- A105280 FIUMANA, giusta delega in atti;
ber controricorrente avverso la sentenza n. 296/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 20/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Alfonso VALORI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Mauro MEZZETTI, difensore del chiesto il rigetto e accoglimento resistente che ha del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto. -2- OM c/ Gazebo RG 7742/00 -1- Oggetto: appalto, termine d'adempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo 5.1.90, il presidente del tribunale di Terni ingiungeva a IG OM, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento della somma di £ 30.000.000, quale dovuta per la fornitura di componenti d'un impianto di depurazione, in favore dell'istante SpA Gazebo. Avverso detto decreto l'ingiunto proponeva opposi- zione cui resisteva l'opposta e che l'adito tribunale re- spingeva con sentenza 5.9.95. A sua volta, la corte d'appello di Perugia, con sentenza 20.10.99, respingeva il successivo gravame av- verso la decisione del primo giudice proposto dal Tomma- soni e contestato dalla Gazebo. Riteneva il secondo giudice che, nella specie, si vertesse in tema di subappalto, essendo stati commessi lavori d'adeguamento dell'impianto fognario dal Comune di Penna in Teverina al OM e da questi essendo state a loro volta commesse, previa autorizzazione del Comune, la fornitura e la posa in opera dell'impianto di depura- zione alla Gazebo;
che il primo giudice, stante la pat- tuizione contrattuale del pagamento del corrispettivo per la prestazione della subappaltatrice a sessanta giorni dalla "consegna lavori", avesse respinto l'opposizione in OM c/ Gazebo RG 7742/00 -2-A ragione dell'inadempimento del subcommittente, dal quale erano state versate, successivamente alla consegna dei lavori avvenuta il 10.4.89 e pur dopo varie dilazioni, solo £ 9.913.110, rimanendo debitore della restante som- ma portata dall'opposta ingiunzione, il cui versamento sarebbe dovuto essere effettuato, e non era stato, secon- chedo la rateizzazione concessa dalla subappaltatrice;
infondata fosse la tesi dell'appellante per la quale l'omesso pagamento sarebbe stato giustificato ex art. 1460 CC dall'inadempimento della controparte, dalla quale l'impianto non era stato "messo a regime" secondo l'ob- bligazione assunta ex art. 12 del contratto;
che, infat- ti, dall'esame delle pattuizioni e dalla c.t.u. risultas- se avere le parti, in lecita deroga alla previsione dell' art. 1665/V CC, convenuto il pagamento entro sessanta giorni dalla "consegna dell'opera" e non dalla "messa a regime" dell'impianto, prevista dall'invocato art. 12, e trattarsi d'ipotesi distinte, la seconda delle quali pre- supponeva la prima;
che tale interpretazione della volon- tà contrattuale risultasse suffragata dal comportamento successivo delle parti nell'ambito della trattativa per la dilazione del pagamento, la relativa richiesta da par- te del subappaltatore successiva alla consegna dell'opera implicando accettazione della consegna effettuatane;
che infondata fosse l'ulteriore tesi dell'appellante per la OM c/ Gazebo RG 7742/00 -3- quale la rinegoziazione dei termini del pagamento avrebbe presupposto l'avvenuta messa a regime dell'impianto, in quanto convenzione siffatta non risultava provata, né era coerente al rapporto, né implicava esonero dall'obbliga- zione di pagamento, né costituiva giuridico impedimento all'avversa deduzione dell'inadempimento. Tale sentenza veniva impugnata dal OM con ricorso per cassazione basato su due motivi. Resisteva la Gazebo con controricorso cui faceva anche seguire memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ilprimo motivo ricorrente - denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1230, 1659, 1665 CC e vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente interpretato la convenzione inter partes ed i relativi allegati pervenendo all'altrettanto erronea conclusione per cui le parti, in difformità dalla previsione dell'art. 1665 CC, si sareb- bero accordate su termini d'adempimento differenziati ed, in particolare, avrebbero previsto il termine per il ver- samento del corrispettivo alla consegna dell'opera e non invece alla messa a regime della stessa. Il motivo non merita accoglimento. In primo luogo, poiché il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ravvisato negli accordi inter w w w OM c/ Gazebo RG 7742/00 -4- partes termini e condizioni d'adempimento diversi da quel- li ch'egli ritiene dovessero esservi invece ravvisati, tutte le contestazioni al riguardo andavano consequen- zialmente prospettate, anzi tutto, in termini d'eventuali errori nell'interpretazione degli accordi stessi in rela- zione agli artt. 1362 ss. CC, onde solo successivamente, una volta dimostrati gli errori nei quali fosse eventual- mente incorsa la corte territoriale sul punto, si sareb- bero potute utilmente dedurre questioni d'erronea od ine- satta applicazione degli invocati artt. 1218, 1230, 1569, 1665 CC;
dette questioni non possono, pertanto, essere considerate conferenti, in quanto non è stata formalmente denunziata né sostanzialmente argomentata una violazione od una falsa applicazione degli artt. 1362 SS. CC, ciò che già rappresenta, di per se stesso, ragione idonea e sufficiente a disattendere il motivo, dacché manca una specifica prospettazione dell'eventuale vizio che infice- rebbe sul punto ab origine l'impugnata pronunzia, costituen- do l'interpretazione data dal giudice del merito alle pertinenti clausole del contratto dedotto in giudizio il determinante presupposto logico-giuridico di tutte le conclusioni alle quali il giudice stesso è poi pervenuto. La considerazione che precede è assorbente, in quanto nessuna censura intesa a contestare direttamente od indirettamente la lettura data dal giudice del merito OM c/ Gazebo RG 7742/00 -5- delle convenzioni inter partes, ovvero a contestare le valu- tazioni d'altri elementi di giudizio dallo stesso giudice effettuate sul presupposto di tale lettura, può trovare ingresso in sede di legittimità se non in termini di con- testazione, ovvero di previa contestazione, ex artt. 1362 SS. CC della detta lettura, dacché nell'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la co- mune intenzione delle parti contraenti, è tipico accerta- istituzionalmente riservato al giudicemento in fatto, del merito, ed è, pertanto, censurabile in sede di legit- timità sotto il profilo dell'errore di diritto soltanto ove venga prospettata la violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC;
ond'è che, per far valere un'assunta erronea applicazione da parte del giudice del merito della regolamentazione pattizia dedotta in giudizio, il ricorrente per cassazio- ne deve necessariamente argomentare la censura precisando quali canoni siano rimasti in concreto inosservati e spe- cificando in qual modo e con quali considerazioni il giu- dice del merito siasi da essi discostato. Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso che im- plichi una censura dell'interpretazione delle convenzioni OM c/ Gazebo RG 7742/00 -6- inter partes, la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la mera contrap- posizione d'una difforme interpretazione delle clausole contrattuali a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che ri- portano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Ciò posto e richiamato il pacifico principio per il quale il vizio della sentenza impugnata ex art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto mediante la specifica indicazione delle norme assuntivamente violate, devesi rilevare che, quand' anche nel motivo in esame si volesse ravvisare una implicita, se pure in quanto tale inammissibile, censura ex artt. 1362 ss. CC, questa non risulterebbe, comunque, idoneamente prospettata, in quanto il ricorrente non svi- luppa nell'esposizione alcuna argomentazione in diritto intesa nel senso sopra precisato, id est alcuna critica di- retta e puntuale delle singole argomentazioni poste a ba- se della motivazione sul punto della sentenza impugnata, alcun sillogismo inteso a dimostrare eventuali errori di diritto o vizi di logica e di completezza argomentativa nell'applicazione dei canoni ermeneutici, per contestare il convincimento espresso dal giudice del merito;
si li- mita, infatti, а svolgere considerazioni sulle assunte intenzioni delle parti in relazione ad una rilettura sog- OM c/ Gazebo RG 7742/00 -7- gettiva delle clausole contrattuali la cui conforme valu- tazione da parte del giudice avrebbe condotto ad una SO- luzione della controversia rispondente alle sue attese, in sostanza, l'intera esposizione in così traducendosi, semplice, se pur sotto vari aspetti sviluppata, in- una terpretazione della volontà contrattuale delle parti in senso difforme da quello inteso dai giudici del merito, il che non rappresenta affatto, come già evidenziato, un'ammissibile censura ex art. 360 n. 3 CPC in relazione ad una pretesa, se pure per implicito, violazione dei ca- noni legali d'ermeneutica contrattuale. Né, proprio per quanto appena osservato, le svolte argomentazioni risultano idonee ad integrare un'ammissi- bile censura sul punto sotto il diverso profilo del de- dotto vizio di motivazione. Va, infatti, tenuto presente come il motivo di ri- corso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura ex art. 360 n. 5 CPC debba essere in- teso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, caren- ze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell' attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli OM c/ Gazebo RG 7742/00 -8-/ stessi;
come non possa, invece, essere inteso a far vale- re la non rispondenza della ricostruzione dei fatti ope- rata dal giudice del merito al diverso convincimento sog- gettivo della parte ed, in particolare, non possa propor- si un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di va- lutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale con- vincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
di- versamente, il motivo di ricorso per cassazione si risol- - com'è, appunto, inper quello esame in verebbe un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finali- tà del giudizio di legittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata -motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- OM c/ Gazebo RG 7742/00 -9- me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giu- dice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acqui- site, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. A tanto la corte territoriale ha adeguatamente provveduto, evidenziando come il diverso oggetto e la di- versa operatività temporale della "consegna" e della "messa a regime" dell'impianto risultassero dal rispetti- vamente diverso contenuto delle singole clausole che le prevedevano;
lettura suffragata, altresì, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio e desumibile anche, in via di logica ricostruzione, dal comportamento successivo delle parti ed, in particolare, dalla trattativa sulla dilazione dei pagamenti, mentre l'assunto dell'appellante per cui la rinegoziazione dei pagamenti avrebbe implicato la previa "messa a regime" dell'impianto non trovava di- mostrazione in alcuna specifica convenzione tra le parti OM c/ Gazebo RG 7742/00 -10- in deroga al disposto dell'art. 1231 CC;
considerazioni, tutte, che, alla lettura del ricorso, non può ritenersi il ricorrente abbia specificamente e tanto meno motivata- mente contestate sotto l'esaminato profilo. Il che porta а sottolineare un'ulteriore ragione d'inammissibilità della censura, dacché, mentre vi si im- putano alla corte territoriale errori, nell'applicazione delle norme regolatrici del caso sub iudice e nella motiva- zione dell'assunta decisione, necessariamente dipendenti dall'interpretazione della convenzione intervenuta tra le parti, non vi sono, però, riportati i testi né delle о meno della cui clausole contrattuali, la correttezza a questa Corte di valutare, né applicazione si chiede delle successive pattuizioni, dalle quali si pretende de- sumere argomenti in favore della tesi esposta. Donde l'affermata inammissibilità sotto due distin- ti profili, in quanto: da un lato, in violazione dell'e- spresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, non vi si ripor- tano proprio quegli elementi di fatto in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte ter- ritoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argo- mentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della det- ta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata;
dall'altro, l'impossibilità di rapportare le svolte cen- OM c/ Gazebo RG 7742/00 -11 sure in tema d'interpretazione della volontà negoziale delle parti all'esatto dato testuale nel quale quella vo- lontà si è tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporta anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il diverso profi- lo del difetto di specificità del motivo. In vero, nell'esegesi dell'art. 366 CPC, nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatorio, da questa Corte si è ripetutamente eviden- ziata, sulla premessa del carattere limitato del mezzo d'impugnazione ex art. 360 CPC, la necessità che il ri- corso con il quale questo viene proposto risulti autosuf- sottolineando come l'estraneità dell'accerta-ficiente, mento del fatto al giudizio di legittimità determini l'e- sigenza che gli elementi necessari alla decisione risul- tino tutti da tale atto introduttivo non rientrando nella funzione istituzionale del giudice di tale fase il sopperire alle eventuali sue lacune con indagini integra- tive, pur ove sollecitate da riferimenti per relationem agli atti del processo od a quelli di parte della pregressa fase di merito, compresa la stessa sentenza impugnata, come nella specie e risultino integralmente idonei allo scopo, non potendosi distinguere, in relazione alla san- zione d'inammissibilità comminata dalla norma in esame, tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insuffi- OM c/ Gazebo RG 7742/00 -12- ciente, id est carente se pure in ordine ad un solo elemen- to ma essenziale ai fini della comprensione e valutazione delle censure. Poiché, infatti, l'interesse ad impugnare in sede di legittimità si traduce nella possibilità di consegui- attraverso il richiesto annullamento della sentenzare, impugnata, un risultato pratico favorevole, è, dunque, necessario così in caso di denunzia d'un errore di di- ritto ex art. 360 n. 3 CPC, come in caso di denunzia di vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 CPC che la parte, nel rispetto del posto principio d'autosufficienza del ricorso, prospetti in maniera adeguata gli elementi di giudizio in fatto dei quali chiede ° un determinato apprezzamento giuridico diverso da quello compiuto dal giudice a quo in quanto asseritamente erroneo, ovvero un controllo in relazione alla sufficienza ed alla logicità della valutazione operatane dal detto giudice. Per il che, censurandosi, come nella specie, la pronunzia del giudice del merito nell'indagine sulla co- mune volontà contrattuale delle parti, è indispensabile che il ricorrente riporti nell'atto introduttivo il testo integrale tanto della regolamentazione pattizia del rap- porto nella sua originaria formulazione, o della parte di esso in contestazione, quanto delle eventuali successive manifestazioni di volontà delle parti che su di essa pos- OM c/ Gazebo RG 7742/00 -13-// sano avere in seguito influito, diversamente non ponendo- si il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo alla surrichia- mata inammissibilità dei motivi ex art. 366 nn. 3 e 4 CPC (e pluribus, da ultimo, Cass. 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802). Con il secondo motivo il ricorrente --- denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 1455, 1375, 1461, 1453, 1168, 1231 CC e vizi di motivazione si duole che la corte territoriale abbia omesso di pren- dere in considerazione il punto decisivo della controver- sia concernente la priorità logica, la gravità e la le- gittimità degli adempimenti delle parti e la buona fede contrattuale incorrendo, di conseguenza nella denunziata violazione delle elencate regole di diritto. Il motivo non merita accoglimento. Esso si svolge, infatti, sull'implicito presupposto dell'accoglimento del precedente motivo, id est dell'accer- tamento dell'errore imputato alla corte territoriale per aver identificato la prestazione oggetto dell'obbligazio- ne della subappaltatrice, cui era contrattualmente con- nessa quella di pagamento del corrispettivo oggetto dell' obbligazione del subcommittente, nella "consegna" dell' impianto e non, come invece sostenuto con il detto moti- vo, nella “messa a regime” dell'impianto stesso. OM c/ Gazebo RG 7742/00 -14- Ferma la premessa sulla quale si basa l'impugnata sentenza, immune dalle censure rivoltele per le ragioni esposte nell'esame del precedente motivo, rimangono giu- stificate le conseguenze logico-giuridiche di essa e, quindi, la corte territoriale ha fatto corretta e motiva- ta applicazione delle regole di diritto ravvisando: da un lato, l'inadempimento del subcommittente, per non aver questi versato il corrispettivo alla subappaltatrice, co- me contrattualmente previsto, in concomitanza con la con- segna dell'opera, comprovata questa dalla messa in fun- zione dell'impianto e la cui accettazione risultava per facta concludentia dalla ricognizione del debito e dalla con- testuale richiesta di dilazione e scaglionamento del do- vuto pagamento riscontrabili nella lettera 18.4.89; dall' altro, il difetto dei presupposti dell'eccezione inadim- plenti non est adimplendum sollevata dal subcommittente stesso, in quanto basata sulla disattesa tesi della subordinazio- ne del pagamento alla "messa a regime" dell'impianto e non piuttosto alla "consegna" dello stesso;
in fine, e per converso, la sussistenza dei detti presupposti in re- lazione all'analoga eccezione sollevata dalla subappalta- trice in merito all'adempimento dell'obbligazione ulte- riore di "messa a regime” dell'impianto, stante il già intervenuto inadempimento di controparte all'obbligazione di pagamento dopo la "consegna", nonché la legittimazione OM c/ Gazebo RG 7742/00 -15- Am della subappaltatrice stessa a far valere ex art. 1186 CC la decadenza della controparte dai termini di dilazione concessigli ed a sospendere ex art. 1461 CC l'esecuzione dell'ulteriore prestazione di "messa a regime", stanti il mancato pagamento da parte del subcommittente al momento stabilito in contratto, la richiesta dello stesso d'una dilazione prima generica e solo in seguito specifica, l'ulteriore mancato pagamento anche alle scadenze dila- zionate concessegli. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle 1500/00 perspese che liquida in E 158950, dei quali E onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 26.09.2002. Il Presidente Aurenie Vill Il Cons. est. Netting DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 17 GEN 2003 MA Di ZZ Marie D Oggi, CORTE SUPREMA CASSAZIONE ILCANCE LIERE- presso l'Agenzia Si attesta la registrazione MA Di ZZ 8-5-2003 delle Entrate di Roma 2 versate € 170,43 serie 4 al n.17831 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricer