Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17710 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
DALL'IM^^-** (Are Loge 6 marzo 1987 n.74) ESENTE REGI ALTRA POLL N O LA REPUBL CA LIANA 10% ITALANO IN NOME EL POP CORTE SUPREMA DICAS ) 4 7 . n 7 8 9 PP DURA: O . 1 R S T SEZIONE PRIMA CIVILE S S I A IM CEDIBILITA' T G * A A T S O APPELLO P M I ' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24202/00 Antonio Presidente SAGGIO Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Cron. 41678 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO ADAMO Rel. Consigliere Ud. 09/07/2002 Dott. Mario ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PODESTA' ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUFFINI 2/A, presso l'avvocato TOMMASO RACCUGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMACORTELLESE CLAUDIO, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso l'avvocato ANDREA PUGLIESE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1598 avverso la sentenza n. 1747/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Raccuglia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Pugliese che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva in data 10.11.1998 pronunziava lo scioglimento del matri- monio, contratto in La Condes - Santiago (Cile), da LE PO e da LA TE. Avverso tale sentenza proponeva appello LE Pode- stà assumendo che non ricorrevano le condizioni per di- chiarare lo scioglimento del matrimonio, essendo ancora pendente la causa di separazione personale, in punto di addebito. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 19.5.2000 dichiarava improcedibile l'appello, per non avere l'appellante notificato il ricorso ed il pedisse- quo decreto, nel termine concesso dal Presidente. 2 Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso fondato su unico articolato moti- vo LE PO. Resiste con controricorso LA TE. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamen- ta violazione e falsa applicazione dell'art. 435 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'integrazione ap- portata all'art. 435 c.p.c . dalla sentenza della Corte costituzionale 14.1.1977 n 15, che per il suo carattere di principio generale deve trovare applicazione oltre 1' originario ambito di specialità. La Corte di merito avrebbe dovuto pertanto ritenere efficace il proposto appello e concedere un nuovo ter- mine per la notifica del decreto di fissazione del- l'udienza di comparizione delle parti. Il motivo così come proposto è infondato e va per- tanto respinto. Invero va rilevato che la Corte territoriale non ha fatto applicazione alcuna dell'articolo 435 c.p.c., at- tinente peraltro alle cause di lavoro, sicchè inin- fluente appare nella specie il richiamo alla sentenza n 15/1977 della Corte costituzionale, contenente necessa- 3 ria addizione alla norma de qua, considerato che, come detto, l'art. 435 c.p.c. non è stato applicato dal giu- dice di merito e non può essere applicato al caso in esame stante la sua specialità. Il primo motivo va quindi disatteso. Con il secondo motivo la ricorrente ribadita l'ap- plicabilità al caso in esame dell'art. 435 c.p.c. sol- leva, per l'ipotesi di ritenuta inapplicabilità di tale ECCEZIONE 01 norma, illegittimità costituzionale dell'art. 4 V e ΧΙΙ comma L. In 898/1970, per contrasto con gli artt 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedi- bilità del gravame senza che l'appellante fosse stato reso edotto del termine concessogli per la notifica del ricorso e del decreto contenente la fissazione del- l'udienza di comparizione delle parti. Il motivo, contenente due doglianze, è fondato per quanto di ragione e va pertanto accolto nei limiti in prosieguo indicati Invero riguardo alla sollevata eccezione di ille- gittimità costituzionale dell'art. 4 commi 5 e 12 della L. 898/70 si rileva che la doglianza deve ritenersi ma- nifestamente infondata se la norma in esame si legge unitamente agli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. allo stesso codice, che regolano la comunicazione alle parti 4 ed al P.M. dei provvedimenti del giudice, sicchè nessu- na decadenza è ipotizzabile fino a che la parte inte- ressata non sia stata resa edotta, nelle forme di legge dei suoi obblighi. ( vedi Corte costituzionale 20.5.1998 n 197; Cass. civ. sez. I, 26.1.1999 n 695 ) La eccezione di illegittimità costituzionale va quindi respinta, contenendo il vigente sistema proces- sual-civilistico specifica norma idoena ad ovviare alla carenza contenuta nell'art. 4 commi 5 e 12 L. 898/1970. Fondata al contrario è la seconda doglianza posto che non essendo stato l'appellante reso edotto dei suoi obblighi, come risulta dall'impugnata sentenza, la Cor- te territoriale non avrebbe dovuto dichiarare improce- dibile il gravame, non essendo stato rispettato dalla cancelleria il disposto dell'art. 136 c.p.c. che deve trovare generale applicazione quale norma sussidiaria, y a J in difetto di espressa disposizione contenuta nelle singole norme speciali, rispondendo ad un generale principio di civiltà giuridica che la dichiarazione di decandeza, conseguente al mancato adempimento di un ob- bligo, sia subordinata all'accertamento della conoscen- za dell'obbligo medesimo. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragio- ne, 1'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, an- 5 che per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa 1'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 9 luglio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Antonio Saggio Auten на CORTE SUPREM ALONE Prima e Civile Depositate Cancelleria IL CANCELLIERE 11. 12 DIC. 2002 жеMine торони често Luisa Passinetti IL CANCELLIERE