Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
01 553/0 3 Aula 'A' NOME DEL POPOLO+TALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10482/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 3529 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.30/09/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: di tutrice di OS SI LI (nella qualità GIUSEPPE), IR TO, NT AN MA, LD (nella qualità di genitore legale EL rappresentante di ANNUNZIATA VINCENZO), NE CONCETTA, RUSSO ROSARIA, SABATINO FRANCO, TELENO ANNUNZIATA, TROISE RITA, VALASTRO UMBERTO, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrenti 2002 contro 3780 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro -1- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo | rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 2182/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 08/06/99 R.G.N. 41144/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Gabriella | COLETTI;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.2182/99 in data 8 giugno 1999, pronunciando sull'appello proposto da PO AL, RD AL, CI NN IA, LE DA, DE NC, SO RI, NO AN, TE NU, IS IT e LA MB nei confronti del Ministero dell'Interno, riteneva relativamente ai ratei di prestazioni assistenziali ai medesimi corrisposti in ritardo rispetto al momento di maturazione del credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione - che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale e, in applicazione di tale principio, rigettava le domande 여 aventi ad oggetto il loro pagamento, considerando decorso il termine entro il quale la pretesa doveva essere fatta valere. Le parti private hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, con il quale, denunciando violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429, terzo comma, c.p.c., 2946 e 2948 c.c., assumono che la prescrizione operante nella specie è quella decennale e non quella quinquennale, erroneamente applicata dal giudice a quo. Il Ministero ha resistito con controricorso. Il ricorso, discusso all'udienza del 30 settembre 2002, è stato nuovamente esaminato da questa Corte, riconvocatasi nella stessa composizione collegiale nella camera di consiglio del 5 dicembre 2002, dopo aver constatato che un ricorso (N.4809/2000 R.G.) di identico contenuto, proposto dalle medesime parti private nei confronti del Ministero dell'Interno avverso la stessa sentenza n.2182/99 in data 8 giugno 1999 del Tribunale di Napoli, era già stato deciso all'udienza del 20 maggio 2002 con sentenza (poi) pubblicata in data 28 agosto 2002 n. 12635. 3 Determinante è quella che la rituale proposizione del ricorso per cassazione Il ricorso va dichiarato inammissibile per più ragioni. Motivi della decisione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza precludere al ricorrente la possibilità di proporne uno successivo, sia esso di diverso di ovvero di identico contenuto (tra tante, Cass. 9 agosto 2001 n.10998, 13 agosto 1999 Ancora, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello per cui la tempestività di una seconda impugnazione è da verificare con riferimento non n.8633]. solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche al termine breve, il quale decorre comunque dalla data di proposizione della prima impugnazione, of equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass. 23 gennaio 1998 n.643, 27 settembre 2000 n. 12803). E, nella specie, è certo che tra la data di notificazione al Ministero del primo ricorso per cassazione - 22 febbraio 2000 – e quella di notifica del successivo ricorso -- 18 maggio 2000 - era trascorso un tempo di molto superiore al termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 325, secondo comma, Non va trascurato altresì che i ricorrenti difettano di interesse (art. 100 c.p.c.) ad C.O.C.. ottenere la invocata pronuncia di accoglimento del ricorso, questo riproponendo gli identici motivi e le medesime conclusioni che la Corte, nella propria sentenza n. 12635 del 2002, aveva già ritenuto fondate, cassando per l'effetto la decisione n.2182/99 del Senza dire che la suddetta sentenza era già passata in giudicato alla data - 30 Tribunale di Napoli. settembre 2002 - della pubblica udienza nella quale il ricorso è stato per la prima volta discusso, precludendone, per ciò stesso l' esame. 4 Non va pronunciata condanna dei ricorrenti al rimborso di spese processuali in favore del Ministero, in applicazione dell'art. 152 disp att. c.p.c.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2002 IL PRESIDENTE Сичьо IL CONS. ESTENSORE fel. ello lo lel IL CANCELLIERE Bepositato in Cancelleria 3 FEB 2003 oggi, ✓ ERE 5