Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7832 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 07 852/03 REPUBBLICA ITALIANA 熟 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13322/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Cron. 17485 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 12 feb- Dott. Camillo Filadoro Consigliere braio 2003Dott. Giancarlo D'Agostino Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: NE ON, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domici - liato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
controricorrente 866 avversO la sentenza n. 3114/2000, decisa il 14 dicembre 2000 e pubblicata il 23 gennaio 2001, resa dal Tribunale di Bari nel pro- cedimento n. 701/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del : 12 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 1° febbraio 1998, NE ON ha conve- nuto in giudizio dinanzi al Pretore di Bari in funzione di Giudice del Lavoro il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il rico- noscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento. Con sentenza in data 18 marzo 1999, il Giudice adito ha respinto la domanda, ravvisando l'insussistenza del requisito sanitario. Ha interposto appello l'assistita e in esito il gravame è stato rigettato con sentenza n. 3114, emessa in data 14 dicembre 2000, 23 gennaio 2001 dal Tribunale di Bari. Per quanto ancora rileva in questa sede la decisione viene così motivata. Osserva il Collegio di merito che pur se a causa delle malattie in atto l'assistita deve considerarsi invalida al 100%, permane tut- tavia l'autonomia nella deambulazione e nel compimento delle atti- vità necessarie per i bisogni quotidiani. Osserva ancora che il deficit deambulatorio non è tale da determi- nare la necessità di un accompagnatore poiché la deambulazione "è 2 1 possibile sia pure a piccoli passi e può migliorare con un appog- gio". Il Collegio di merito fa proprie le conclusioni del CTU in ordine alla capacità dell'attrice a svolgere i normali atti della vita ed Osserva al riguardo che le patologie riscontrate 31.. inducono il Tribunale, che è peritus peritorum, ad escludere che l'appellante necessiti di accompagnatore" per il compimento dei normali atti della vita. Considera ininfluente ai fini dell'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica la documentazione prodotta "relativa ad un ri- covero la cui diagnosi (aritmia con fibrillazione atriale in sog- getto affetto da diabete mellito, litiasi della colecisti, distur- bo dissociativo con umore depresso e sovraccarico ponderale) si appalesa irrilevante ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta", Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 20 marzo 2001, propone ricorso per cassazione NE ON con atto notificato in data 18 maggio 2001, sulla base un unico complesso motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 27 giugno 2001. La ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge L. 11 febbraio 1980, n. 18 e dell'art. 149 cpc. Si denuncia 3 altresì, con riferimento al Π. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il Tribunale ha fatto propria la valutazione del CTU in ordine alla possibilità di deambulare "a piccoli passi strascicati", senza alcun riguardo alla situazione ambientale ove la ricorrente vive. Si osserva che è mancato ogni approfondimento medico in ordine al- le malattie sopravvenute, risultanti da certificazione ospedalie- ra. Le censure appaiono fondate nei termini che di seguito si precisa- no. Si premette che la valutazione critica delle risultanze della con- sulenza tecnica d'ufficio attiene al merito del giudizio e risulta insindacabile in sede di legittimità se congruamente e corretta- mente motivata;
in tal senso ex pluribus Cass. 16 gennaio 1998, n. 334, Cass. 4 febbraio 1994, n. 1145. Si Osserva ancora che ove il giudice ritenga di uniformarsi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è sufficiente, perché si abbia adeguata motivazione sul punto, enunciare la fonte del proprio convincimento, senza necessità di sviluppare l'esame delle critiche alla consulenza svolte dalle parti: ex pluribus Cass. 3 maggio 1990, n. 3678, Cass., 26 aprile 1990, n. 3476, Cass. 18 ot- tobre 1988, n. 5665, Cass. 24 gennaio 1987, n. 710. Il Collegio di merito peraltro, a fronte della critica svolta dall'appellante nel senso che il CTU avrebbe omesso di valutare la 4 difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita, lungi da ri- chiamare un giudizio formulato dall'ausiliario sulla base di CO- gnizioni specialistiche, si limita a riferirne le conclusioni, evidentemente immotivate, e 1 fa proprie affermando che le pato- logie riscontrate "inducono il Tribunale, che è peritus peritorum, ad escludere che l'appellante necessiti di accompagnatore per il compimento di tali atti". L'argomentazione non può essere accettata. Invero il tralaticio canone "iudex peritus peritorum", lungi dall'affermare un preteso primato delle conoscenze del magistrato rispetto a quelle dell'ausiliario, vale a riconoscere al giudican- te il potere di superare le conclusioni cui perviene il consulen- te, purché ciò avvenga in forza di una coerente argomentazione e tale non è la mera affermazione, immotivata e incontrollabile, circa la compatibilità delle patologie riscontrate con un'autosufficienza tale da escludere il bisogno di un accompagna- tore. Del pari ingiustificato risulta il mancato accoglimento della ri- chiesta di rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello. "Invero con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle con- troversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e 5 л di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti doman- de di invalidità pensionabile, salvo, in ordine a queste ultime, le situazioni descritte nell'art. che vengano in considerazione 149 disp. trans. c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 9 della citata legge n. 533 del 1973, e l'assicurato deduca e documenti che le situazioni medesime (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, o insorgenza di nuove infermità) non siano state te- nute presenti dal primo giudice, o si siano verificate nel giudi- zio di appello. In queste ultime ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della do- cumentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio as- sent. n. 4152 del 16-06-1983, rv sunto" (Cass., Sez. Lav. 429106). A tali principi non si è attenuto il Collegio di merito. Nella denunciata sentenza si dà atto invero che il consulente tec- nico officiato nel corso del giudizio di primo grado si è basato Su un elettrocardiogramma di controllo eseguito in data 30 dicem- bre 1998. Si dà atto ancora che l'appellante ha prodotto una cer- tificazione medica datata 26 agosto 1999, relativa ad un ricovero ospedaliero da cui risultano, oltre ad una aritmia da fibrillazio- ne atriale (già riscontrata nel corso dell'indagine peritale e pe- raltro non necessariamente invariata nella sua gravità, dovendosi se mai dubitare, in base a dati di comune accezione, un verosimile aggravamento col decorso di otto mesi in soggetto dell'età di anni 6 л 84) nuove patologie, in precedenza non verificate. Trattasi di litiasi della colecisti, di un disturbo dissociativo con umore depresso e di sovraccarico ponderale. È possibile che un'indagine compiuta con rigore scientifico e sul- la base di accertamenti approfonditi limiti la gravità di tali pa- tologie ed escluda l'incidenza delle stesse sulla possibilità di deambulare e di compiere 1 normali atti della vita;
peraltro l'assunto che la documentazione di provenienza ospedaliera "si appalesa irrilevante al fine del riconoscimento della previdenza richiesta" appare immotivato siccome tale da implicare un'evidenza che opera se mai nel senso opposto. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispo- sitivo. Detto giudice valuterà, offrendo al riguardo adeguata mo- tivazione che tenga conto dei principi sopra enunciati e dei pre- cedenti richiamati, se la documentazione del 26 agosto 1999, rela- tiva al ricovero ospedaliero dell'odierna ricorrente, meriti di essere esaminata da parte di un consulente tecnico. In esito a tale valutazione e sulla base degli accertamenti peri- tali eventualmente effettuati, provvederà a nuovo esame delle ri- sultanze di causa, sempre offrendo al riguardo adeguata motivazio- che tenga conto dei principi sopra enunciati e dei precedentine richiamati. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
7 La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bari. Roma, 12 febbraio 2003 IL PRESIDENTE znoliązetti Шл لسفه IL CONSIGLIERE ESTENSORE Quipe Souble IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,19 MAG 2003 Espelle 8