Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 20383
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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Massime1

Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. (In applicazione di tale principio la corte ha annullato la decisione del giudice che in assenza del certificato penale dell'imputato aveva pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.senza pronunciarsi su tale parte della richiesta, disponendo solo successivamente l'acquisizione del predetto certificato).

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 20383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20383
Data del deposito : 10 aprile 2001

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