Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. (In applicazione di tale principio la corte ha annullato la decisione del giudice che in assenza del certificato penale dell'imputato aveva pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.senza pronunciarsi su tale parte della richiesta, disponendo solo successivamente l'acquisizione del predetto certificato).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 20383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20383 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 10/04/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
2. " EL ER AN " N. 1455
3. " GI PI " REGISTRO GENERALE
4. " CE ES " N. 442/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUCCIONI Piero, n. 31.1.1953 a Falerone (AP), difeso dall'avv. Paola Balducci del foro di Roma
avverso la sentenza, ex art. 444 CPP del G.I.P. del Tribunale di Roma, in data 3 - 17 ottobre 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Letta la requisitoria in data 1/2/2001 del Sost.P.G. Dott. G. Izzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sent. impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio conclusivo.
Letta la memoria depositata in data 23/3/2001 dal difensore Avv. Balducci
FATTO E DIRITTO
Piero CI ha proposto, tramite difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi dell'art 444 c.p.p., la pena concordata con il P.M., senza tuttavia provvedersi in ordine alla sospensione condizionale, pur prevista nel "patteggiamento" ed alla quale questo era stato espressamente subordinato.
Nell'impugnazione viene esposto che il G.I.P., subito dopo la pronunzia della sentenza, avvedutosi dell'omissione e rilevato che, peraltro, agli atti mancava il certificato penale dell'imputato, dispose un rinvio, al fine di acquisirlo all'udienza del 17/10/2000, all'esito della quale, tuttavia, pur essendo risultati, dall'acquisito certificato, precedenti non ostativi, ritenuto (inspiegabilmente e contro il vero, secondo il ricorrente) che fosse venuto meno il consenso della difesa alla correzione, non adottò alcun provvedimento al riguardo, limitandosi a richiamare la precedente decisione "fermi restando gli ordinari strumenti previsti dalla normativa vigente per la correzione e/o l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento".
Su tali premesse il ricorrente, dedotta la violazione degli artt.130 e 547 c.p.p., chiede, in via principale, procedersi alla rettifica integrativa (con il pattuito beneficio) della sentenza in questa sede, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., o, solo in subordine, l'annullamento, per violazione dell'art. 444 c.p.p., della sentenza, "con rinvio ad altro giudice, per una nuova pronuncia sulla richiesta in atti di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena".
Il P.G., nella requisitoria scritta in atti, rilevata l'essenzialità della condizione del beneficio apposta al patteggiamento, si è espresso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale a quo per il giudizio ordinario.
Con memoria ritualmente depositata, la difesa dell'imputato ha contestato le conclusioni del P.G., insistendo nelle principali richieste di cui in ricorso.
L'impugnazione, fondata per quanto di ragione, va accolta nei termini prospettati dal P.G.
Il giudice, chiamato all'applicazione della pena concordata tra le parti, ove il richiedente abbia subordinato l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, a termini dell'espressa disposizione di cui all'art. 444 co. 3 c.p.p., è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l'accordo delle parti, oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di "patteggiamento". Nel caso di specie il giudice di merito ha indebitamente pronunziato la sentenza di applicazione della pena su richiesta, fin dall'udienza del 31/10/2000 (quando non era ancora in grado di decidere sulla concedibilità del beneficio di cui all'art. 163 c.p., per mancanza agli atti del certificato penale) omologando solo in parte il negozio processuale, senza tener conto dell'espressa condizione apposta dal proponente.
Avrebbe dovuto, più correttamente, quel giudice rinviare alla successiva udienza, non solo ai fini della statuizione in ordine alla (non certa) concessione del beneficio, ma anche per la pronunzia dell'intera decisione (di applicazione ex art. 444 cit. della pena nella misura concordata e condizionalmente sospesa, ove il beneficio fosse risultato concedibile ex artt 163 e segg. c.p., o di rigetto della richiesta, in caso contrario).
In siffatto contesto processuale non era concepibile alcuna correzione di errore materiale omissivo della sentenza già emessa "al buio" (in mancanza del certificato penale), considerato che siffatti errori, non determinanti nullità e la cui eliminazione non comporti modificazioni essenziali dell'atto (v. art.130 co 1 c.p.p.) possono configurarsi solo nelle ipotesi di mancata corrispondenza tra l'effettivo tenore decisorio del provvedimento e quello letterale ed apparente dello stesso, discordanze testualmente rilevabili. Ma nella specie era invece del tutto mancata ogni pronunzia (che allo stato degli atti non poteva essere adottata in data 3/10/2000) al riguardo, ne' essa avrebbe potuto essere successivamente emessa dal giudice di merito ad integrazione dell'intempestiva ed illegittima sentenza, il cui tenore decisorio sarebbe così risultato modificato (contrariamente al disposto di cui all'art. 130 cit.) su un punto essenziale, quello attinente all'eseguibilità della pena. Essendo, per analoghe ragioni, del tutto impraticabile il rimedio della rettificazione ex art. 619 c.p.p. proposto dalla difesa del ricorrente, non vertendosi in ipotesi di errori di specie o misura della pena, questa Corte non può che annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché emessa in violazione dell'art. 444 co 3 cit., disponendo la restituzione degli atti, per l'ulteriore corso, al Tribunale di appartenenza del giudice a quo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2001