Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, previsto dall'art. 67 della legge fallimentare non si estende alla conoscenza, da parte del terzo acquirente, della qualità di imprenditore commerciale in capo al soggetto del quale sia stato successivamente dichiarato il fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18151 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO DI US LF, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 162, presso l'avvocato LUCIA P. SCALONE DI MONTELAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GIACONIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI MA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato FRANCESCO PAOLO PATTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE COMITINI, VITTORIO LA ROSA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 387/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 09/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario US che ha concluso per l'assegnazione alle Sezioni Unite;
in subordine, l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 24 luglio 1995, rigettava la domanda del fallimento di FI RU diretta ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, 2^ co., l. fall., dell'atto di compravendita, stipulato il 23 settembre 1989, con cui il RU, dichiarato fallito tre mesi dopo e comproprietario assieme alla moglie di un appartamento e di un'autorimessa, aveva venduto, unitamente alla moglie, i predetti immobili ad IO Di MA. In particolare, il Tribunale riteneva che nella specie non sussisteva il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza, dato che il fallimento attore non aveva provato che l'acquirente conoscesse la qualità di imprenditore commerciale del RU.
Avverso detta sentenza il fallimento proponeva appello che la Corte di Catania rigettava con sentenza del 9 giugno 1999, osservando che: 1) esigenze di tutela della buona fede dei terzi e di certezza dei rapporti giuridici impongono, in considerazione delle facilitazioni probatorie previste dalla disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, rispetto al regime della revocatoria ordinaria, di ritenere che tra i presupposti dell'azione vi sia anche quello della conoscenza da parte del terzo della qualità di imprenditore commerciale del solvens o dell'alienante; 2) in contrario, non si può dare rilievo alla lettera dell'art. 67 l. fall., che fa riferimento allo stato di insolvenza del debitore,
poiché, da un lato, in diverse norme della legge fallimentare il termine debitore viene usato in modo alternativo a quello di imprenditore commerciale e, d'altro canto, l'insolvenza presa in considerazione dalla legge fallimentare non è quella di un qualsiasi debitore, ma quella dell'imprenditore commerciale;
3) questa soluzione non confligge con l'intangibilità dell'accertamento della qualità di imprenditore commerciale in capo al fallito, considerato che non è in discussione tale qualità, ma la sua conoscenza da parte del terzo convenuto in revocatoria;
4) nella specie, tenuto conto che la compravendita non era ricollegabile ad una attività di impresa e che nell'atto il RU aveva dichiarato di svolgere l'attività di autista e tenuto conto altresì che il convenuto aveva contestato di conoscere la qualità di imprenditore commerciale del venditore, asserendo di sapere che era un "semplice artigiano, fornitore di un modesto reddito per il sostentamento suo e della famiglia", l'onere della prova della suddetta conoscenza ricadeva sulla curatela e non era stato assolto;
5) in proposito, poiché la compravendita non era caratterizzata da una sproporzione delle prestazioni, non si poteva ritenere che il terzo fosse tenuto a compiere accertamenti, presso la locale camera di commercio;
inoltre, non si poteva dare rilievo all'assunto che il Di MA risiedesse nello stesso stabile in cui il fallito esercitava la propria ditta di autotrasporti, sia perché dall'atto impugnato risultava solo la residenza delle parti nello stesso vicolo, ma in numeri civici diversi, e sia perché l'attuale impoverimento relazionale dei rapporti di vicinato non consentiva di dare rilievo alla circostanza;
6) da tutto ciò conseguiva l'irrilevanza di ogni ulteriore accertamento in ordine alla sussistenza di fatti rivelatori dell'insolvenza del venditore.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il fallimento di FI RU, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. IO Di MA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 e 67 l. fall.. In particolare, sotto un primo profilo, deduce che l'art. 1 l. fall. non esclude in assoluto l'assoggettabilità a fallimento dell'artigiano e, pertanto, la Corte di merito non aveva tratto le dovute conseguenze dal fatto che il Di MA aveva dichiarato di sapere che il venditore era un artigiano e che, quindi, era in astratto assoggettabile a fallimento. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che l'art. 67 l. fall. pone, quale unica condizione soggettiva dell'azione, la conoscenza dello stato di insolvenza e non anche della qualità soggettiva dell'alienante al momento della stipula dell'atto impugnato. La qualità di imprenditore commerciale nell'alienante rappresenta, invece, secondo il ricorrente, soltanto un presupposto legale dell'azione revocatoria e delle azioni che scaturiscono dal fallimento.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione non solo perché la Corte di merito, pur dando atto che il Di MA era a conoscenza della qualità di artigiano del RU, aveva poi trascurato la circostanza, ma anche perché aveva confuso l'eccepita coincidenza tra la residenza anagrafica del convenuto e la sede dell'impresa del venditore con la coincidenza delle residenze domiciliari dei contraenti.
2. Si deve esaminare anzitutto, per priorità logica, il secondo profilo del primo motivo. La censura è fondata.
La questione se il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza si estende alla conoscenza della fallibilità del debitore è stato variamente risolta dalla giurisprudenza di questa Corte, nel cui ambito, tuttavia, si devono distinguere le sentenze rese in fattispecie nelle quali la condizione di fallibilità è rappresentata dalla qualità di imprenditore commerciale da quelle rese in fattispecie nelle quali la condizione di fallibilità è rappresentata dalla qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone. Soltanto i primi precedenti sono pertinenti nella fattispecie in esame, relativa al fallimento di un imprenditore individuale. Infatti, nella ipotesi di azione revocatoria degli atti compiuti dal socio di società personale, al quale sia stato esteso il fallimento, la soluzione del problema è condizionata dal fatto che la scientia decoctionis se, come comunemente si ritiene, deve riguardare la società e non il socio, implica necessariamente anche la conoscenza della qualità di socio di colui che ha posto in essere l'atto impugnato. Diversamente, la conoscenza dello stato di insolvenza della società sarebbe irrilevante, perché priva di un qualsiasi collegamento con l'atto revocando.
Così delimitato l'ambito dei precedenti rilevanti, si devono registrare pronunzie di questa Corte che estendono il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza alla conoscenza della qualità di imprenditore commerciale (Cass. 7 marzo 1998, n. 2540 nonché, ma si tratta di un obiter dictum, trattandosi di pronunzia resa in relazione alla impugnazione degli atti di un socio, Cass. 22 ottobre 1976, n. 3745) sia pronunzie che negano tale estensione (Cass. 7 febbraio 2000, n. 1317; Cass. 12 gennaio 1999, n. 242; Cass. 25 marzo 1994, n. 2911; Cass. 15 maggio 1973, n. 1314). Il Collegio ritiene di dovere dare continuità a questo secondo prevalente orientamento.
Si deve anzitutto rilevare che l'orientamento che viene disatteso si fonda sulle "esigenze di tutela della buona fede dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici"; tale argomento, tuttavia, trascura il disvalore riconoscibile anche negli atti posti in essere con l'insolvente civile, che, infatti, sia pure con disciplina sostanziale e regime probatorio diversi, sono soggetti ad instabilità, indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento, per effetto della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria. Ciò premesso, si deve partire dal rilievo che nella disciplina anteriore alla legge fallimentare in vigore il problema della rilevanza della conoscenza della qualità di imprenditore era testualmente risolto dall'art. 709 c. comm. 1882, che faceva riferimento alla conoscenza dello stato di cessazione dei pagamenti "in cui si trovava il commerciante". Il venire meno di un collegamento espresso tra il requisito cronologico dell'atto revocando e la qualità di soggetto fallibile in capo al debitore è significativa per negare rilievo sia all'esistenza della qualità di imprenditore in capo al debitore, al momento del compimento dell'atto revocando, sia, per ovvia conseguenza, alla conoscenza di tale qualità da parte del terzo. In questo senso, autorevole dottrina ha affermato che "i tentativi del terzo di difendersi allegando l'ignoranza della qualità d'imprenditore del debitore fallito debbono essere respinti, perché l'insolvenza non è propria solo degli imprenditori (cfr. art. 1186 c.c.): tale circostanza è rilevante solo quando essa, nel caso concreto, è idonea, da sola o in concorrenza con altre, a provare l'ignoranza dello stato di insolvenza".
In senso contrario, parte della dottrina considera il requisito della conoscenza della qualità di soggetto fallibile in capo al debitore implicito nel sistema, nel senso che il legislatore, quando ha parlato di insolvenza, avrebbe voluto alludere a quella più complessa situazione di fatto, che consente di assoggettare il debitore alle procedure concorsuali. Questa conclusione viene conciliata con la segnalata modifica intervenuta nel lessico della legge fallimentare rispetto all'abrogato codice di commercio, affermando che nella nostra tradizione giuridica il concetto di insolvenza sarebbe intimamente legato alla realtà dell'impresa e che, se anche il codice civile utilizza il termine "insolvenza" in una serie di norme che regolano i rapporti obbligatori di diritto comune (cfr. art. 1186, 1274, 1299, 1313, 1626, 1868, 1943, 1953 etc.), l'unità sistematica della legge fallimentare impone di leggere l'art. 67 insieme al precedente art. 5 della stessa legge (che definisce lo stato di insolvenza ai fini dell'apertura del concorso), e non alla luce delle norme civilistiche. La tesi non si può condividere. L'insolvenza di cui parla l'art. 67 l. fall., senza alcun letterale riferimento alla qualità di imprenditore del debitore, deve essere definita nel contesto della norma che detta presunzioni in relazione a circostanze (le anomalie di cui al primo comma) che sono in grado di far presumere soltanto la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore e, quindi, di una generica condizione patrimoniale priva di correlazioni con una attività d'impresa. Con tale rilievo l'elemento letterale della assenza di riferimenti alla qualità di soggetto fallibile trova un riscontro sul piano logico e sistematico e viene ribaltato efficacemente l'argomento secondo cui l'art. 67 l. fall. deve essere letto nel contesto organico di una legge che, all'art. 5, definisce lo stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento. Inoltre, sul piano sostanziale, non solo, come si è accennato, il termine insolvenza è utilizzato da numerose disposizioni del codice civile, senza alcun riferimento al fatto che il debitore sia o meno un imprenditore (artt. 1186, 1274, 1299, 1313 etc), ma l'esigenza del concorso sostanziale e della conseguente ripartizione delle perdite è collegata, logicamente, alla condizione di imprenditore commerciale nel momento in cui viene accertato il dissesto e non certo alla sussistenza di tale condizione nel momento in cui sorge il credito o viene posto in essere l'atto pregiudizievole. Non sembra che vi siano ragioni per trattare diversamente chi ha agito con la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, a secondo che questi fosse o meno un imprenditore. Ciò tanto più che la limitazione del fallimento agli imprenditori è il frutto di una scelta di politica legislativa non sostenuta da alcuna necessità sul piano logico. Invero, è pacifico che il dissesto del debitore civile ed il dissesto del debitore imprenditore commerciale, ricevono un diverso trattamento non per una diversità strutturale delle situazioni, tanto che in altri Paesi qualsiasi debitore insolvente può essere assoggettato a fallimento, ma per una ragionevole ed insindacabile scelta di politica legislativa (Cort. cost. 16 giugno 1970, n. 94) legata alla normale molteplicità e complessità degli interessi coinvolti nel dissesto dell'imprenditore commerciale a fronte della normale semplicità degli interessi coinvolti nel dissesto del debitore civile.
In conclusione, non è rilevante la fallibilità del soggetto, ma la conoscenza della sua insolvenza, che è il dato nel quale matura l'atto e che nelle fattispecie previste dal primo comma dell'art. 67 emerge dallo stesso atto, caratterizzato da anomalie sintomatiche di una situazione di difficoltà. Ciò che in sostanza viene censurato è il comportamento di chi compie l'atto, quando lo stato di insolvenza dell'altra parte avrebbe dovuto avvertirlo, escludendo con ciò stesso una situazione di buona fede, che esso poneva in discussione gli equilibri con altri eventuali aventi diritto alla garanzia patrimoniale e lo andava ad avvantaggiare, depauperando le risorse del disponente (Cass. 1317/2000 cit). L'accoglimento del secondo profilo del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre censure relative alle statuizioni con cui la sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l'onere di provare la conoscenza della qualità di imprenditore commerciale. La sentenza impugnata deve, quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catania che farà applicazione del seguente principio di diritto: il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, previsto dall'art. 67 l. fall. per l'azione revocatoria fallimentare, non si estende alla conoscenza della qualità di imprenditore commerciale in capo al soggetto del quale è stato successivamente dichiarato il fallimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002