Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2015, n. 27862
CASS
Sentenza 21 maggio 2015

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In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle "necessità". (Fattispecie in tema di reato previsto dall'art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152 del 2006).

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  • 1Notizie Giuridiche
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  • 2Giustizia Insieme, aggiunge la voce “Ambiente e sicurezza”
    Giovanni Negri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Giustizia Insieme, aggiunge la voce “Ambiente e sicurezza” . Si tratta di due materie che presentano diversi punti di contatto. Basti pensare alle problematiche comuni della individuazione delle posizioni di garanzia e della rilevanza della delega di funzioni (la Cassazione, a partire da Sez. III, n. 27862/2015, ha affermato che i principi relativi all'applicazione dell'art. 16 T.U.S. nella materia prevenzionistica esplicano i loro effetti anche nella contigua materia ambientale, considerando gli inevitabili e naturali punti di contatto tra l'esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori). Allo stesso modo punti comuni di riflessione si rinvengono sul versante della …

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  • 3Giustizia Insieme, aggiunge la voce “Ambiente e sicurezza”
    Giovanni Negri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Giustizia Insieme, aggiunge la voce “Ambiente e sicurezza” . Si tratta di due materie che presentano diversi punti di contatto. Basti pensare alle problematiche comuni della individuazione delle posizioni di garanzia e della rilevanza della delega di funzioni (la Cassazione, a partire da Sez. III, n. 27862/2015, ha affermato che i principi relativi all'applicazione dell'art. 16 T.U.S. nella materia prevenzionistica esplicano i loro effetti anche nella contigua materia ambientale, considerando gli inevitabili e naturali punti di contatto tra l'esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori). Allo stesso modo punti comuni di riflessione si rinvengono sul versante della …

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  • 4La delega di funzioni
    A&A Studio Legale · https://www.albeeassociati.it/en/news/ · 17 maggio 2016

    PREMESSA La finalità della delega di funzioni è quella di distribuire compiti e poteri nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza aziendale. L'istituto, inizialmente, aveva trovato riconoscimento nella giurisprudenza formatasi nell'arco di oltre un decennio, che ne aveva delineato l'ambito di validità. Con il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (T.U. per la sicurezza sul lavoro) e, in particolare con gli artt. 16 e 17, la delega di funzioni ha trovato una specifica e puntuale disciplina legislativa. Solitamente la delega di funzioni è utilizzata nell'ambito di strutture complesse, ma può essere impiegata anche in realtà di modesta entità organizzativa. L'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2015, n. 27862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27862
Data del deposito : 21 maggio 2015

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