TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 8759/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
con avv. RIGHETTI GIULIA, come da mandato C.F._1
difensivo in atti;
E
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] C.F. CP_1
con avv. CESTARO ROBERTA come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 27.05.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
insistono affinché Codesto Ill.mo Tribunale Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, e di seguito meglio precisate:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01 settembre 1979 tra i signori e Parte_2 Parte_1
, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, trascritto nei registri di
[...]
stato civile del Comune di Verona (VR), al n. 114, parte II, serie A, anno
1979, Ufficio 11, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza nei pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nel Comune di rispettiva residenza e ordinando al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, cui le parti prestano acquiescenza, all'ufficiale di Stato civile competente per pagina 2 di 7 le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n. 396.
2) Il figlio della coppia, è maggiorenne e indipendente a Persona_1
livello economico.
3) Si dà atto che la casa coniugale è divenuta di proprietà esclusiva della signora
, a seguito del trasferimento delle quote da parte del sig. Parte_1 CP_1
in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione. L'immobile risulta pertanto in piena proprietà alla medesima, unitamente a ogni arredo e corredo in esso contenuto. Il sig. ha già liberato l'immobile, asportando quanto di CP_1
sua esclusiva pertinenza.
4) Si dà atto che avendo i coniugi, adempiuto alle condizioni previste e concordate in sede di separazione, dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altra, né a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dotati di autonoma capacità lavorativa, né per qualsivoglia altra pretesa, ragione o titolo derivante dal loro matrimonio.
5) I coniugi dichiarano di non aver più debiti in comune. In particolare, il mutuo contratto congiuntamente per l'acquisto della casa familiare è stato interamente accollato dalla sig.ra con accollo liberatorio formalizzato Parte_1
dall'istituto di credito, che ha liberato il sig. da ogni obbligo. Quanto al CP_1
finanziamento contratto personalmente dal sig. nel mese di aprile 2024 CP_1
pagina 3 di 7 con AG esso è stato assunto a suo esclusivo carico, con obbligo per lo stesso di pagarne sino ad estinzione le correlate rate.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a chiedere l'uno nei confronti dell'altra un assegno di mantenimento ritenendosi soddisfatti dalla regolamentazione delle condizioni economiche concordate in sede di separazione e divorzio.
7) I coniugi dichiarano di voler rinunciare alla comparizione personale, di essere stati informati della possibilità di parteciparvi, ma di aver scelto di rinunciarci e non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta, di conoscere le reciproche condizioni economiche, e chiedono sia pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alla quale dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza.
8) Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
9) I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n 2520/2024 Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava la separazione tra pagina 4 di 7 i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunti
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 01/09/1979 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Verona come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti,
nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
pagina 5 di 7 La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 01/09/1979 e trascritto nel Comune di Verona alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite,
dando atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona (Registri n.114, Parte II, Serie A,
anno 1979) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Così deciso in Verona il 15.07.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
pagina 7 di 7