Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/10/2012, n. 47604
CASS
Sentenza 18 ottobre 2012

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L'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990. (La S.C. ha precisato che la predetta condotta può integrare, ricorrendone i presupposti, il reato di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti, ex art. 414 cod. pen.).

La condotta di chi si limiti a rendere nota al pubblico l'esistenza di una sostanza stupefacente, veicolando un messaggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determinare all'uso di sostanze stupefacenti, integra l'illecito amministrativo di propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti (art. 84 d.P.R. n. 309 del 1990), e non il reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti (art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990).

La mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l'effettiva destinazione dei semi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/10/2012, n. 47604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47604
Data del deposito : 18 ottobre 2012

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