Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti la condotta di messa in vendita, contestualmente, di semi di canapa indiana e di libri e dvd illustrativi della loro coltivazione, qualora le modalità di consumazione possano ritenersi in concreto idonee ad indurre i destinatari dell'offerta all'utilizzo della sostanza o alla sua coltivazione.
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- 1. Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025
L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …
Leggi di più… - 2. Richiesto l'intervento delle Sezioni unite a proposito del reato diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione : « Se, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, sia sufficiente la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e la resa, oppure siano necessari il riferimento diretto alla loro qualità e la prospettazione dei benefici derivanti dal loro uso ». La discussione del ricorso è stata fissata per l'udienza del 18 ottobre 2012 . Come si può leggere nell'ordinanza di rimessione, sul reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, quando sia realizzato attraverso la propaganda, a fini di vendita, di …
Leggi di più… - 3. Istigazione all'uso di sostanze stupefacenti: una pronuncia di meritoAmbra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Secondo la sentenza annotata la messa in vendita di semi di cannabis, degli strumenti per la loro coltivazione nonchè di monografie illustrative delle modalità di coltivazione ed estrazione dell'hashish da piante di canapa indiana, compiuta tramite distinti siti internet editi e gestiti da un unico soggetto e tra loro collegati attraverso link reciproci, integra il delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti (art. 82 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L'imputato non può, inoltre, invocare in proprio favore una ignoranza inevitabile della legge penale (5 c.p.) per essere stato precedentemente assolto per fatti di analogo tenore, qualora le precedenti sentenze di assoluzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2009, n. 38633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38633 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
M
386 33 /09 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA CAMERA DI SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 24/09/2009
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.7548 SAVERIO FELICE MANNINO Dott.
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO SERPICO N. 13059/2009
Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere -
Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere -
Dott. CARLO CITTERIO
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ sul ricorso proposto da:
1) OT CA N. IL 25/06/1971
avverso l'ordinanza n. 5161/2008 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 11/03/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dr. Dott. ANNA MARIA DE SANDRO F.BUA fee Uditi difenser Avv., l'inammissibilità e, ui subordine, it Ho del ricorso.rifetto
Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di OT CA l'avv. Luigi BONDI propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il GIP di Livorno ha respinto l'opposizione al diniego del PM al dissequestro di confezioni di semi di canepa, computer, libri e dvd relativi alla coltivazione di cannabis, e altri accessori per la relativa coltivazione.
Con primo motivo deduce violazione dell'art. 82 dPR
309/1990, delitto il cui fumus è stato ritenuto dal GIP nella fattispecie, perché qui non sarebbe configurabile alcuna delle tre condotte incriminate da tale norma: istigazione in pubblico, proselitismo in privato, induzione, all'uso di stupefacenti. La mera messa in vendita di semi di canapa indiana, libri e dvd
illustrativi della loro coltivazione non sarebbe comportamento idoneo ad influire sulla determinazione psichica di soggetti non già iniziati all'uso. Al più si tratterebbe di agevolazione materiale alla coltivazione, non sussumibile nella norma incriminatrice considerata.
Con secondo motivo deduce violazione della stessa norma sotto un diverso profilo: l'art. 82 cit. comunque incriminerebbe condotte volte all'uso, mentre qui si tratterebbe di agevolazione alla mera coltivazione, e l'ordinanza impugnata avrebbe invece operato una illogica equiparazione tra coltivazione e conseguente necessario uso. Il ragionamento del GIP violerebbe sia il
principio costituzionale di tassatività delle fattispecie incriminatrici sia il principio di materialità
- offensività; in un rapporto di ogni caso tra coltivazione ed uso mancherebbe
consequenzialità necessaria e un rapporto di pericolosità, la coltivazione di semi - non vendita
- ed a maggior ragione la potendo per sé essere considerata concretamente offensiva rispetto all'uso ed al bene finale della tutela della salute pubblica;
al più sarebbe configurabile il pericolo di un pericolo d'uso, come tale irrilevante.
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Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale 13059/09 RG 2 2. Il procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto del 3. Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità ricorso nei termini proposti (S.U. sent. 9857 del 30.10.1998
4.3.2009 in proc. Manesi).
Il ricorso è infondato..
Il reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti si configura quando la condotta dell'agente, per il contesto in cui si realizza e per il contenuto delle espressioni utilizzate,
è idonea a conseguire l'effetto di indurre i destinatari delle esortazioni all'uso delle sostanze suddette, essendo irrilevante che tale uso poi in concreto si verifichi ○ meno (tenuto pure conto della illiceità di ogni coltivazione non autorizzata, S.U.,
sent. 28605 del 24.4 10.7.2008 in proc. Di Salvia).- In la condotta di istigazione può astrattamenteparticolare,
consistere anche nel fornire agli acquirenti dettagliate indicazioni sulle modalità di coltivazione di semi di cannabis produrre sostanza stupefacente per ottenere piante, idonee a in proc. D'Angelo, 14.5.2004 (Sez. 4, sent. 22911 del 23.3
-
relativa a fattispecie analoga a quella per cui oggi si procede), essendo compito del giudice del merito l'apprezzamento di fatto relativo all'efficacia ed idoneità in concreto delle modalità di pubblicizzazione/informazione. Rimane sotto tale aspetto del
tutto irrilevante ogni questione sull'effettiva eventuale idoneità drogante, posto che non si ipotizza la contestazione ai sensi dell'art. 73 dPR 309/1990.
Il GIP livornese ha argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro ed in
particolare alla sussistenza del fumus di una condotta concretamente istigatoria, rivolta ad una platea indeterminata di soggetti, con un apprezzamento allo stato, consono alla fase
procedimentale specifica, sorretto da motivazione immune da vizi logici.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione-Sesta Sezione penale 13059/09 RG 3
P.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24/ 9/ 2009.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Saverio Francesco Mannino Carlo Citterio
Afam Casteitter's
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 5 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
خصصوص
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale 13059/09 RG