Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Il possesso dei semi estratti dall'estirpazione e dall'essiccazione di alcune piante di canapa indiana, oggetto di precedente coltivazione non autorizzata, non integra un autonomo reato rispetto a quello di coltivazione delle piante medesime.
Commentario • 1
- 1. Semi di cannabis, commercio, siti web, istigazione all'uso, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2008, n. 13853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13853 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 04/12/2008
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2187
Dott. ROMIS IN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 006792/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GO IN, N. IL 14/02/1957;
avverso SENTENZA del 20/12/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'annullamento per continuazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/12/2004 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del 7/4/2004 con la quale il GUP del Tribunale di Ragusa, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato ZA IN colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e del delitto p. e p. dall'art. 56 c.p., art. 73 del medesimo testo normativo, ritenuta la continuazione tra gli stessi, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed applicando le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni nonché del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di anni uno.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello ZA rilevando in primo luogo l'assoluta mancanza di provvedimento motivato in ordine alla richiesta di rinvio dell'udienza presentata per legittimo impedimento dello stesso difensore a causa di un contemporaneo e concorrente impegno professionale in altro procedimento. Ciò era avvenuto per l'errore della cancelleria dovuto al mancato inserimento nel fascicolo dell'istanza di rinvio ed aveva determinato la nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e quella contemplata dall'art. 179 c.p.p.. Ha poi dedotto che la CA indiana rinvenuta accatastata a terra perché precedentemente all'intervento della Polizia Giudiziaria era stata estirpata presentava una ridotta percentuale di principio attivo contenuto nelle foglie secche e nelle influorescenze e, quindi, non era idonea a provocare un apprezzabile stato stupefacente. Anche la detenzione di grammi 25 circa di semi di CA non costituiva reato Comunque, si è doluto perché la detenzione di semi e delle piante essiccate era stata ritenuta integrare autonomi e distinti reati da riunirsi sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente, infine, ha censurato l'applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di anni uno. MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima doglianza, si osserva che la corte territoriale nulla ha detto in ordine all'istanza di rinvio del dibattimento perché la stessa non è stata sottoposta al suo esame. Ciò, però, non può comportare le conseguenze prospettate dal ricorrente visto che, essendosi il processo celebrato con il rito abbreviato, il giudizio di appello si è svolto ex art. 443 c.p.p., comma 4 con le forme previste dall'art. 599 c.p.p., il cui comma 2 prescrive che l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, pertanto, non poteva essere accolta.
In ordine al secondo motivo, si tratta di reiterazione di doglianza già sottoposta all'esame della corte di appello e da questa disattesa con un richiamo anche alle argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale che hanno tenuto presente le conclusioni peritali su quanto in sequestro. I giudici del merito, quindi, un volta affermato che costituiva condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti (Sez U. Sent. 28605 del 24/42008 Ud.), hanno accertato la idoneità della sostanza ricavabile dalle piante coltivate a produrre un effetto drogante rilevabile. La corte del merito, peraltro, ha condiviso pure i rilievi del Tribunale in merito alla detenzione dei semi di CA (e non di marijuana come precisato nella sentenza di primo grado) dimostrativi del fatto che si trattava di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, che dovevano essere messi a dimora, considerato che esisteva già una rilevante attività di coltivazione riscontrata in diverse fasi del ciclo produttivo, e che erano destinati ad impinguare la piantagione. Privo di pregio è anche il motivo concernente le pene accessorie. La Corte di appello, attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, ha dimostrato di avere condiviso, facendola propria, l'illustrazione della ragioni poste a fondamento dell'applicazione delle pene accessorie. Lo ZA nel ricorso ha censurato le considerazioni svolte sul punto dai giudici dimenticando che le stesse sono il risultato di una valutazione che, in quanto giustificata in maniera adeguata e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità. Congruo e logico è il ragionamento secondo cui, avendo il ricorrente reperito quanto necessario per attivare la coltivazione in Olanda, il ritiro della patente ed il divieto di espatrio previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 avrebbero permesso di limitare in modo efficace gli spostamenti dello ZA. Un tale apprezzamento appariva necessario per evitare e prevenire nuovi viaggi in Olanda ed i movimenti nell'ambito del territorio nazionale in modo da impedire ricadute nel reato, considerata l'intensa attività di coltivazione posta in essere. Fondata è, invece, la doglianza per la ravvisata continuazione tra i fatti ascritti.
Nella specie, non può parlarsi di azioni distinte integranti autonome e separate ipotesi criminose, unificate dall'identità del disegno criminoso, ma deve ravvisarsi un'unica condotta rapportabile alla coltivazione di piante in atto. Poiché l'attività di coltivazione non autorizzata di piante va dalla semina fino alla raccolta (Cass. Sez. 6, 11/3/1998, Pesce), è evidente che la CA indiana essiccata proveniva dalla coltivazione in atto, precisamente da estirpazione di alcune piante germogliate e poste ad essiccare, e che i semi erano destinati a fare nascere, in sostituzione di queste ultime, nuove piante in modo da mantenere sempre attiva la piantagione. D'altronde lo stesso Tribunale ha affermato che i semi in sequestro erano destinati ad impinguare la piantagione, così riconoscendo che, per lo stretto ed inscindibile collegamento con l'attività di coltivazione realizzata, non era possibile punire separatamente la detenzione dei semi medesimi.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla ritenuta continuazione con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa. La condanna dello ZA, quindi, rimane determinata in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 19666,67 di multa (p.b. anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 29500,00 di multa ridotta di un terzo per il rito abbreviato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009