Sentenza 20 maggio 2009
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Integra il reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti la messa in vendita di semi di canapa indiana con il corredo di manuali per ottenere da essi piante idonee a produrre sostanza stupefacente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2009, n. 26430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26430 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/05/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1051
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 42504/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ferrara;
Nei confronti di:
1. SC MA PI n. il 12.11.1944;
2. ON LU n. il 21.11.1979;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara sezione riesame in data 04.12.2008;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Carmine Stabile che ha chiesto annullarsi il ricorso senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ricorre in cassazione avverso l'ordinanza, in data 4.12.2008, del Tribunale, sezione del Riesame, dello stesso capoluogo con cui è stato annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nell'ambito del procedimento a carico di SC MA PI e ON LU in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82. Si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte relativa all'affermazione secondo cui la vendita di semi di canapa indiana e degli accessori per la coltivazione della stessa, unitamente a DVD e libri contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, materiale pubblicizzato pubblicamente anche tramite internet, non integrerebbe il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 82, non configurandosi in tal caso l'istigazione all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, trattandosi di attività di mero orientamento culturale penalmente non rilevante. Ed ancora, nella parte relativa all'affermazione secondo cui il comportamento dell'indagato consisterebbe unicamente in una condotta preliminare e preparatoria che non può essere in alcun modo ricondotta alla fattispecie tipica penalmente sanzionata della coltivazione o dell'istigazione alla coltivazione, trattandosi di semplice vendita di semi di canapa indiana e di altri accessori per la coltivazione della stessa.
Si evidenzia che, se è pur vero che la vendita di semi di canapa indiana di per sè sola non costituisce reato, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2^ sez., sent. 10496 del 1.9.1988), giurisprudenza peraltro ricordata dallo stesso Tribunale del riesame, nel caso di specie, dall'attività di indagine effettuata, è emerso che la condotta posta in essere dall'indagata non si limitava alla semplice vendita di semi di canapa indiana e di altri accessori per la coltivazione della stessa, in quanto ad essa si affiancava la vendita di DVD e libri contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, materiale pubblicizzato pubblicamente anche tramite internet. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4^, sent. 22911 del 23.3.2004 D'Angelo; Cass. Sez. 6^, n. 16041 del 5.3.2001, Gobbi e altri) la condotta posta in essere dall'indagato -diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame - non integra un mero orientamento culturale penalmente non rilevante, bensì il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, poiché la condotta dell'agente (in rapporto al contesto in cui si svolge ed al contenuto delle espressioni - verbali, scritte, simboliche - utilizzate) è concretamente idonea a conseguire l'effetto di indurre all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti i destinatari dei suggerimenti. Si osserva, inoltre, come - nel caso in esame - sia integrato anche l'elemento soggettivo del reato contestato all'indagata in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 6^, sent. n. 16041 del 5.3.2001), ossia l'intento di promuovere l'uso di sostanze stupefacenti e, dal punto di vista materiale, l'essersi adoperato con manifestazioni verbali, con scritti o anche con il ricorso ad un linguaggio "simbolico", affinché l'uso di stupefacenti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato. Il ricorso è fondato;
ne consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Come espone il ricorrente, in fatto, è acquisito che gli indagati sono legali rappresentanti della ditta "Irie Vision Sas", con sede a Lecce, titolare di negozio affiliato al network vu.du-inferno giallo (ditta che pubblicizza anche su internet, in maniera chiara e non allusiva - es. con l'utilizzo di parole chiarissime: "Sensi Seed", "Paradise Seed" ed altro - l'uso, la coltivazione e produzione di canapa indiana), e pone in vendita semi di canapa indiana con il corredo di materiale per la coltivazione dei semi e manuali contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente, nonché prodotti utilizzati per l'uso e anche per la vendita dello stupefacente, come ad esempio bilancini di precisione. Tanto premesso, va ribadita la giurisprudenza di questa sezione della corte, di cui alla richiamata sentenza n. 22911 del 23/03/2004 Cc. Rv. 228788, riguardante proprio un caso analogo a quello per cui si procede, in seguito al ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame de L'Aquila che aveva confermato il decreto del Pubblico Ministero con il quale si era disposto il sequestro quale corpo di reato, a carico del titolare del negozio denominato "Hempatia", di numerose bustine di semi di cannabis sativa con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione, configurando - come nel caso in esame - il reato di cui all'art. 82, richiamato, in quanto si forniva agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione al fine di far sì che ottenessero piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché strumenti per la coltivazione ottimale dei semi in parola.
Come ha esattamente ha rilevato il P.M. ricorrente, la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell'uso, di tal che parlare di induzione alla coltivazione è equipollente a parlare di induzione all'uso:
significativo è che il Tribunale afferma che la disposizione legislativa in esame non vieta in alcun modo la mera messa in vendita tanto dei semi che di eventuali strumenti necessari alla coltivazione (per altro principio affermato anche da questa corte con la sentenza indicata dal ricorrente), precisa però, purché ciò avvenga "in forme e modi asettici".
Orbene, il Tribunale, pur non dando una pratica e concreta spiegazione di come tale condotta debba avvenire "in forme e modi asettici", dal significato intrinseco di detti termini è certo che intende riferirsi al fatto che non si debba porre in essere alcuna attività di induzione all'uso dei semi finalizzati alla coltivazione di essi in modo da ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.
Ed è proprio in questo passaggio dell'ordinanza che si evidenzia la contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto evidenziato dallo stesso Tribunale circa le modalità della condotta contestata all'indagata.
L'attività contestata, e fino a prova contraria non smentita da ulteriori accertamenti di P.G., comprende anche quella divulgativa, attuata in diverse modalità, avente l'unico fine di indurre alla coltivazione della cannabis indica e, inevitabilmente, al relativo uso.
Puntuale, anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in esame, è il richiamo ad altra giurisprudenza di questa Corte, (Sez. 6^, Sentenza n. 16041 del 05/03/2001 Ud. Rv. 218484) con cui si è affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti occorre che l'agente, per il contesto in cui opera e per il contenuto delle sue esortazioni, abbia, sul piano soggettivo, l'intento di promuovere tale uso e, dal punto di vista materiale, di fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti, o anche con il ricorso a un linguaggio "simbolico", affinché l'uso di stupefacenti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato. Evenienza, questa, come evidenziato, certamente verificatasi per il caso di specie. Il Tribunale, nel rilevare che il legislatore, se da un lato vieta la coltivazione, dall'altro non vieta affatto la produzione o la messa in vendita delle cose necessarie per la coltivazione, afferma che in tal modo si è creata una lacuna nel sistema sanzionatorio che non può essere coperta in via interpretativa per il principio della tassatività delle fattispecie penali da interpretare restrittivamente e con esclusione di qualsiasi estensione analogica.
L'assunto non è condivisibile, perché come ha affermato questa corte la condotta penalmente rilevante integrante la fattispecie contestata non è quella della produzione o la vendita delle cose necessarie per la coltivazione, quanto l'istigazione pubblica all'uso illecito di sostanze stupefacenti, attuabile anche a mezzo della vendita delle cose necessarie alla produzione con le modalità indicate nella massima di cui alla Sentenza, sezione 6^ n. 16041 del 05/03/2001. Dunque non si può parlare di analogia in malam partem trattandosi di questione di interpretazione semantica.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale - sezione riesame - di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella Udienza Camerale, il 20 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009